IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che ha approvato lo  statuto  speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia ed, in  particolare,  l'art.  49,
primo comma, n. 5), il quale stabilisce che spettano alla  Regione  i
nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia  elettrica
consumata nella Regione; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante  norme
di attuazione dello statuto speciale della  regione  autonoma  Friuli
Venezia Giulia in materia di finanza regionale, ed,  in  particolare,
l'art. 1 il quale prevede, tra l'altro,  che  le  quote  di  proventi
erariali spettanti alla regione  Friuli-Venezia  Giulia,  oggetto  di
versamento unificato e  di  compensazione  nell'ambito  territoriale,
sono riversate dalla struttura di gestione individuata  dall'art.  22
del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  direttamente  alla
Regione a decorrere dal 1° gennaio 2008; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
ottobre 2008, previsto dall'art. 2 del menzionato decreto legislativo
n. 137 del 2007, adottato previa intesa con la Regione, che individua
i criteri contabili di imputazione, sul conto infruttifero  ordinario
aperto presso la tesoreria statale, della quota del gettito  erariale
spettante, nonche' le  forme  di  compensazione  delle  anticipazioni
effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti  ai
sensi del capo III del decreto legislativo n. 241 del  1997  (modello
F24)  e  dell'erogazione  dei  rimborsi   eseguiti   a   favore   dei
contribuenti residenti nella Regione; 
  Visto l'art. 1, comma 513, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147
che, nel modificare l'art.  49,  primo  comma,  n.  7),  della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ha aumentato a 9,19  decimi  la
misura del gettito  della  quota  fiscale  dell'imposta  erariale  di
consumo relativa ai prodotti  dei  monopoli  dei  tabacchi  consumati
nella Regione; 
  Considerata la necessita' di adeguare le modalita'  dei  versamenti
sul conto intestato  alla  Regione  ed  aperto  presso  la  tesoreria
statale  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 4 agosto 2009; 
  Considerata  la  necessita'  di  razionalizzare  le  modalita'  dei
versamenti dell'accisa sull'energia elettrica al fine di semplificare
gli  adempimenti  dei  contribuenti  e  di   migliorare   l'efficacia
dell'azione amministrativa, nonche' di fornire dati piu' puntuali sui
quantitativi di benzina e di gasolio  per  autotrazione  erogati  nel
territorio regionale; 
  Considerato che l'eventuale conguaglio  a  credito  della  Regione,
risultante dalla differenza tra il  gettito  spettante  a  titolo  di
accisa sull'energia elettrica e le somme  percepite  tramite  modello
F24,  deve  essere  corrisposto  dal  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, a valere sulle risorse  stanziate  su  appositi
capitoli di spesa; 
  Considerata la necessita' di tener conto delle modifiche statutarie
intervenute; 
  Visto l'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze  17  ottobre  2008,  il  quale  dispone  che  eventuali
modifiche  al  decreto  sono  adottate  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione,  sentite
per le parti di rispettiva competenza l'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli e l'Agenzia delle entrate. 
  Sentita l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  che  ha  reso  il
parere di competenza con nota prot. 73486/RU del 3 luglio 2014; 
  Sentita  l'Agenzia  delle  entrate,  che  ha  reso  il  parere   di
competenza con nota prot. 0105626 del 7 agosto 2014; 
  Sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  che
ha reso il parere di competenza con nota prot. 58560  dell'11  luglio
2014; 
  Vista la nota prot. n. 0013348/P-13337 del 22 ottobre 2014, con  la
quale la regione Friuli Venezia  Giulia  ha  espresso  la  prescritta
intesa; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alle  disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Ministero
  dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008 
  1. Al decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  17
ottobre 2008, concernente l' «Attuazione del decreto  legislativo  31
luglio 2007, n. 137, recante: «Disposizioni  in  materia  di  finanza
regionale del Friuli-Venezia Giulia»",  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) Nelle premesse, dopo il decimo «Visto»  inserire  il  seguente
periodo: «Considerata la necessita' che il versamento alla Regione di
alcune tipologie di entrate sia effettuato mediante corresponsione di
acconto e conguaglio»; 
    b) all'art. 3, dopo il comma 2, e' aggiunto  il  seguente  comma:
«2-bis)  Relativamente   ai   versamenti   dell'accisa   sull'energia
elettrica eseguiti tramite modello F24- accise,  e'  attribuito  alla
regione Friuli-Venezia Giulia il gettito  individuato  attraverso  le
sigle  delle  province   del   relativo   territorio   indicate   dal
contribuente nell'apposito campo della sezione «accise» della  delega
di pagamento.»; 
    c) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  6.  (Disposizioni  in  materia  di   accisa   sull'energia
elettrica).  -  1.  I  versamenti  afferenti  l'accisa   sull'energia
elettrica  fornita  o  consumata   nel   territorio   della   regione
Friuli-Venezia Giulia sono effettuati  interamente  al  capitolo  del
bilancio dello Stato 1411/01. In caso di utilizzo  del  modello  «F24
accise», deve essere indicato esclusivamente il codice tributo 2806. 
  2. L'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  comunica,  entro  il  31
maggio di ogni anno, il gettito  dell'accisa  sull'energia  elettrica
complessivamente spettante  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia  ai
sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, al
netto dei rimborsi erogati ai  contribuenti,  al  Dipartimento  delle
finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  alla
struttura di gestione, nonche' alla Regione stessa. 
  3. Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto  conto  delle  somme
gia' versate ai sensi dell'art. 3 e del gettito  spettante  ai  sensi
del comma 2 del presente articolo, la struttura di gestione determina
il conguaglio a debito ovvero a credito della regione  Friuli-Venezia
Giulia e ne comunica l'importo, entro il 30 giugno di ogni anno, alla
Regione stessa, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
ed al Dipartimento delle finanze. 
  4. Il conguaglio a debito della regione Friuli-Venezia Giulia viene
recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere  il
relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla
Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettante. 
  5.  Il  conguaglio  a  credito  viene  corrisposto   alla   regione
Friuli-Venezia Giulia  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa»; 
    d) all'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2 le parole «Agenzia delle dogane» sono  sostituite
dalle parole «Agenzia delle dogane e dei monopoli» 
      2) al comma 3 le parole «Entro la stessa data la  struttura  di
gestione comunica all'Agenzia delle  dogane»  sono  sostituite  dalle
parole  «Entro  il  31  maggio  la  struttura  di  gestione  comunica
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli»; 
      3) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi: 
        «7- bis. Eventuali variazioni dei quantitativi di  benzina  e
di gasolio per  autotrazione  di  cui  al  comma  2  sono  comunicati
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il mese  di  novembre
di ciascun anno, alla regione Friuli-Venezia Giulia, al  Dipartimento
delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
ed  alla  struttura  di  gestione.  La  conseguente  variazione   del
conguaglio gia' calcolato ai sensi del comma  7  e'  riconosciuta  in
sede di attribuzione del conguaglio dell'esercizio successivo.»; 
        «7- ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il tramite
della Direzione territoriale competente e la regione  Friuli  Venezia
Giulia, prima  delle  determinazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,
confrontano i dati di cui ciascuna e' in possesso, nel rispetto della
normativa in materia di riservatezza.». 
      e) all'art. 11, comma 2, le  parole  «L'Agenzia  delle  dogane»
sono sostituite dalle parole «L'Agenzia delle dogane e dei monopoli».