Art. 7 
 
  1. La delega al Sottosegretario di Stato  e'  estesa,  in  caso  di
assenza o impedimento del Ministro,  anche  agli  atti  espressamente
esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano  carattere
di urgenza improrogabile e  non  siano  riservati,  per  disposizione
normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro. 
  2. Il  Ministro  puo'  avocare  alla  propria  firma  singoli  atti
compresi  nelle  materie   delegate,   nonche'   la   risposta   alle
interrogazioni parlamentari scritte ed orali.