Art. 7 1. La delega al Sottosegretario di Stato e' estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro. 2. Il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonche' la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.