Art. 5 
 
 
                  Accordi connessi con l'attivita' 
               di ristrutturazione del debito pubblico 
 
  Il Direttore Generale del Tesoro o, per sua  delega,  il  Direttore
della Direzione II potra' stipulare i  contratti  -  quadro  I.S.D.A.
Master Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro  altro  allegato,
compresi quelli  che  disciplinano  gli  accordi  di  prestazione  di
garanzia di cui all'articolo 4, terzo comma, che intercorreranno  tra
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e   le   istituzioni
finanziarie controparti di operazioni in strumenti derivati,  nonche'
ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla  gestione
del debito, ivi compresi  quelli  relativi  alle  operazioni  di  cui
all'articolo 3. 
  Il Direttore Generale del Tesoro o, per sua  delega,  il  Direttore
della Direzione II firmera' gli accordi relativi ad  ogni  operazione
di ristrutturazione.