Art. 6 Operazioni di gestione della liquidita' Le operazioni di gestione del «conto disponibilita'» di cui ai decreti ministeriali del 29 luglio 2011 e del 25 ottobre 2011, citati nelle premesse, saranno disposte dal Direttore della Direzione II o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della Direzione II da questi delegato, anche in deroga a quanto disposto dal citato decreto ministeriale del 25 ottobre 2011.