Art. 6 
 
 
               Operazioni di gestione della liquidita' 
 
  Le operazioni di gestione del  «conto  disponibilita'»  di  cui  ai
decreti ministeriali del 29 luglio 2011 e del 25 ottobre 2011, citati
nelle premesse, saranno disposte dal Direttore della Direzione II  o,
in caso di sua  assenza  o  impedimento,  da  altro  dirigente  della
Direzione II da questi delegato, anche in deroga  a  quanto  disposto
dal citato decreto ministeriale del 25 ottobre 2011.