Art. 7 
 
 
              Decreti di approvazione e di accertamento 
 
  I decreti di  approvazione  degli  accordi  citati  nei  precedenti
articoli 4 e 5,  nonche'  quelli  di  accertamento  dell'esito  delle
operazioni di gestione  del  debito  pubblico  e  di  gestione  della
liquidita' di cui all'articolo  6,  verranno  firmati  dal  Direttore
Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della  Direzione
II.