Art. 7 Decreti di approvazione e di accertamento I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli 4 e 5, nonche' quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della liquidita' di cui all'articolo 6, verranno firmati dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II.