Art. 2 
 
 
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano  gli  studi  di
                               settore 
 
  1. Gli studi di settore approvati con il presente  decreto  non  si
applicano: 
    a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi  di
cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere  c),
d) ed e) del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569; 
    b) nei confronti delle societa' cooperative, societa'  consortili
e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie  o
associate; 
    c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da  utenti
non imprenditori che operano esclusivamente  a  favore  degli  utenti
stessi.