Art. 4 
 
 
                Determinazione del reddito imponibile 
 
  1.  Sulla  base   degli   studi   di   settore   sono   determinati
presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 85 del testo unico delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ad
esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d),  e)  ed  f),  del
comma 1 del medesimo articolo, del citato  testo  unico  nonche'  dei
ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio  o  ricavo
fisso. 
  2. Ai fini della determinazione del reddito  d'impresa  l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1  e'  aumentato  degli  altri  componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,  lettere
c), d), e) ed f),  del  menzionato  testo  unico,  nonche'  i  ricavi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o  ricavo  fisso,
ed e' ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della
determinazione  degli  importi  relativi  alle   variabili   di   cui
all'articolo 3 del  presente  decreto  devono  essere  considerati  i
componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se  non
dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 
  3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi  pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze  finali  e  diminuiti  delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da  1  a
4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni.