Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2015. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31marzo 2015, ai fini della determinazione degli  interessi
usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo  1996,
n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito
con modificazioni dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  i  tassi
riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente  decreto
devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un  margine  di
ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso
medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.