Art. 10 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. Le  societa'  cooperative  beneficiarie  delle  agevolazioni  si
impegnano a trasmettere alle societa' finanziarie  la  documentazione
utile al monitoraggio delle iniziative. 
  2. Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di un  programma
di investimento, le societa' finanziarie effettuano controlli,  anche
tramite verifica in loco, sull'avvenuta realizzazione del programma. 
  3. Entro il  30  aprile  di  ogni  anno,  le  societa'  finanziarie
trasmettono al  Ministero  la  relazione  annuale  di  gestione,  che
riporta  anche  informazioni  circa  l'andamento  dei   finanziamenti
agevolati concessi. 
  4. Il Ministero, in ogni fase  del  procedimento,  puo'  effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione sulle iniziative agevolate al
fine di verificare le condizioni per la fruizione e  il  mantenimento
delle agevolazioni. 
  5. Per le attivita' di controllo di cui al comma  4,  il  Ministero
puo' avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi
comunitarie della Guardia di  finanza,  ai  sensi  dell'articolo  25,
comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  6. Per le iniziative eventualmente agevolate con risorse dei  Fondi
Strutturali trovano applicazione gli obblighi in materia di controllo
e monitoraggio previsti dalla vigente normativa comunitaria. Per tali
iniziative, il Ministero presenta alla Commissione europea  relazioni
annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base  del  presente
decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari e  i
relativi settori di attivita' economica,  gli  importi  concessi  per
ciascun beneficiario e le relative intensita'.