Art. 11 
 
                               Revoche 
 
  1. I finanziamenti  agevolati  di  cui  al  presente  decreto  sono
revocati, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: 
    a)  verifica  dell'assenza  di  uno  o  piu'  dei  requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare  per
fatti comunque imputabili alla societa' cooperativa beneficiaria; 
    b) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e  in
qualunque  altra  fase  del  procedimento,  dichiarazioni  mendaci  o
esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    c) fallimento della  societa'  cooperativa  beneficiaria,  ovvero
apertura nei confronti della medesima  societa'  di  altra  procedura
concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'; 
    d) mancato rispetto dei limiti di cumulo  delle  agevolazioni  di
cui all'articolo 9; 
    e) mancata restituzione protratta per oltre un  anno  delle  rate
del finanziamento agevolato; 
    f) per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 5, lettera  a),
mancata realizzazione del programma di investimento,  ovvero  mancato
rispetto dell'obbligo di mantenimento dei  beni  per  l'uso  previsto
nella regione in cui  e'  ubicata  l'unita'  produttiva  nei  termini
indicati dall'articolo 7, comma 2. 
  2. Le societa' finanziarie segnalano tempestivamente al Ministero i
casi di cui al comma 1.