Art. 5 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. A valere sulle risorse finanziarie di  cui  all'articolo  4,  le
societa' finanziarie  sono  autorizzate  a  concedere  alle  societa'
cooperative di cui all'articolo 3 finanziamenti a tasso  agevolato  a
fronte della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6. 
  2. I finanziamenti di cui al comma 1: 
    a) hanno una durata massima, comprensiva  dell'eventuale  periodo
di preammortamento, di 10 anni; 
    b) sono rimborsati  secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate
semestrali costanti posticipate,  scadenti  il  31  maggio  e  il  30
novembre  di  ogni  anno.  Gli  interessi  di  preammortamento   sono
corrisposti alle medesime scadenze; 
    c) sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 percento  del
tasso  di  riferimento  vigente  alla  data  di   concessione   delle
agevolazioni,  fissato  sulla  base   di   quello   stabilito   dalla
Commissione    Europea    e    pubblicato    sul    sito     Internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html. In ogni caso, il tasso agevolato non potra' essere inferiore a
0,8 percento; 
    d) sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore
della  partecipazione  detenuta  dalla  societa'  finanziaria   nella
societa' cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non
superiore a euro 1.000.000,00 (un milione); 
    e) nel caso vengano concessi a fronte  di  investimenti,  possono
coprire  fino  al  100  percento  dell'importo   del   programma   di
investimento. 
  3. L'agevolazione derivante dal  finanziamento  agevolato  e'  pari
alla differenza tra le rate calcolate al tasso di  attualizzazione  e
rivalutazione di cui alla lettera c) del comma 2, vigente  alla  data
di concessione  delle  agevolazioni  e  quelle  da  corrispondere  al
predetto tasso agevolato. 
  4. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa ai sensi: 
    a) dell'articolo 17 del Regolamento di  esenzione  e  nei  limiti
delle  intensita'  massime  di  aiuto  ivi   previste,   qualora   il
finanziamento agevolato sia finalizzato alla realizzazione, da  parte
della  societa'  cooperativa  beneficiaria,  di   un   programma   di
investimento non avviato alla data di presentazione  della  richiesta
di finanziamento alla societa' finanziaria, avente ad oggetto: 
      i. la creazione di una nuova unita' produttiva; 
      ii. l'ampliamento di una unita' produttiva esistente; 
      iii.  la  diversificazione  della   produzione   di   un'unita'
produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi; 
      iv. il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo
di un'unita' produttiva esistente; 
      v. l'acquisizione degli  attivi  direttamente  connessi  a  una
unita' produttiva, nel caso in  cui  l'unita'  produttiva  sia  stata
chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli
attivi vengano acquistati da un investitore indipendente, ovvero 
    b) del Regolamento de minimis, nel caso in cui  il  finanziamento
agevolato sia  concesso  alla  societa'  cooperativa  beneficiaria  a
fronte di un programma di investimenti che non soddisfi le condizioni
di cui alla  lettera  a),  ovvero  a  fronte  del  finanziamento  del
capitale  circolante  e/o  per  il   riequilibrio   della   struttura
finanziaria della societa' cooperativa. 
  5. Nel caso di societa' cooperative non  residenti  nel  territorio
italiano, la societa' cooperativa deve avere, alla data di erogazione
del finanziamento agevolato, una sede o una filiale in Italia,  fermo
restando che gli  investimenti  di  cui  al  comma  1  devono  essere
realizzati nel territorio nazionale. 
  6.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  7,  i  finanziamenti
agevolati di cui al presente articolo non sono assistiti da forme  di
garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449. 
  7. In  relazione  ai  finanziamenti  agevolati  concessi  a  fronte
dell'acquisto o della  realizzazione  di  beni  immobili,  ovvero  di
interventi  sui  medesimi  beni,  la  societa'  finanziaria  erogante
acquisisce  garanzia  ipotecaria  sul  bene   immobile   oggetto   di
finanziamento, per un valore cauzionale non superiore all'importo del
medesimo finanziamento agevolato.