Art. 7 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Nel caso  di  finanziamento  agevolato  concesso  alla  societa'
cooperativa  a  fronte  della  realizzazione  di  un   programma   di
investimento avente le caratteristiche di cui all'articolo  5,  comma
5, lettera a), sono  ammissibili  esclusivamente  le  spese  relative
all'acquisizione degli attivi materiali e immateriali, come  definiti
dal Regolamento di  esenzione,  oggetto  dell'investimento.  Ai  fini
dell'ammissibilita' della relativa spesa, i predetti beni devono: 
    a) essere ammortizzabili; 
    b)  essere  utilizzati  esclusivamente   nell'unita'   produttiva
destinataria dell'aiuto; 
    c) essere acquistati a condizioni di mercato  da  terzi  che  non
hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non  possono
essere oggetto di compravendita tra  due  imprese  che  nei  24  mesi
precedenti la presentazione della  domanda  di  agevolazione  di  cui
all'articolo 8 si siano trovate nelle condizioni di cui  all'articolo
2359  del  codice  civile  o  siano   entrambe   partecipate,   anche
cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per  cento,  da
medesimi altri soggetti; 
    d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per
almeno 3 anni. 
  2. Nel caso di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, non  sono
ammissibili le spese relative a macchinari, impianti  e  attrezzature
usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte,  tasse
e scorte, nonche' i costi relativi al contratto di finanziamento. Non
sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a  500,00
euro, al netto dell'IVA. 
  3. Per i finanziamenti agevolati di cui all'articolo  5,  comma  4,
lettera b), concessi per finalita' diverse da quelle di cui al  comma
1, ovvero a fronte di programmi di  investimento  gia'  avviati  alla
data di presentazione della richiesta di finanziamento da parte della
societa' cooperativa alla societa' finanziaria, sono  ammissibili  le
spese sostenute dalla societa' cooperativa  inerenti  lo  svolgimento
dell'attivita' d'impresa e direttamente connesse  alle  tipologie  di
iniziative ammissibili di cui all'articolo 6.