Art. 8 Presentazione e valutazione delle richieste 1. Le richieste di finanziamento agevolato di cui al presente decreto sono presentate dalle societa' cooperative interessate alle societa' finanziarie, a decorrere dalla data indicata con provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse. 3. Le richieste di cui al comma 1 sono valutate dalle societa' finanziarie sulla base dei seguenti criteri: a) sussistenza, in capo alla societa' cooperativa richiedente, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal presente decreto per l'accesso all'agevolazione; b) conformita' degli obiettivi del finanziamento rispetto a quanto previsto dall'articolo 6; c) validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta e merito creditizio della societa' cooperativa richiedente. 4. In relazione alle richieste di finanziamento positivamente valutate, le societa' finanziarie presentano al Ministero richiesta di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 4. Ricevute le risorse dal Ministero, entro e non oltre 30 giorni dalla data di accreditamento delle stesse presso un apposito conto corrente bancario, le societa' finanziarie deliberano il finanziamento agevolato. Gli interessi maturati sul predetto apposito conto corrente bancario, al netto delle spese di gestione del medesimo conto, sono versati annualmente dalle societa' finanziarie al Ministero, con le modalita' e i termini indicati con il provvedimento di cui all'articolo 12. 5. Le societa' finanziarie versano, con le modalita' e nei termini stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 12, le somme rivenienti dal pagamento, da parte delle societa' cooperative, delle rate dei finanziamenti agevolati. Tali somme sono utilizzate dal Ministero per il finanziamento di nuovi interventi ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. 6. Per gli oneri connessi alla gestione dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente decreto, le societa' finanziarie possono richiedere alle societa' cooperative beneficiarie una commissione "una tantum" nella misura massima del 2 percento dell'importo del finanziamento agevolato concesso. 7. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' riportato, in allegato, l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.