Art. 8 
 
             Presentazione e valutazione delle richieste 
 
  1. Le richieste di  finanziamento  agevolato  di  cui  al  presente
decreto sono presentate dalle societa' cooperative  interessate  alle
societa'  finanziarie,  a   decorrere   dalla   data   indicata   con
provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese. 
  2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del  decreto  legislativo  n.
123 del 1998 e successive modificazioni e  integrazioni,  i  soggetti
interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti
delle disponibilita' finanziarie.  Il  Ministero  comunica,  mediante
avviso del Direttore generale  per  gli  incentivi  alle  imprese  da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,
l'avvenuto esaurimento delle risorse. 
  3. Le richieste di cui al comma  1  sono  valutate  dalle  societa'
finanziarie sulla base dei seguenti criteri: 
    a) sussistenza, in capo alla  societa'  cooperativa  richiedente,
dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal presente  decreto
per l'accesso all'agevolazione; 
    b) conformita'  degli  obiettivi  del  finanziamento  rispetto  a
quanto previsto dall'articolo 6; 
    c) validita' tecnica,  economica  e  finanziaria  dell'iniziativa
proposta e merito creditizio della societa' cooperativa richiedente. 
  4. In  relazione  alle  richieste  di  finanziamento  positivamente
valutate, le societa' finanziarie presentano al  Ministero  richiesta
di trasferimento delle risorse di cui  all'articolo  4.  Ricevute  le
risorse dal Ministero, entro e non oltre  30  giorni  dalla  data  di
accreditamento  delle  stesse  presso  un  apposito  conto   corrente
bancario,  le  societa'  finanziarie  deliberano   il   finanziamento
agevolato.  Gli  interessi  maturati  sul  predetto  apposito   conto
corrente bancario, al netto delle  spese  di  gestione  del  medesimo
conto,  sono  versati  annualmente  dalle  societa'  finanziarie   al
Ministero, con le modalita' e i termini indicati con il provvedimento
di cui all'articolo 12. 
  5. Le societa' finanziarie versano, con le modalita' e nei  termini
stabiliti con il provvedimento  di  cui  all'articolo  12,  le  somme
rivenienti dal pagamento, da parte delle societa' cooperative,  delle
rate dei finanziamenti agevolati.  Tali  somme  sono  utilizzate  dal
Ministero per il finanziamento di nuovi interventi ai sensi di quanto
previsto dal presente decreto. 
  6. Per gli oneri connessi alla gestione dei finanziamenti agevolati
concessi ai sensi  del  presente  decreto,  le  societa'  finanziarie
possono  richiedere  alle  societa'  cooperative   beneficiarie   una
commissione  "una  tantum"  nella  misura  massima  del  2   percento
dell'importo del finanziamento agevolato concesso. 
  7. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011,  n.
180 e all'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,
e' riportato, in allegato, l'elenco degli oneri  informativi  per  le
imprese ai fini  della  fruizione  delle  agevolazioni  previste  dal
presente decreto.