Art. 9 
 
                               Cumulo 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili: 
    a) se concesse ai  sensi  dell'articolo  17  del  Regolamento  di
esenzione  a  fronte  di  un  programma  di   investimenti   di   cui
all'articolo 5, comma 5, lettera a), con altre agevolazioni pubbliche
concesse alla societa' cooperativa beneficiaria con riferimento  alle
medesime spese, ivi incluse le agevolazioni  concesse  a  titolo  "de
minimis", nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 8 del
Regolamento di esenzione; 
    b) se concesse ai sensi del Regolamento de minimis per  finalita'
diverse rispetto a quelle di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a),
con   altre   agevolazioni   concesse   alla   societa'   cooperativa
beneficiaria a titolo di "de minimis" nell'esercizio  finanziario  in
corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione e  nei
due esercizi finanziari precedenti, tenuto conto anche  dei  rapporti
di collegamento tra l'impresa e altri soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, del Regolamento  de  minimis,  nel  limite  dell'importo  di
200.000,00 euro, ovvero di  l00.000,00  euro  nel  caso  di  societa'
cooperative attive nel settore del  trasporto  merci  su  strada  per
conto terzi.