Art. 9 Fondo sportivi professionisti 1. L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e' sostituito dal seguente: «1. Per i lavoratori gia' iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue: a) all'eta' di 53 anni per gli uomini; b) all'eta' di 49 anni per le donne. Tale requisito e' fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
Note all'art. 9: - Il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals)), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 3 (Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche). - 1. Per i lavoratori gia' iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue: a) all'eta' di 53 anni per gli uomini; b) all'eta' di 49 anni per le donne. Tale requisito e' fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022. 2. I lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione all'ENPALS e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 20 anni di contributi giornalieri, compresi quelli per prosecuzione volontaria. La predetta contribuzione deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo. 3. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianita' maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento e' applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 4. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 5. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995. 6. I criteri di calcolo di cui ai commi 4 e 5 trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995. 7. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995. 8. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data, stante la specificita' dell'attivita' lavorativa svolta, e' consentito aggiungere alla propria eta' anagrafica, ai fini del conseguimento dell'eta' pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995 , un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995. 9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 8 e' coperto dalle entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarieta' di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.».