Art. 9 
 
 
                    Fondo sportivi professionisti 
 
  1. L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30  aprile  1997,
n. 166, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per i lavoratori gia'  iscritti  al  Fondo  alla  data  del  31
dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue: 
    a) all'eta' di 53 anni per gli uomini; 
    b) all'eta' di 49 anni per le donne. Tale requisito e' fissato  a
50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1°
gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2022.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo  30
          aprile 1997, n.  166  (Attuazione  della  delega  conferita
          dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per
          gli  iscritti  al   Fondo   pensioni   per   gli   sportivi
          professionisti  istituito  presso   l'Ente   nazionale   di
          previdenza ed assistenza per i lavoratori dello  spettacolo
          (Enpals)), come modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 3 (Modalita' di  calcolo  e  requisiti  d'accesso
          delle prestazioni pensionistiche). - 1.  Per  i  lavoratori
          gia' iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre  1995,  la
          pensione di vecchiaia si consegue: 
                a) all'eta' di 53 anni per gli uomini; 
                b) all'eta' di 49 anni per le donne.  Tale  requisito
          e' fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a  51
          anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 52 anni a decorrere
          dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a decorrere dal 1°  gennaio
          2022. 
              2. I lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto
          alla pensione quando  siano  trascorsi  almeno  venti  anni
          dalla  data  iniziale   dell'assicurazione   all'ENPALS   e
          risultino versati o accreditati in loro  favore  almeno  20
          anni  di  contributi  giornalieri,  compresi   quelli   per
          prosecuzione volontaria.  La  predetta  contribuzione  deve
          risultare versata per lavoro svolto esclusivamente  con  la
          qualifica di professionista sportivo. 
              3. Ai fini del calcolo  dei  trattamenti  pensionistici
          aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, per la  quota  di  pensione  relativa
          alle anzianita' maturate  successivamente  al  31  dicembre
          1992, l'aliquota di rendimento annuo del  2  per  cento  e'
          applicata  sino  alla  quota  di  retribuzione  giornaliera
          pensionabile  corrispondente  al   limite   massimo   della
          retribuzione annua pensionabile in vigore tempo  per  tempo
          nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le
          quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il
          suddetto limite  sono  computate  secondo  le  aliquote  di
          rendimento   previste   dall'articolo   12   del    decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 
              4. Per i lavoratori di cui  all'articolo  2,  comma  9,
          l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di
          quanto disposto dall'articolo 1, commi 6,  7  e  11,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              5.  L'aliquota  di  computo  per   il   calcolo   delle
          prestazioni di cui al comma 9 e' fissata al 33  per  cento.
          La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata  in  base  ai
          criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e  9,  della  citata
          legge n. 335 del 1995. 
              6. I criteri di calcolo di cui ai commi 4 e  5  trovano
          altresi' applicazione nel caso di liquidazione della  quota
          di pensione di cui all'articolo 1, comma  12,  lettera  b),
          della citata legge n. 335 del 1995. 
              7. Ai lavoratori di cui all'articolo  2,  comma  9,  si
          applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge
          n. 335 del 1995. 
              8. Per i lavoratori iscritti al  Fondo  successivamente
          alla data del  31  dicembre  1995  e  privi  di  anzianita'
          contributiva alla predetta  data,  stante  la  specificita'
          dell'attivita' lavorativa svolta, e' consentito  aggiungere
          alla propria eta' anagrafica,  ai  fini  del  conseguimento
          dell'eta' pensionabile prevista dall'articolo 1, comma  20,
          della citata legge n. 335 del 1995 , un anno  ogni  quattro
          di lavoro effettivamente svolto nelle suddette  qualifiche,
          fino  ad  un  massimo  di   cinque   anni,   applicando   i
          coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma
          6, della citata legge n. 335 del 1995. 
              9. L'onere derivante dall'applicazione del comma  8  e'
          coperto  dalle  entrate  derivanti  dall'applicazione   del
          contributo di solidarieta' di cui all'articolo 1, commi 3 e
          4.».