Art. 10 
 
                Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) 
 
  1. Il richiedente presenta un'unica  dichiarazione  sostitutiva  in
riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai  sensi  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,   e   successive
modificazioni,  concernente  le  informazioni   necessarie   per   la
determinazione dell'ISEE. La  DSU  ha  validita'  dal  momento  della
presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. 
  2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare entro il periodo
di validita' della DSU una nuova dichiarazione, qualora  intenda  far
rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini
del  calcolo  dell'ISEE  del  proprio  nucleo  familiare.  Gli   enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni  da  essi  erogate  la
decorrenza degli effetti di tali  nuove  dichiarazioni.  E'  comunque
lasciata facolta' agli enti erogatori di chiedere la presentazione di
una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero
in presenza di elementi di informazione da cui risulti  il  possibile
verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9. 
  3. Con provvedimento del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e  il  Garante
per la protezione dei dati personali, e' approvato  il  modello  tipo
della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni  per
la  compilazione.  Il   modello   contiene   l'informativa   di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196.  Con
il  medesimo  provvedimento  si  definiscono  le  modalita'  con  cui
l'attestazione, il contenuto della DSU, nonche'  gli  altri  elementi
informativi  necessari  al  calcolo  dell'ISEE  possono  essere  resi
disponibili al dichiarante per il  tramite  dei  soggetti  incaricati
della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede
di prima applicazione, il provvedimento e' adottato entro  90  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso  viene
data adeguata pubblicita' dagli enti locali anche attraverso i propri
uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet. 
  4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di: 
  a) un modello base relativo al nucleo familiare; 
  b) fogli allegati relativi ai singoli componenti; 
  c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la compilazione  qualora
rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti  aggiuntive,  di
cui all'allegato 2; 
  d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente,  di
cui all'articolo 9; 
  e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui
all'articolo 11, commi 7 e 8, nonche' del comma 7, lettera e),  primo
periodo, del presente articolo. 
  I moduli  aggiuntivi,  sostitutivi  e  integrativi  possono  essere
compilati in via  complementare  successivamente  alla  presentazione
della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e
8 non siano variate rispetto ad  una  eventuale  DSU  precedente,  il
richiedente puo' presentare una dichiarazione semplificata. 
  5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate  di  natura
socio sanitaria, il dichiarante puo' compilare  la  DSU  riferita  al
nucleo  familiare  ristretto  definito  secondo  le  regole  di   cui
all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validita' di  tale  DSU
sia necessario reperire informazioni su altri soggetti  ai  fini  del
calcolo dell'ISEE per  la  richiesta  di  altre  prestazioni  sociali
agevolate, il dichiarante  integra  la  DSU  in  corso  di  validita'
mediante  la  compilazione  dei  soli  fogli  allegati  relativi   ai
componenti del nucleo non gia' inclusi. 
  6. La DSU e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale
previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualita' di  ente
erogatore al quale e' richiesta la  prima  prestazione  o  alla  sede
dell'INPS  competente  per  territorio.  E'  comunque  consentita  la
presentazione della DSU all'INPS, in via telematica,  direttamente  a
cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili  modalita'
di compilazione telematica assistita della DSU. 
  7. Ai fini della presentazione della DSU, sono  autodichiarate  dal
dichiarante: 
  a)  la  composizione  del  nucleo  familiare  e   le   informazioni
necessarie ai fini della determinazione del  valore  della  scala  di
equivalenza; 
  b) l'indicazione  di  eventuali  soggetti  rilevanti  ai  fini  del
calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonche' le
informazioni di cui alle lettere successive  del  presente  comma  ad
essi riferite; 
  c) la eventuale condizione di disabilita' e non autosufficienza, di
cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo; 
  d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare,
di cui all'articolo 5, comma 2; 
  e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma  2,  lettera
a), limitatamente  ai  casi  di  esonero  dalla  presentazione  della
dichiarazione ovvero di sospensione  degli  adempimenti  tributari  a
causa di eventi eccezionali, nonche' le componenti reddituali di  cui
all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi
da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi,
al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori  in
mobilita' e al regime delle nuove  iniziative  imprenditoriali  e  di
lavoro autonomo, nonche' dai redditi  derivanti  dalla  locazione  di
immobili assoggettati all'imposta  sostitutiva  operata  nella  forma
della cedolare secca; 
  f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere
c), d), e), g), ed i); 
  g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS; 
  h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti  di
cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b); 
  i) il valore del canone di locazione annuo di cui  all'articolo  4,
comma 4, lettera a); 
  l) le spese per assistenza  personale  nel  caso  di  acquisto  dei
servizi presso enti fornitori e la retta  versata  per  l'ospitalita'
alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c); 
  m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo  5,
commi 2 e 3, nonche' per ciascun cespite  l'ammontare  dell'eventuale
debito residuo; 
  n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma
3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma; 
  o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc  e
superiore,  nonche'  le  navi  e  imbarcazioni  da  diporto,  per  le
finalita' di cui all'articolo 11, comma 12. 
  8.  Nelle  more  della  piena  e  tempestiva  disponibilita'  delle
informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7,  sesto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e
del comma 2, dell'articolo 11, del citato  decreto-legge  6  dicembre
2011,  n.  201  e  fermo  restando  l'utilizzo   delle   informazioni
disponibili  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  11,  sono
altresi' autodichiarate dal dichiarante le componenti del  patrimonio
mobiliare  di  cui  all'articolo  5,   comma   4.   Ai   fini   della
semplificazione nella  compilazione  della  DSU  e  alla  luce  della
evoluzione della disponibilita' delle informazioni di cui al presente
comma, con uno o piu'  decreti  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il primo dei  quali  da  adottare  entro  12  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia  delle
entrate e il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
identificate le  componenti  del  patrimonio  mobiliare  per  cui  e'
possibile  acquisire  il  dato,  sotto  forma  di  valore  sintetico,
direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria  prevista
dall'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste
le componenti di cui e' prevista l'autodichiarazione. 
  9. Fermo restando l'insieme delle informazioni  necessarie  per  il
calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti  l'INPS,  l'Agenzia
delle entrate e il Garante per la protezione dei dati  personali,  in
relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto  dei
relativi flussi d'informazione, puo' essere modificato l'elenco delle
informazioni  di  cui  si  chiede  autodichiarazione  da  parte   del
dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo'  essere  integrato  il
modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei
dati  autodichiarati.  Con  il  medesimo  provvedimento  puo'  essere
rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo  4,
comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione  della  DSU,  e
conseguentemente puo' essere rivisto il periodo  di  validita'  della
DSU, di cui al comma 1 del presente articolo. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice  in  materia  di
          protezione dei dati personali): «Art. 13. (Informativa).  -
          1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
          i dati personali sono previamente informati oralmente o per
          iscritto circa: 
              a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
          destinati i dati; 
              b)   la   natura   obbligatoria   o   facoltativa   del
          conferimento dei dati; 
              c)  le  conseguenze  di   un   eventuale   rifiuto   di
          rispondere; 
              d) i soggetti o le categorie di  soggetti  ai  quali  i
          dati personali possono  essere  comunicati  o  che  possono
          venirne  a  conoscenza  in  qualita'  di   responsabili   o
          incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 
              e) i diritti di cui all'art. 7; 
              f)  gli  estremi  identificativi  del  titolare  e,  se
          designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
          sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
          designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
          indicando  il  sito  della  rete  di  comunicazione  o   le
          modalita'  attraverso  le  quali  e'  conoscibile  in  modo
          agevole l'elenco aggiornato  dei  responsabili.  Quando  e'
          stato  designato   un   responsabile   per   il   riscontro
          all'interessato in caso di esercizio  dei  diritti  di  cui
          all'art. 7, e' indicato tale responsabile. 
              2. L'informativa di cui al comma 1 contiene  anche  gli
          elementi previsti da specifiche disposizioni  del  presente
          codice e puo' non comprendere gli elementi gia'  noti  alla
          persona che fornisce  i  dati  o  la  cui  conoscenza  puo'
          ostacolare in  concreto  l'espletamento,  da  parte  di  un
          soggetto pubblico, di funzioni  ispettive  o  di  controllo
          svolte per finalita' di  difesa  o  sicurezza  dello  Stato
          oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
              3.   Il   Garante   puo'   individuare   con    proprio
          provvedimento  modalita'  semplificate  per   l'informativa
          fornita in particolare da servizi telefonici di  assistenza
          e informazione al pubblico. 
              4.  Se  i  dati  personali  non  sono  raccolti  presso
          l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
          delle categorie di  dati  trattati,  e'  data  al  medesimo
          interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
          e' prevista la  loro  comunicazione,  non  oltre  la  prima
          comunicazione. 
              5. La disposizione di cui al comma  4  non  si  applica
          quando: 
              a) i dati sono trattati in base ad un obbligo  previsto
          dalla  legge,  da  un   regolamento   o   dalla   normativa
          comunitaria; 
              b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
          investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
          n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un  diritto
          in sede giudiziaria,  sempre  che  i  dati  siano  trattati
          esclusivamente  per  tali  finalita'  e  per   il   periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento; 
              c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di
          mezzi  che  il  Garante,  prescrivendo   eventuali   misure
          appropriate,   dichiari    manifestamente    sproporzionati
          rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a  giudizio
          del Garante, impossibile. 
              5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in
          caso di ricezione  di  curricula  spontaneamente  trasmessi
          dagli interessati ai fini dell'eventuale  instaurazione  di
          un rapporto  di  lavoro.  Al  momento  del  primo  contatto
          successivo all'invio del curriculum, il titolare e'  tenuto
          a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa
          breve contenente almeno gli elementi di  cui  al  comma  1,
          lettere a), d) ed f)». 
              - Si riporta l'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241 (Norme di  semplificazione  degli  adempimenti
          dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni):  «Art.   32.   (Soggetti   abilitati   alla
          costituzione dei centri di  assistenza  fiscale).  -  1.  I
          centri  di  assistenza  fiscale,  di   seguito   denominati
          ''Centri'',  possono   essere   costituiti   dai   seguenti
          soggetti: 
              a)   associazioni   sindacali    di    categoria    fra
          imprenditori,    presenti    nel    Consiglio     nazionale
          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; 
              b)   associazioni   sindacali    di    categoria    fra
          imprenditori, istituite da almeno dieci  anni,  diverse  da
          quelle indicate  nella  lettera  a)  se,  con  decreto  del
          Ministero delle finanze, ne e'  riconosciuta  la  rilevanza
          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
          pari  al  5  per  cento  degli  appartenenti  alla   stessa
          categoria, iscritti negli appositi  registri  tenuti  dalla
          camera di commercio,  nonche'  all'esistenza  di  strutture
          organizzate in almeno 30 province; 
              c) organizzazioni aderenti  alle  associazioni  di  cui
          alle  lettere  a)  e  b),  previa  delega   della   propria
          associazione nazionale; 
              d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e
          pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate,
          aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti; 
              e)  sostituti  di  cui  all'art.  23  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni,  aventi  complessivamente  almeno
          cinquantamila dipendenti; 
              f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di
          patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi
          complessivamente almeno cinquantamila aderenti». 
              - Per il riferimento al sesto  comma  dell'art.  7  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 605  del
          1973, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Per il  riferimento  al  comma  2  dell'art.  11  del
          decreto-legge, n. 201 del  2011,  vedasi  nelle  note  alle
          premesse.