Art. 11 
 
     Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE 
 
  1. I soggetti  incaricati  della  ricezione  della  DSU,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per  via  telematica  entro  i
successivi quattro giorni lavorativi i  dati  in  essa  contenuti  al
sistema informativo  dell'ISEE  gestito  dall'INPS  e  rilasciano  al
dichiarante  esclusivamente   la   ricevuta   attestante   l'avvenuta
presentazione della DSU. La DSU e' conservata dai  soggetti  medesimi
ai soli fini di eventuali controlli  o  contestazioni,  nel  rispetto
delle disposizioni e dei limiti temporali  di  cui  all'articolo  12,
commi 3 e 5.  L'INPS  per  l'alimentazione  del  sistema  informativo
dell'ISEE puo' stipulare apposite convenzioni con i soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 3,  lettera  d),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  ai
soli fini della trasmissione delle DSU e per  l'eventuale  assistenza
nella compilazione. 
  2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo  dell'ISEE,  di
cui agli  articoli  4  e  5,  non  ricomprese  nell'elenco  dei  dati
autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e  gia'  presenti
nel sistema  informativo  dell'anagrafe  tributaria,  sono  trasmesse
dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresi' trasmesse, seppure
autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma  8,  le  informazioni
relative all'esistenza di  rapporti  di  cui  all'articolo  7,  sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, nonche' il valore sintetico delle  componenti  il  patrimonio
mobiliare, di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  laddove  disponibili
nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo
7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle  misure
di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di  cui  all'articolo
12,  comma  2,  attiva  le  procedure  di  scambio  telematico  delle
informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa  e
valida ricezione dei dati  autodichiarati.  L'acquisizione  dei  dati
dell'anagrafe tributaria da parte del sistema  informativo  dell'ISEE
avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a  quello  della
ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della  richiesta  da
parte dell'INPS. 
  3. In relazione ai dati autodichiarati dal  dichiarante,  l'Agenzia
delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua
e rende disponibile all'INPS, negli stessi  tempi  e  con  le  stesse
modalita' di cui  al  comma  precedente,  l'esistenza  di  omissioni,
ovvero difformita' degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema
informativo  dell'anagrafe  tributaria,   inclusa   l'esistenza   non
dichiarata di rapporti  di  cui  all'articolo  7,  sesto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,
laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il  valore
sintetico di cui al secondo  periodo  del  comma  precedente.  L'INPS
procede altresi' al controllo dei dati di cui all'articolo 10,  comma
8, di  concerto  con  l'Agenzia  delle  entrate,  con  riguardo  alla
concreta disponibilita' degli stessi. Per i  dati  autodichiarati  di
cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate
non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il
controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di  omissioni
ovvero  difformita',  mediante  la   consultazione   in   base   alle
disposizioni  vigenti  degli  archivi  amministrativi   delle   altre
amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti. 
  4.  L'INPS   determina   l'ISEE   sulla   base   delle   componenti
autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia
delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
Il  valore  sintetico  di   componenti   il   patrimonio   mobiliare,
eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, e' utilizzato  ai  fini
della   determinazione   dell'ISEE,   seppure   autodichiarato    dal
dichiarante. L'attestazione riportante  l'ISEE,  il  contenuto  della
DSU, nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo  acquisiti
dagli  archivi  amministrativi,  e'  resa  disponibile  dall'INPS  al
dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero
mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali
competenti entro il secondo giorno  lavorativo  successivo  a  quello
dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria.  Sulla  base  di
specifico mandato conferito dal  dichiarante  con  manifestazione  di
consenso,  l'attestazione  e  le  informazioni  di  cui  al   periodo
precedente  possono  essere  resi  disponibili  al  dichiarante,  con
modalita' definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma  3,
per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU,  ai
sensi dell'articolo 10, comma 6.  A  tale  riguardo  il  disciplinare
tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le  misure  e  gli
accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e  alle
informazioni  digitali  da  parte  degli   operatori   dei   soggetti
incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna
al dichiarante, nonche' ad impedire la creazione di banche dati delle
DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di  prestazioni
di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore
dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione puo', in
ogni  caso,  essere  richiesta  da  qualunque  componente  il  nucleo
familiare, nel periodo di validita'  della  DSU,  all'INPS,  mediante
accesso  all'area  servizi  del  portale  web  o  tramite   le   sedi
territoriali competenti. 
  5. L'attestazione, di cui al comma 4, riporta analiticamente  anche
le eventuali omissioni ovvero difformita', di cui al comma 3, inclusa
l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo  7,  sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle  entrate
o  delle  altre  amministrazioni  pubbliche  in  possesso  dei   dati
rilevanti per la DSU. Alla luce delle  omissioni  ovvero  difformita'
rilevate, il soggetto richiedente la prestazione puo' presentare  una
nuova DSU, ovvero puo' comunque richiedere  la  prestazione  mediante
l'attestazione relativa  alla  dichiarazione  presentata  recante  le
omissioni o le difformita' rilevate. Tale dichiarazione e' valida  ai
fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto  degli
enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a  dimostrare
la completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione. 
  6.  Gli  enti  erogatori  eseguono,  singolarmente  o  mediante  un
apposito servizio comune, tutti i  controlli  necessari,  diversi  da
quelli  gia'  effettuati  ai  sensi  dei  commi   precedenti,   sulle
informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai  sensi  dell'articolo
10, commi 7 e 8,  avvalendosi  degli  archivi  in  proprio  possesso,
nonche' i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente
della Repubblica, 28 dicembre 2000, n.  445,  e  provvedono  ad  ogni
adempimento conseguente alla non  veridicita'  dei  dati  dichiarati,
inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.
Anche in esito a tali controlli, possono  inviare  all'Agenzia  delle
entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo
criteri selettivi dell'attivita' di accertamento di cui al comma 13. 
  7. Il  dichiarante,  nel  caso  in  cui  rilevi  inesattezze  negli
elementi  acquisiti  dagli   archivi   amministrativi   dell'INPS   e
dell'Agenzia  delle   entrate   relativamente   agli   elementi   non
autodichiarati, nonche' relativamente al  valore  sintetico,  laddove
disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare,  acquisito  ai
sensi  del  comma  2,  puo'  produrre   per   iscritto   osservazioni
eventualmente corredate da  documenti,  in  particolare  copia  della
dichiarazione dei  redditi  o  certificazione  sostitutiva,  estratti
conto o altra documentazione riferita alla  situazione  reddituale  e
patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento  della
comunicazione dell'INPS. Il dichiarante puo'  altresi'  compilare  il
modulo integrativo, di cui all'articolo  10,  comma  4,  lettera  e),
autocertificando le componenti per cui  rilevi  inesattezze.  In  tal
caso, analogamente a  quanto  previsto  al  comma  5,  l'attestazione
dovra' riportare anche i dati acquisiti  dall'anagrafe  tributaria  e
dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il  medesimo
provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini
della  eventuale  rideterminazione   dell'ISEE,   le   modalita'   di
acquisizione  dei  dati  in  caso  di  difformita'  delle  componenti
reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante  rispetto  alle
informazioni in possesso del sistema informativo, nonche' i tempi per
la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva. 
  8. Il dichiarante che trascorsi quindici  giorni  lavorativi  dalla
data di  presentazione  della  DSU,  non  avesse  ricevuto  da  parte
dell'INPS   l'attestazione   di   cui   al   medesimo   comma,   puo'
autodichiarare tutte le componenti necessarie  al  calcolo  dell'ISEE
mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui  all'articolo
10, comma 4, lettera e). In tal caso e' rilasciata al dichiarante una
attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento  di  invio
della attestazione di cui al comma 4. 
  9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso  ad  una
prestazione sociale  agevolata,  i  componenti  il  nucleo  familiare
possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla  ricevuta
di presentazione della DSU, di  cui  al  comma  1.  L'ente  erogatore
potra' acquisire  successivamente  l'attestazione  relativa  all'ISEE
interrogando  il  sistema  informativo  ovvero,  laddove   vi   siano
impedimenti,  richiedendola   al   dichiarante   nell'interesse   del
medesimo. 
  10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale
agevolata o altro componente  il  suo  nucleo  familiare  abbia  gia'
presentato la DSU, richiede  l'ISEE  all'INPS  accedendo  al  sistema
informativo. Ai fini dell'accertamento dei  requisiti,  l'INPS  rende
disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali
il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali
agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonche', ove
necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per
le medesime finalita'. L'ente  erogatore  richiede,  in  particolare,
all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute  nella
DSU quando procede  ai  controlli,  ai  sensi  del  comma  6,  ovvero
all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo  4,  comma  5,
per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma  2,
lettera  f),  da  esso  erogati,  nonche'  richiede  le  informazioni
analitiche  necessarie  ai  fini  di   programmazione   dei   singoli
interventi. 
  11. Laddove non sia gia' stato acquisito  il  valore  sintetico  di
componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini  dei
successivi  controlli  relativi  alla  consistenza   del   patrimonio
mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605, l'Agenzia  delle  entrate  effettua,  nei  modi  e  nei  termini
stabiliti con provvedimento del  direttore,  sulla  base  di  criteri
selettivi  tra  i  quali  la  presenza  di  specifiche  omissioni   o
difformita'  rilevate  ai  sensi  del  comma  3  sull'esistenza   non
dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di
incongruenze tra la  componente  reddituale  e  quella  patrimoniale,
apposite richieste ai suddetti operatori di  informazioni  pertinenti
ai  fini  del  controllo,  avvalendosi   delle   relative   procedure
automatizzate di colloquio. I  nominativi  dei  richiedenti  nei  cui
confronti  emergono  divergenze  nella  consistenza  del   patrimonio
mobiliare  sono  comunicati  alla  Guardia  di  finanza  al  fine  di
assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti  dal
comma 13. 
  12. Ai soli fini della  programmazione  secondo  criteri  selettivi
dell'attivita'  di  accertamento   di   cui   al   comma   13,   sono
autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i  motoveicoli
di cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi  e  imbarcazioni
da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla  data  di
presentazione della DSU. 
  13. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento
della Guardia di finanza, una quota delle verifiche e'  riservata  al
controllo sostanziale della posizione reddituale e  patrimoniale  dei
nuclei familiari dei soggetti  beneficiari  di  prestazioni,  secondo
criteri selettivi. 
  14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle
entrate, nel rispetto delle disposizioni del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
personali, sono disciplinate le modalita' attuative e  le  specifiche
tecniche per lo scambio delle informazioni, nonche'  le  informazioni
medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni  del  presente
articolo. 
  15. Al fine di consentire la  semplificazione  e  il  miglioramento
degli adempimenti dei  richiedenti,  a  seguito  dell'evoluzione  dei
sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia  delle  entrate  possono
essere altresi'  previste  specifiche  attivita'  di  sperimentazione
finalizzate  a  sviluppare   l'assetto   dei   relativi   flussi   di
informazione,  con  modalita'  da  sottoporre  al  Garante   per   la
protezione  dei  dati  personali,  laddove   queste   comportino   il
trattamento di dati personali. 
  16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e
per l'Agenzia  delle  entrate  si  provvede  con  le  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto
          del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): «Art.  3.
          (Modalita' di presentazione ed  obblighi  di  conservazione
          delle dichiarazioni). - 3. Ai soli fini della presentazione
          delle dichiarazioni in via telematica mediante il  servizio
          telematico  Entratel  si  considerano  soggetti  incaricati
          della trasmissione delle stesse: 
              a) gli iscritti negli albi dei dottori  commercialisti,
          dei ragionieri e dei periti commerciali  e  dei  consulenti
          del lavoro; 
              b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre  1993
          nei ruoli di periti  ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la
          sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea  in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          diploma di ragioneria; 
              c)  le  associazioni   sindacali   di   categoria   tra
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e c), del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
          nonche'  quelle  che  associano  soggetti  appartenenti   a
          minoranze etnico-linguistiche; 
              d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e  per
          i lavoratori dipendenti e pensionati; 
              e) gli altri incaricati  individuati  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze». 
              - Per il riferimento al sesto  comma  dell'art.  7  del
          decreto del Presidente della Repubblica, n. 605  del  1973,
          vedasi nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 71 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: «Art.  71.
          (Modalita'  dei  controlli).  -   1.   Le   amministrazioni
          procedenti sono  tenute  ad  effettuare  idonei  controlli,
          anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono  fondati
          dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di
          cui agli articoli 46 e 47. 
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione
          procedente con le modalita' di cui all'art. 43  consultando
          direttamente gli archivi dell'amministrazione  certificante
          ovvero  richiedendo   alla   medesima,   anche   attraverso
          strumenti informatici o telematici, conferma scritta  della
          corrispondenza di quanto dichiarato con le  risultanze  dei
          registri da questa custoditi. 
              3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
              4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati che vi consentono di  cui
          all'art. 2, l'amministrazione competente  per  il  rilascio
          della  relativa  certificazione,  previa   definizione   di
          appositi accordi, e' tenuta a  fornire,  su  richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29   luglio   2003,   n.   174,
          supplemento ordinario.