Art. 13 Revisione delle soglie 1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e' concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 10,33 euro. 3. L'assegno di maternita' di base, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e' concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti all'art. 65 della legge n. 448 del 1998, vedasi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti all'art. 74 del decreto legislativo n. 151 del 2001, vedasi nelle note alle premesse.