Art. 4 
 
               Indicatore della situazione reddituale 
 
  1. L'indicatore della situazione reddituale  e'  determinato  sulla
base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti,
riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del
calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente  il  nucleo
familiare e' ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2  al  netto
degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi  di  cui  al
periodo precedente per l'insieme  dei  componenti  sono  detratte  le
spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4.
I redditi e gli importi di cui ai  commi  2  e  3  sono  riferiti  al
secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o
le franchigie di  cui  al  comma  4  sono  riferite  all'anno  solare
precedente la presentazione della DSU. 
  2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto
sommando le seguenti componenti: 
  a) reddito complessivo ai fini IRPEF; 
  b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o  a  ritenuta  a  titolo
d'imposta; 
  c) ogni altra componente reddituale esente da  imposta,  nonche'  i
redditi   da   lavoro   dipendente   prestato   all'estero    tassati
esclusivamente nello stato estero in base  alle  vigenti  convenzioni
contro le doppie imposizioni; 
  d) i proventi derivanti da  attivita'  agricole,  svolte  anche  in
forma associata, per le quali sussiste l'obbligo  alla  presentazione
della dichiarazione IVA; a tal fine va  assunta  la  base  imponibile
determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei  costi  del  personale  a
qualunque titolo utilizzato; 
  e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; 
  f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari,  incluse
carte di debito, a  qualunque  titolo  percepiti  da  amministrazioni
pubbliche, laddove non siano gia' inclusi nel reddito complessivo  di
cui alla lettera a); 
  g) redditi fondiari relativi  ai  beni  non  locati  soggetti  alla
disciplina dell'IMU, di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, nonche'  agli  articoli  8  e  9  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  se  compatibili  con  la  predetta
disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla  lettera
a), comma 1,  del  presente  articolo.  A  tal  fine  i  redditi  dei
fabbricati si assumono rivalutando la rendita  catastale  del  5  per
cento e i redditi dei terreni  si  assumono  rivalutando  il  reddito
dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e
del 70 per cento. Nell'importo devono essere  considerati  i  redditi
relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina
dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di  cui  al
comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1,
del presente articolo, assumendo la base  imponibile  determinata  ai
sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
  h) il reddito figurativo delle attivita'  finanziarie,  determinato
applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo  familiare,
individuato secondo  quanto  indicato  all'articolo  5  con  la  sola
esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al
medesimo articolo 5, comma 4, lettera  a),  il  tasso  di  rendimento
medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il
tasso di interesse legale vigente al  1°  gennaio  maggiorato  di  un
punto percentuale; 
  i) il reddito  lordo  dichiarato  ai  fini  fiscali  nel  paese  di
residenza  da  parte  degli  appartenenti   al   nucleo,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma  2,  iscritti  nelle  anagrafi  dei  cittadini
italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in  euro  al  cambio
vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito. 
  3. All'ammontare del  reddito  di  cui  al  comma  2,  deve  essere
sottratto fino a concorrenza: 
  a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti  al
coniuge, anche se residente all'estero, in seguito  alla  separazione
legale  ed  effettiva  o  allo  scioglimento,  annullamento  o   alla
cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  come  indicato  nel
provvedimento dell'autorita' giudiziaria. Nell'importo devono  essere
considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli; 
  b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per
il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore,  nel  caso
in  cui  i  genitori  non  siano   coniugati,   ne'   legalmente   ed
effettivamente separati e non  vi  sia  provvedimento  dell'autorita'
giudiziaria che ne stabilisce l'importo; 
  c) fino ad un  massimo  di  5.000  euro,  le  spese  sanitarie  per
disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese  sostenute
per servizi  di  interpretariato  dai  soggetti  riconosciuti  sordi,
indicate in dichiarazione dei redditi  tra  le  spese  per  le  quali
spetta la  detrazione  d'imposta,  nonche'  le  spese  mediche  e  di
assistenza specifica per i disabili  indicate  in  dichiarazione  dei
redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione  dal
reddito complessivo; 
  d) l'importo dei redditi agrari relativi  alle  attivita'  indicate
dall'articolo  2135  del  codice  civile  svolte,  anche   in   forma
associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita  IVA,
obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA; 
  e) fino ad un massimo di 3.000  euro,  una  quota  dei  redditi  da
lavoro dipendente, nonche' degli altri  redditi  da  lavoro  ad  essi
assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi; 
  f) fino ad un massimo di 1.000 euro  e  alternativamente  a  quanto
previsto alla lettera e), una quota dei redditi da  pensione  inclusi
nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera  a),  nonche'  dei
trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per  cento  dei
redditi ovvero dei trattamenti medesimi. 
  4.  Dalla  somma  dei  redditi  dei  componenti  il  nucleo,   come
determinata ai sensi dei commi precedenti,  si  sottraggono,  fino  a
concorrenza, le  seguenti  spese  o  franchigie  riferite  al  nucleo
familiare: 
  a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione,
il valore del canone annuo previsto nel contratto di  locazione,  del
quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un  ammontare
massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500  euro
per ogni figlio convivente successivo al secondo;  la  detrazione  e'
alternativa  a  quella  per  i  nuclei  residenti  in  abitazione  di
proprieta', di cui all'articolo 5, comma 2. 
  b) nel caso del nucleo facciano parte persone non  autosufficienti,
per ciascuna di esse, la spesa sostenuta,  inclusiva  dei  contributi
versati,  per  collaboratori  domestici  e   addetti   all'assistenza
personale,  come  risultante  dalla   dichiarazione   di   assunzione
presentata all'INPS e dai contributi versati  al  medesimo  istituto,
nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2,  lettera
f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f),  di  cui
la persona non  autosufficiente  risulti  beneficiaria,  fatto  salvo
quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera  a).  Le  spese  per
assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi
anche nel caso di  acquisizione  dei  servizi  medesimi  presso  enti
fornitori, purche' sia  conservata  ed  esibita  a  richiesta  idonea
documentazione attestante  la  spesa  sostenuta  e  la  tipologia  di
servizio fornita; 
  c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del
nucleo facciano parte persone non autosufficienti,  per  ciascuna  di
esse, in caso di ricovero presso strutture  residenziali  nell'ambito
di  percorsi  assistenziali  integrati  di   natura   sociosanitaria,
l'ammontare della retta versata per l'ospitalita' alberghiera,  fatto
salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a); 
  d) nel caso del nucleo facciano parte: 
  1) persone  con  disabilita'  media,  per  ciascuna  di  esse,  una
franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni; 
  2) persone  con  disabilita'  grave,  per  ciascuna  di  esse,  una
franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni; 
  3)  persone  non  autosufficienti,  per  ciascuna  di   esse,   una
franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni. 
  Le  franchigie  di  cui  alla  presente  lettera   possono   essere
alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE. 
  5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la  prestazione  sia
gia' beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma  2,  lettera
f),  ed  ai  soli  fini  dell'accertamento  dei  requisiti   per   il
mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE e' sottratto
dall'ente  erogatore  l'ammontare  del  trattamento   percepito   dal
beneficiario  nell'anno  precedente  la   presentazione   della   DSU
rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13   del   citato
          decreto-legge  6  dicembre  n.  201  del  2011:  «Art.  13.
          (Anticipazione   sperimentale    dell'imposta    municipale
          propria).  -  1.  L'istituzione   dell'imposta   municipale
          propria e' anticipata, in  via  sperimentale,  a  decorrere
          dall'anno 2012, ed e'  applicata  in  tutti  i  comuni  del
          territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e
          9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  in  quanto
          compatibili,   ed   alle    disposizioni    che    seguono.
          Conseguentemente  l'applicazione  a   regime   dell'imposta
          municipale propria e' fissata al 2015. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione  principale
          e le pertinenze della stessa; restano ferme le  definizioni
          di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n. 504. I soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera
          b), secondo periodo, del decreto  legislativo  n.  504  del
          1992, sono individuati  nei  coltivatori  diretti  e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del
          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  e  successive
          modificazioni,  iscritti  nella  previdenza  agricola.  Per
          abitazione principale si  intende  l'immobile,  iscritto  o
          iscrivibile nel catasto edilizio urbano come  unica  unita'
          immobiliare, nel  quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo
          familiare     dimorano     abitualmente     e     risiedono
          anagraficamente. Nel caso in cui i  componenti  del  nucleo
          familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e   la
          residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati   nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. 
              3. La base imponibile dell'imposta  municipale  propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504, e dei  commi  4  e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
              a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
          cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42; 
              b) per i fabbricati dichiarati inagibili o  inabitabili
          e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al   periodo
          dell'anno durante il  quale  sussistono  dette  condizioni.
          L'inagibilita' o inabitabilita' e'  accertata  dall'ufficio
          tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
          allega  idonea  documentazione   alla   dichiarazione.   In
          alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare  una
          dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n.  445,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
          precedente. Agli effetti dell'applicazione della  riduzione
          alla  meta'  della  base  imponibile,  i   comuni   possono
          disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta
          del  fabbricato,   non   superabile   con   interventi   di
          manutenzione. 
              4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
              a)  160  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
              b)  140  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
              b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale D/5; 
              c) 80 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale A/10; 
              d)  60  per  i  fabbricati  classificati   nel   gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
              e) 55 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale C/1. 
              5. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662,  un  moltiplicatore  pari  a  135.  Per  i  terreni
          agricoli, nonche' per quelli  non  coltivati,  posseduti  e
          condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
          agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola
          il moltiplicatore e' pari a 110. 
              6. L'aliquota di base dell'imposta e'  pari  allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale,  adottata  ai  sensi  dell'art.  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
              7.  L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
              8. L'aliquota e' ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale  di  cui  all'art.  9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
              8-bis. I  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori
          diretti o da imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  e
          successive   modificazioni,   iscritti   nella   previdenza
          agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,  sono  soggetti
          all'imposta limitatamente alla parte  di  valore  eccedente
          euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
              a) del 70 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente i predetti euro 6.000  e  fino  a  euro
          15.500; 
              b) del 50 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
              c) del 25 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 
              9. I comuni possono ridurre  l'aliquota  di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, ovvero nel caso di immobili  posseduti  dai  soggetti
          passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel
          caso di immobili locati. 
              9-bis. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  sono  esenti
          dall'imposta municipale propria i  fabbricati  costruiti  e
          destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto
          che permanga tale destinazione e non  siano  in  ogni  caso
          locati. 
              10.  Dall'imposta  dovuta  per   l'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
          le relative pertinenze, si detraggono, fino  a  concorrenza
          del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
          durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
          immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'
          soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi
          proporzionalmente alla quota per la quale  la  destinazione
          medesima  si  verifica.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  la
          detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata  di  50
          euro per ciascun figlio di eta' non  superiore  a  ventisei
          anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e    residente
          anagraficamente   nell'unita'   immobiliare   adibita    ad
          abitazione   principale.   L'importo   complessivo    della
          maggiorazione, al netto della detrazione di base, non  puo'
          superare l'importo massimo di euro 400.  I  comuni  possono
          disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
          concorrenza    dell'imposta    dovuta,     nel     rispetto
          dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune  che  ha
          adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
          superiore a quella  ordinaria  per  le  unita'  immobiliari
          tenute a disposizione. La suddetta  detrazione  si  applica
          agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
          per le case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia
          residenziale  pubblica,  comunque  denominati,  aventi   le
          stesse  finalita'  degli  IACP,  istituiti  in   attuazione
          dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si  applicano
          la riserva della quota di imposta prevista dal comma  11  a
          favore  dello  Stato  e  il  comma  17.  I  comuni  possono
          considerare direttamente adibita ad  abitazione  principale
          l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o  di
          usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquisiscono   la
          residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito  di
          ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
          locata,  nonche'   l'unita'   immobiliare   posseduta   dai
          cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
          a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  in  Italia,  a
          condizione che non risulti locata. L'aliquota  ridotta  per
          l'abitazione principale e per le relative pertinenze  e  la
          detrazione si  applicano  anche  alle  fattispecie  di  cui
          all'art.  6,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo   30
          dicembre 1992, n. 504 e  i  comuni  possono  prevedere  che
          queste si applichino anche ai soggetti di cui  all'art.  3,
          comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
              11. (Omissis). 
              12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'art.  52
          del decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate nonche', a decorrere dal  1°  dicembre  2012,
          tramite apposito bollettino postale al quale  si  applicano
          le disposizioni  di  cui  al  citato  art.  17,  in  quanto
          compatibili. 
              12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima  rata
          dell'imposta  municipale  propria  e'   effettuato,   senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
          per cento dell'importo ottenuto applicando le  aliquote  di
          base e la detrazione previste  dal  presente  articolo;  la
          seconda   rata   e'   versata    a    saldo    dell'imposta
          complessivamente dovuta per l'intero  anno  con  conguaglio
          sulla prima rata. Per l'anno  2012,  l'imposta  dovuta  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze  e'
          versata in tre rate di cui la prima e la seconda in  misura
          ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
          l'aliquota di base e la detrazione  previste  dal  presente
          articolo, da  corrispondere  rispettivamente  entro  il  16
          giugno e il 16 settembre; la terza rata e'  versata,  entro
          il  16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta  complessivamente
          dovuta per l'intero anno con  conguaglio  sulle  precedenti
          rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la  stessa
          imposta puo' essere versata in due rate di  cui  la  prima,
          entro il  16  giugno,  in  misura  pari  al  50  per  cento
          dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base  e  la
          detrazione previste dal presente  articolo  e  la  seconda,
          entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
          dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima  rata.
          Per il medesimo anno, i comuni iscrivono  nel  bilancio  di
          previsione l'entrata da imposta municipale propria in  base
          agli importi stimati dal  Dipartimento  delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
          di  cui  alla  tabella   pubblicata   sul   sito   internet
          www.finanze.gov.it. L'accertamento  convenzionale  non  da'
          diritto   al   riconoscimento   da   parte   dello    Stato
          dell'eventuale    differenza    tra    gettito    accertato
          convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
          agli  accertamenti  relativi  al  fondo   sperimentale   di
          riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito  a  dati
          aggiornati  da  parte  del  medesimo   Dipartimento   delle
          finanze, ai sensi  dell'accordo  sancito  dalla  Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con  uno
          o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla  base
          del  gettito  della  prima  rata  dell'imposta   municipale
          propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento   dei
          fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle
          relative  variazioni  e  della  detrazione  stabilite   dal
          presente articolo per assicurare  l'ammontare  del  gettito
          complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il  31  ottobre
          2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art.
          172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  all'art.  1,  comma
          169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono
          approvare o modificare il regolamento  e  la  deliberazione
          relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. 
              12-ter.  I  soggetti  passivi  devono   presentare   la
          dichiarazione entro il 30  giugno  dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello
          approvato con il decreto di cui all'art. 9,  comma  6,  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La  dichiarazione
          ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non  si
          verifichino modificazioni dei dati ed  elementi  dichiarati
          cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con
          il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
          deve essere presentata la dichiarazione. Restano  ferme  le
          disposizioni dell'art. 37, comma 55,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248,  e  dell'art.  1,  comma  104,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  dichiarazioni
          presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
          quanto compatibili. Per gli immobili per i quali  l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno
          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di
          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle
          relative istruzioni. 
              13.  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  9   e
          dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14  marzo
          2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23, le parole:  "dal  1°  gennaio  2014",
          sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio  2012".  Al
          comma 4 dell'art. 14 del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23,  53  e  76  del
          decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma  31
          dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
          "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla  misura
          stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'art.
          2752 del codice civile il riferimento alla  "legge  per  la
          finanza  locale"  si  intende   effettuato   a   tutte   le
          disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali  e
          provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui
          ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del  decreto-legge  3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  e'
          consolidata,  a  decorrere  dall'anno   2011,   all'importo
          risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7  aprile
          2010 del Ministero dell'economia e delle  finanze  emanato,
          di concerto con il Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'art. 2, comma 24, della legge  23  dicembre  2009,  n.
          191. 
              13-bis. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per la pubblicazione nel sito informatico di  cui  all'art.
          1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  1998,  n.
          360, e successive modificazioni. I comuni  sono,  altresi',
          tenuti ad inserire  nella  suddetta  sezione  gli  elementi
          risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
          dal Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
          delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei  comuni
          italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
          decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel
          predetto sito informatico. Il versamento della  prima  rata
          di cui al comma 3 dell'art. 9 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base  dell'aliquota  e
          delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno  precedente.  Il
          versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9  e'
          eseguito, a saldo dell'imposta dovuta  per  l'intero  anno,
          con eventuale conguaglio sulla prima  rata  versata,  sulla
          base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data  del
          28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune
          e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo
          entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso  di  mancata
          pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
          gli atti adottati per l'anno precedente. 
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni: 
              a) l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio  2008,  n.  93,
          convertito con modificazioni, dalla legge 24  luglio  2008,
          n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi
          per i soli comuni ricadenti nei territori delle  regioni  a
          Statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano; 
              b) il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e)  ed  h)
          del comma  1,  dell'art.  59  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446; 
              c) l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 8 e il  comma
          4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
              d) il comma 1-bis dell'art.  23  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
              d-bis) i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' art. 7 del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell' art. 7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche
          dopo la scadenza dei termini originariamente posti  e  fino
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, producono  gli  effetti  previsti  in
          relazione al riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',
          fermo restando il  classamento  originario  degli  immobili
          rurali  ad  uso  abitativo.  Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell' art. 3, comma  3,
          del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio  1998,  n.
          28, devono essere dichiarati  al  catasto  edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all' art. 1, comma 336, della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              15. A decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine di cui all'art.  52,  comma
          2, del decreto legislativo n.  446  del  1997,  e  comunque
          entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del  termine
          previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.  Il
          mancato invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini
          previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da
          parte del  Ministero  dell'interno,  con  il  blocco,  sino
          all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a
          qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
          con il Ministero dell'interno, di natura non  regolamentare
          sono stabilite le modalita' di attuazione, anche  graduale,
          delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
          comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
          sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate  dai
          comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
          Ufficiale previsto dall'art. 52, comma  2,  terzo  periodo,
          del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
              16. All'art. 1, comma 4,  ultimo  periodo  del  decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
          138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  le
          parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite
          dalle  seguenti:  "utilizzando  esclusivamente  gli  stessi
          scaglioni di reddito stabiliti, ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche,  dalla  legge  statale,  nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
          ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto  legislativo  n.
          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
          ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
          base  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.  Con
          le procedure previste dall'art. 27  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42,  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del
          predetto maggior gettito stimato dei comuni  ricadenti  nel
          proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
          di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
          importo  pari  al  maggior  gettito  stimato  di   cui   al
          precedente periodo. L'importo complessivo  della  riduzione
          del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'anno
          2012 a 1.627 milioni di euro, per  l'anno  2013  a  1.762,4
          milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. 
              18. All'art. 2, comma 3,  del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'  art.  2,
          comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'
          esclusivamente finalizzato  a  fissare  la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
              20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della  prima  casa  e'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              21. (Omissis)». 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di  federalismo  Fiscale  Municipale):  «Art.  8.  (Imposta
          municipale propria). - 1. L'imposta municipale  propria  e'
          istituita, a decorrere dall'anno 2014, e  sostituisce,  per
          la componente  immobiliare,  l'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  e  le  relative  addizionali  dovute   in
          relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non  locati,
          e l'imposta comunale sugli immobili. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. 
              3. L'imposta  municipale  propria  non  si  applica  al
          possesso  dell'abitazione  principale  ed  alle  pertinenze
          della  stessa.  Si   intende   per   effettiva   abitazione
          principale l'immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto
          edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
          possessore dimora abitualmente e  risiede  anagraficamente.
          L'esclusione si applica alle pertinenze classificate  nelle
          categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
          un'unita'  pertinenziale  per  ciascuna   delle   categorie
          catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. L'esclusione  non  si  applica
          alle  unita'  immobiliari  classificate   nelle   categorie
          catastali A1, A8 e A9. 
              4. L'imposta municipale propria ha per base  imponibile
          il valore dell'immobile determinato ai  sensi  dell'art.  5
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
              5. Nel caso di possesso  di  immobili  non  costituenti
          abitazione principale ai sensi del comma  3,  l'imposta  e'
          dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per
          cento. La predetta  aliquota  puo'  essere  modificata  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          emanare su proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie  locali,  nel  rispetto  dei  saldi  di   finanza
          pubblica, tenendo  conto  delle  analisi  effettuate  dalla
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza
          permanente per il coordinamento della finanza  pubblica.  I
          comuni possono, con deliberazione  del  consiglio  comunale
          adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio
          di previsione, modificare, in  aumento  o  in  diminuzione,
          sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal  primo
          periodo  del  presente  comma,  ovvero  sino  a  0,2  punti
          percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. 
              6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di
          cui al comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'. 
              7. I comuni possono, con  deliberazione  del  consiglio
          comunale, adottata entro il termine  per  la  deliberazione
          del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui
          al comma 5, primo periodo,  sia  ridotta  fino  alla  meta'
          anche nel  caso  in  cui  abbia  ad  oggetto  immobili  non
          produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.  43  del
          citato testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad
          oggetto   immobili   posseduti   dai    soggetti    passivi
          dell'imposta sul reddito delle societa'. Nell'ambito  della
          facolta' prevista dal  presente  comma,  i  comuni  possono
          stabilire che l'aliquota ridotta si applichi  limitatamente
          a determinate categorie di immobili». 
              «Art.   9.   (Applicazione   dell'imposta    municipale
          propria). - 1.  Soggetti  passivi  dell'imposta  municipale
          propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni
          e le aree  edificabili,  a  qualsiasi  uso  destinati,  ivi
          compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare  di
          diritto reale di  usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi,
          superficie sugli stessi. Nel caso di  concessione  di  aree
          demaniali, soggetto passivo e' il concessionario.  Per  gli
          immobili, anche da costruire o  in  corso  di  costruzione,
          concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo  e'  il
          locatario a decorrere dalla data della stipula e per  tutta
          la durata del contratto. 
              2.   L'imposta    e'    dovuta    per    anni    solari
          proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
          si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante  il
          quale il possesso  si  e'  protratto  per  almeno  quindici
          giorni e' computato  per  intero.  A  ciascuno  degli  anni
          solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
              3.  I  soggetti  passivi   effettuano   il   versamento
          dell'imposta dovuta al comune per l'anno in  corso  in  due
          rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno  e  la
          seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso  nella  facolta'
          del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta
          complessivamente dovuta  in  unica  soluzione  annuale,  da
          corrispondere entro il 16 giugno. 
              4. (Omissis). 
              5. Con regolamento adottato ai sensi dell'art.  52  del
          citato decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  i  comuni
          possono   introdurre   l'istituto   dell'accertamento   con
          adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
          dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri
          strumenti di deflazione del  contenzioso,  sulla  base  dei
          criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
          1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme  dovute
          possa   essere   effettuato   in   forma   rateale,   senza
          maggiorazione di interessi. 
              6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  l'Associazione  nazionale  comuni
          Italiani sono approvati i modelli  della  dichiarazione,  i
          modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati
          di riscossione, distintamente  per  ogni  contribuente,  ai
          comuni e al sistema informativo della fiscalita'. 
              7.  Per  l'accertamento,  la  riscossione  coattiva,  i
          rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il  contenzioso  si
          applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,
          14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504  del  1992  e
          l'art. 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del
          2006. 
              8. Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli
          immobili  posseduti  dallo  Stato,  nonche'  gli   immobili
          posseduti, nel proprio  territorio,  dalle  regioni,  dalle
          province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
          fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del  servizio
          sanitario nazionale, destinati  esclusivamente  ai  compiti
          istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
          dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i)
          del citato  decreto  legislativo  n.  504  del  1992.  Sono
          altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso  strumentale  di
          cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30  dicembre
          1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 1994, n.  133,  ubicati  nei  comuni  classificati
          montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni
          italiani predisposto dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT). Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          possono  prevedere  che  i   fabbricati   rurali   ad   uso
          strumentale  siano  assoggettati   all'imposta   municipale
          propria nel rispetto del  limite  delle  aliquote  definite
          dall'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011,  n.  214,  ferma  restando  la  facolta'  di
          introdurre  esenzioni,  detrazioni  o  deduzioni  ai  sensi
          dell'art.  80  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  e
          successive modificazioni. 
              9. Il reddito agrario di cui  all'art.  32  del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari  diversi  da
          quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'art.  3,
          i  redditi  derivanti  dagli  immobili  non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'art. 43  del  citato  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
          917 del 1986,  e  dagli  immobili  posseduti  dai  soggetti
          passivi dell'imposta sul reddito delle societa', continuano
          ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali  sui
          redditi.  Sono  comunque  assoggettati  alle  imposte   sui
          redditi ed  alle  relative  addizionali,  ove  dovute,  gli
          immobili esenti dall'imposta municipale propria». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  19,  comma  15,  del
          citato  decreto-legge   n.   201   del   2011:   «Art.   19
          (Disposizioni in materia  di  imposta  di  bollo  su  conti
          correnti, titoli, strumenti e prodotti  finanziari  nonche'
          su valori «scudati» e su attivita' finanziarie  e  immobili
          detenuti all'estero). - (Omissis). 
              15. L'imposta di cui al comma  13  e'  stabilita  nella
          misura dello 0,76 per  cento  del  valore  degli  immobili.
          L'imposta non e' dovuta se l'importo, come  determinato  ai
          sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e'
          costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
          contratti e, in mancanza,  secondo  il  valore  di  mercato
          rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per  gli
          immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o
          in  Paesi  aderenti  allo  Spazio  economico  europeo   che
          garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore
          e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese
          in cui l'immobile e' situato ai fini  dell'assolvimento  di
          imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza,
          quello di cui al periodo precedente». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  70,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi): «Art. 70. (Redditi di natura fondiaria). -  2.  I
          redditi dei terreni e  dei  fabbricati  situati  all'estero
          concorrono  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          nell'ammontare   netto   risultante    dalla    valutazione
          effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo
          di imposta  o,  in  caso  di  difformita'  dei  periodi  di
          imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade
          nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati  non
          soggetti  ad  imposte  sui  redditi  nello   Stato   estero
          concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare
          percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per  cento
          a titolo di deduzione forfettaria delle spese». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile:
          «Art. 2135.  (Imprenditore  agricolo).  -  E'  imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. 
              Per coltivazione del  fondo,  per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal   medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette    alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge».