Art. 7 
 
              Prestazioni agevolate rivolte a minorenni 
 
  1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le  sole  prestazioni  sociali
agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel  nucleo
familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto
il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno  che  non
ricorra uno dei seguenti casi: 
  a)  quando  il  genitore  risulti  coniugato  con  persona  diversa
dall'altro genitore; 
  b) quando il genitore  risulti  avere  figli  con  persona  diversa
dall'altro genitore; 
  c) quando con provvedimento dell'autorita'  giudiziaria  sia  stato
stabilito  il  versamento   di   assegni   periodici   destinato   al
mantenimento dei figli; 
  d) quando sussiste esclusione dalla potesta' sui figli o  e'  stato
adottato,  ai  sensi  dell'articolo  333  del   codice   civile,   il
provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; 
  e)  quando  risulti  accertato  in  sede  giurisdizionale  o  dalla
pubblica autorita'  competente  in  materia  di  servizi  sociali  la
estraneita' in termini di rapporti affettivi ed economici; 
  2. Per le  prestazioni  sociali  agevolate  rivolte  ai  componenti
minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora  ricorrano
i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE e'  integrato
di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base  della  situazione
economica del genitore non convivente, secondo le  modalita'  di  cui
all'allegato  2,  comma  2,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il riferimento all'art.  333  del  codice  civile
          vedasi nelle note all'art. 3.