Art. 8 
 
        Prestazioni per il diritto allo studio universitario 
 
  1. Ai  fini  del  calcolo  dell'ISEE  per  le  prestazioni  erogate
nell'ambito  del   diritto   allo   studio   universitario,   trovano
applicazione le modalita' definite ai commi successivi. 
  2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa
richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare  dei
genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 
  a) residenza fuori dall'unita' abitativa della famiglia di origine,
da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della  domanda
di iscrizione per la  prima  volta  a  ciascun  corso  di  studi,  in
alloggio non di proprieta' di un suo membro; 
  b) presenza di una adeguata capacita' di reddito, definita  con  il
decreto ministeriale di cui all'articolo  7,  comma  7,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
  3. I genitori dello studente richiedente tra  loro  non  conviventi
fanno parte  dello  stesso  nucleo  familiare,  definito  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione  dei  casi  di
cui all'articolo 3,  comma  3,  se  coniugati,  e  dei  casi  di  cui
all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano  i  casi
di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente
aggiuntiva, calcolata  sulla  base  della  condizione  economica  del
genitore non convivente, secondo le modalita' di cui all'allegato  2,
comma 2, parte integrante del presente decreto. 
  4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per  i  corsi  di
dottorato  di  ricerca  e'  formato   esclusivamente   dallo   stesso
richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni  18,  nonche'  dai
figli maggiorenni, secondo le regole  di  cui  ai  commi  da  2  a  5
dell'articolo 3, e  fatta  comunque  salva  la  possibilita'  per  il
beneficiario di costituire il  nucleo  familiare  secondo  le  regole
ordinarie di cui all'articolo 3. 
  5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del  decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o
degli  studenti  italiani   residenti   all'estero   viene   definita
attraverso  l'Indicatore  della  situazione   economica   equivalente
all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti  all'estero
e del 20 per  cento  dei  patrimoni  posseduti  all'estero,  valutati
secondo le modalita' di cui all'articolo  7,  comma  7,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Si  riportano  gli  articoli  7  e  8  del   decreto
          legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa
          di  principio  in  materia  di  diritto   allo   studio   e
          valorizzazione   dei   collegi   universitari    legalmente
          riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art.
          5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della  legge
          30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i  criteri
          direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma  6):
          «Art.  7.  (Definizione  dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni (LEP). - 1. Al fine di  garantire  l'erogazione
          dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio  nazionale,
          la determinazione  dell'importo  standard  della  borsa  di
          studio  tiene   in   considerazione   le   differenziazioni
          territoriali correlate ai costi di mantenimento agli  studi
          universitari. La  concessione  delle  borse  di  studio  e'
          assicurata a tutti  gli  studenti  aventi  i  requisiti  di
          eleggibilita' di cui all'art. 8, nei limiti  delle  risorse
          disponibili nello  stato  di  previsione  del  Ministero  a
          legislazione vigente. 
              2.  L'importo  standard  della  borsa  di   studio   e'
          determinato, in  modo  distinto  per  condizione  abitativa
          dello studente, in  base  alla  rilevazione  dei  costi  di
          mantenimento  agli  studi,  in  termini  di   costi   delle
          prestazioni essenziali relative alle  seguenti  definizioni
          delle voci di costo: 
              a) la voce materiale didattico comprende la  spesa  per
          libri di testo e strumenti didattici indispensabili per  lo
          studio. Non e' compresa la spesa per l'acquisto di personal
          computer ed altri  strumenti  od  attrezzature  tecniche  o
          informatiche; 
              b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata  per
          spostamenti in area  urbana  ed  extra-urbana,  dalla  sede
          abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe
          piu' economiche degli abbonamenti del  trasporto  pubblico.
          Per gli studenti fuori sede e' computato anche il costo per
          il raggiungimento della sede di origine  due  volte  l'anno
          con riferimento alle tariffe piu' economiche del  trasporto
          pubblico; 
              c) la voce ristorazione  comprende,  per  gli  studenti
          fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto  per  due
          pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture
          convenzionate, ovvero la spesa per mangiare  in  casa;  per
          gli studenti in sede e pendolari, la  spesa  per  un  pasto
          giornaliero; 
              d) la voce alloggio e'  riferita  allo  studente  fuori
          sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia  o
          residenza universitaria e per le relative spese  accessorie
          (condominio, riscaldamento, luce,  acqua,  gas,  tassa  sui
          rifiuti), tenuto conto dei canoni di  locazione  mediamente
          praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi; 
              e) la  voce  accesso  alla  cultura  include  la  spesa
          essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi
          culturali  presso  la  citta'  sede  dell'ateneo   per   il
          completamento del percorso formativo. 
              3. La spesa verra'  stimata  in  valore  standard,  con
          riferimento a studenti il cui  nucleo  familiare  abbia  un
          valore   dell'Indicatore   della    situazione    economica
          equivalente (ISEEU) fino  al  20  per  cento  superiore  al
          limite massimo previsto dai requisiti di  eleggibilita'  di
          cui all'art. 8, computata su undici mesi. 
              4. La borsa di studio e' attribuita per  concorso  agli
          studenti che si iscrivono, entro il  termine  previsto  dai
          bandi,  ai  corsi  e   che   risultino   idonei   al   loro
          conseguimento in relazione al  possesso  dei  requisiti  di
          eleggibilita' di  cui  all'art.  8,  indipendentemente  dal
          numero di  anni  trascorsi  dal  conseguimento  del  titolo
          precedente. 
              5. La borsa di studio e' destinata anche agli  iscritti
          ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa
          e della sicurezza, attivati ai sensi dell'art. 3, comma  2,
          del decreto  legislativo  28  novembre  1997,  n.  464,  ad
          eccezione degli allievi delle Accademie  militari  per  gli
          ufficiali delle Forze armate e della Guardia di  finanza  e
          degli altri istituti militari di istruzione superiore. 
              6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza
          sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti  iscritti  ai
          corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti
          fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o
          provincia  autonoma  in  cui  ha   sede   l'universita'   o
          istituzione  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella  di
          residenza. I relativi costi sono compensati tra le  regioni
          e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nell'ambito
          delle  vigenti  procedure  che  disciplinano  la  mobilita'
          sanitaria. 
              7. L'importo della borsa di studio e'  determinato  con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentito  il
          Consiglio  nazionale  degli   studenti   universitari,   da
          adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi  2
          e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri  e  le
          modalita' di riparto del fondo integrativo statale  per  la
          concessione delle borse di studio. Il decreto e' aggiornato
          con  cadenza  triennale.  Con  il  medesimo  decreto   sono
          altresi'  definiti  i  requisiti   di   eleggibilita'   per
          l'accesso alle borse di studio di cui all'art. 8. 
              8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al  comma
          7 e per i primi tre anni accademici dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto  l'importo  della  borsa  di
          studio e' determinato in misura diversificata in  relazione
          alla condizione economica e abitativa  dello  studente  con
          decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente provvedimento e secondo le modalita'
          di cui al comma 7». 
              «Art. 8. (Requisiti di eleggibilita' per  l'accesso  ai
          LEP). - 1. Con il decreto di cui all'art. 7, comma 7,  sono
          definiti i requisiti di eleggibilita'  per  l'accesso  alle
          borse di studio  con  riferimento  a  criteri  relativi  al
          merito e alla condizione economica degli studenti. 
              2. I requisiti di merito  per  l'accesso  ai  LEP  sono
          definiti anche tenendo conto della durata normale del corso
          di studi prevista, per gli studenti universitari, ai  sensi
          del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e  della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  anche  con
          riferimento ai valori mediani della relativa classe. Per le
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre  1999,
          n.  508,  i  requisiti  di  merito  vanno   accertati   con
          riferimento alla durata normale dei corsi di studio,  anche
          con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti  alle
          scuole di cui al  decreto  Presidente  della  Repubblica  8
          luglio 2005, n. 212. 
              3. Le condizioni economiche dello studente  iscritto  o
          che intende iscriversi a corsi di istruzione  superiore  su
          tutto il territorio nazionale sono individuate  sulla  base
          dell'Indicatore della situazione economica equivalente,  di
          cui al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  109,  e
          successive  modificazioni,   anche   tenuto   conto   della
          situazione  economica  del  territorio  in  cui   ha   sede
          l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica,
          musicale e coreutica. Ai sensi dell'art. 3, comma 1,  dello
          stesso decreto,  sono  previste  modalita'  integrative  di
          selezione quali  l'Indicatore  della  situazione  economica
          all'estero e  l'Indicatore  della  situazione  patrimoniale
          equivalente. 
              4. Per gli altri servizi di cui all'art. 6, comma 1, ed
          eventuali  altri  strumenti  previsti  dalla   legislazione
          regionale,  l'entita'  e  le  modalita'  delle  erogazioni,
          nonche' i requisiti di eleggibilita'  sono  definiti  dalle
          regioni, dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          dalle universita'  e  dagli  istituti  di  alta  formazione
          artistica, musicale  e  coreutica  per  gli  interventi  di
          rispettiva competenza, coerentemente  con  quanto  previsto
          per le condizioni economiche dal comma 3. 
              5. Fino all'adozione del decreto  di  cui  all'art.  7,
          comma 7, restano  in  vigore  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  recante
          disposizioni per l'uniformita' di trattamento  sul  diritto
          allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del  26  luglio  2001,
          relative ai requisiti di merito e di condizione economica. 
              6.  Gli  interventi  delle  regioni,   delle   province
          autonome e delle universita' sono  realizzati  in  modo  da
          garantire che lo studente con disabilita'  possa  mantenere
          il pieno controllo su  ogni  aspetto  della  propria  vita,
          senza dover subire condizionamenti  da  parte  dei  singoli
          assistenti  o  degli  enti  eroganti.  Gli  interventi   di
          tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla
          pari",  ossia  persone  con  disabilita'  che  hanno   gia'
          affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che
          vi si rivolgono per chiedere supporto».