Art. 9 
 
                            ISEE corrente 
 
  1. In presenza di un  ISEE  in  corso  di  validita',  puo'  essere
calcolato un ISEE corrente, riferito ad  un  periodo  di  tempo  piu'
ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora  vi
sia una rilevante variazione  nell'indicatore,  come  determinata  ai
sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata,  per  almeno  uno
dei componenti  il  nucleo  familiare,  nei  18  mesi  precedenti  la
richiesta della prestazione,  una  delle  seguenti  variazioni  della
situazione lavorativa: 
  a)  lavoratore  dipendente  a  tempo  indeterminato  per  cui   sia
intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una  sospensione
dell'attivita' lavorativa o una riduzione della stessa; 
  b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero  impiegati  con
tipologie contrattuali flessibili, che risultino  non  occupati  alla
data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare  di  essere
stati occupati nelle forme di cui alla presente  lettera  per  almeno
120 giorni nei dodici  mesi  precedenti  la  conclusione  dell'ultimo
rapporto di lavoro; 
  c) lavoratori autonomi, non occupati  alla  data  di  presentazione
della DSU, che abbiano cessato la propria attivita', dopo aver svolto
l'attivita' medesima in via continuativa per almeno dodici mesi. 
  2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso di variazioni
superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale
corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore
della situazione reddituale calcolato  in  via  ordinaria,  ai  sensi
dell'articolo 4. 
  3. L'indicatore della situazione reddituale  corrente  e'  ottenuto
aggiornando i redditi per  ciascun  componente  il  nucleo  familiare
nelle condizioni di cui al comma  1,  mediante  la  compilazione  del
modulo sostitutivo, di cui all'articolo  10,  comma  4,  lettera  d),
facendo riferimento ai seguenti redditi: 
  a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati  conseguiti
nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione; 
  b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di  lavoro  autonomo,
svolte sia in forma individuale che  di  partecipazione,  individuati
secondo il principio di cassa  come  differenza  tra  i  ricavi  e  i
compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello  di  richiesta
della  prestazione  e  le  spese  sostenute  nello   stesso   periodo
nell'esercizio dell'attivita'; 
  c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari,  incluse
carte di debito, a  qualunque  titolo  percepiti  da  amministrazioni
pubbliche, non gia' inclusi nel  reddito  di  cui  alla  lettera  a),
conseguiti nei dodici mesi precedenti a  quello  di  richiesta  della
prestazione. 
  Nei casi di cui al comma  1,  lettera  a),  i  redditi  di  cui  al
presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i  redditi
conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU. 
  4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione  reddituale
corrente, per i componenti il nucleo familiare  nelle  condizioni  di
cui al comma 1, i  redditi  e  i  trattamenti  di  cui  al  comma  3,
sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura  utilizzati
per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria. 
  5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale  e  il
parametro della scala di equivalenza,  l'ISEE  corrente  e'  ottenuto
sostituendo all'indicatore della situazione reddituale  calcolato  in
via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4. 
  6. Il richiedente l'ISEE  corrente,  oltre  al  modulo  sostitutivo
della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante  la
variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonche' le
componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3. 
  7. L'ISEE corrente ha validita'  di  due  mesi  dal  momento  della
presentazione  del  modulo  sostitutivo  della  DSU  ai  fini   della
successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.