Art. 2 
 
 
          Disposizioni in materia tributaria e contributiva 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 575 e 576 sono soppressi; 
    b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600  milioni
di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni  2016  e
2017», sono sostituite dalle seguenti: «in  misura  non  inferiore  a
488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro  per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017  e  a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»; 
    c) al comma 428, primo periodo, le parole «256  milioni  di  euro
per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per  l'anno  2014,  a
1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro  a
decorrere dal 2016». L'allegato 3 alla legge  27  dicembre  2013,  n.
147, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto; 
    d) il comma 428,  terzo  periodo,  e'  sostituito  dal  seguente:
«Restano altresi' esclusi, rispettivamente, gli interventi sui  quali
sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi  577  e  578
nonche', limitatamente alle somme accantonate per  l'importo  di  256
milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a  decorrere
dal 2016, gli interventi sui quali sono state  operate  riduzioni  di
spesa ai sensi dei commi 438 e 439.»; 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si
provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma  1,  lettera
c). 
  3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei
premi  e  dei  contributi  dovuti  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie   professionali   prevista
dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28,  quarto  comma,  primo
periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,
sono differiti al 16  maggio  2014.  Per  i  premi  speciali  di  cui
all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi
speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al
16 maggio 2014 sono differiti a tale data. 
  4. Per gli  effetti  dell'articolo  21  della  Tariffa  annessa  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  le
disposizioni  dell'articolo  160  del  Codice   delle   comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,
richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano  nel  senso  che
per stazioni radioelettriche si intendono  anche  le  apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.