Art. 2 
 
 
           Soppressione e riordino di organismi collegiali 
 
  1. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla rubrica della sezione II, del capo II del titolo  III,  del
libro primo, le parole:  «di  coordinamento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commissioni di elevata specializzazione tecnica»; 
  b) l'articolo 24, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 24 
 
 
                          Organi consultivi 
 
  1. Presso il Ministero della difesa operano: 
  a) il Comitato unico di  garanzia  per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni, istituito ai sensi dell'articolo 57, comma  01,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  b) il Consiglio  interforze  sulla  prospettiva  di  genere,  quale
organo di  consulenza  del  Capo  di  Stato  maggiore  della  difesa,
disciplinato nel regolamento in conformita' alle vigenti disposizioni
internazionali. 
  2. L'attivita' degli organismi di cui al comma 1  e'  svolta  senza
nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture
esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna
indennita' o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza.  Ai
componenti dell'organismo di cui al  comma  1,  lettera  b),  non  e'
corrisposta alcuna forma di rimborso spese.»; 
    c) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 24-bis 
 
Commissione interministeriale  per  l'espressione  del  parere  sulle
  cause degli incidenti accorsi agli  aeromobili  di  Stato  e  delle
  raccomandazioni ai fini di prevenzione 
 
  1. Presso il Ministero della difesa - Ispettorato per la  sicurezza
del volo - opera la  Commissione  interministeriale  sugli  incidenti
accorsi agli aeromobili di Stato avente i seguenti compiti: 
  a) esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita'
conseguenti a incidenti di volo  occorsi  agli  aeromobili  militari,
della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
del Corpo forestale dello Stato; 
  b)  emettere  il  giudizio  conclusivo  sulle  cause  dei  predetti
incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione. 
  2.  La  composizione  e  le  modalita'   di   funzionamento   della
commissione  interministeriale  di  cui  al   comma   1,   presieduta
dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti, annualmente,
con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto  con  gli
altri Ministri interessati. 
  3. Ai componenti della commissione interministeriale non e'  dovuto
alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo della rubrica della sezione II  del
          capo II del titolo III del libro primo del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              « Sezione II Organi consultivi e commissioni di elevata
          specializzazione tecnica».