Art. 3 Riordino dell'area formativa e addestrativa 1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 215, al comma 1: 1) all'alinea, dopo le parole: «disposizioni relative» sono inserite le seguenti: «alle sedi»; 2) alla lettera b), le parole: « e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa» sono soppresse. 2. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica del titolo III, del libro quarto, sono aggiunte, infine, le parole: «e addestramento»; b) l'articolo 715 e' sostituito dal seguente: «Art. 715 Formazione e addestramento 1. La formazione, iniziale o di base se riferita al complesso delle attivita' formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare ovvero successiva o permanente, e' il complesso delle attivita' con cui si educano, si migliorano e si indirizzano le risorse umane attraverso la preparazione culturale, etica, morale e tecnico professionale orientata all'acquisizione di competenze che consentono al singolo militare di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. Questo processo si realizza attraverso la maturazione delle caratteristiche personali e la creazione di competenze. 2. L'addestramento e' il processo attraverso il quale si sviluppano negli individui, organi di staff, Comandi e Unita', le abilita' e le capacita' di assolvere specifici compiti e funzioni, in specifici ambienti operativi per il tramite di esercitazioni, collettive e individuali, nonche' di attivita' di abilitazione, qualificazione e specializzazione condotte ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionalmente assegnati alle Forze armate e allo sviluppo, mantenimento e miglioramento della prontezza operativa desiderata.».
Note all'art. 3: Si riporta il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 215 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 215. (Ordinamento e funzionamento degli istituti militari) - 1. Le disposizioni relative alle sedi, all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate: a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze; b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza. 1-bis. (Omissis).». Si riporta il testo della rubrica del titolo III del libro quarto del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Titolo III Formazione e addestramento».