Art. 3 
 
 
             Riordino dell'area formativa e addestrativa 
 
  1. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 215, al comma 1: 
  1)  all'alinea,  dopo  le  parole:  «disposizioni  relative»   sono
inserite le seguenti: «alle sedi»; 
  2) alla lettera b), le parole: « e previo parere del Capo di  stato
maggiore della difesa» sono soppresse. 
  2. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla rubrica del titolo III, del libro  quarto,  sono  aggiunte,
infine, le parole: «e addestramento»; 
  b) l'articolo 715 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 715 
 
 
                     Formazione e addestramento 
 
  1. La formazione, iniziale o di base se riferita al complesso delle
attivita'  formative  svolte  al   fine   dell'immissione   o   della
stabilizzazione in ruolo del militare ovvero successiva o permanente,
e' il complesso delle attivita' con cui si educano, si  migliorano  e
si indirizzano le risorse umane attraverso la preparazione culturale,
etica, morale e tecnico professionale orientata  all'acquisizione  di
competenze  che  consentono   al   singolo   militare   di   svolgere
adeguatamente il proprio  ruolo  professionale.  Questo  processo  si
realizza attraverso la maturazione delle caratteristiche personali  e
la creazione di competenze. 
  2. L'addestramento e' il processo attraverso il quale si sviluppano
negli individui, organi di staff, Comandi e Unita', le abilita' e  le
capacita' di assolvere specifici compiti  e  funzioni,  in  specifici
ambienti operativi per il  tramite  di  esercitazioni,  collettive  e
individuali, nonche' di attivita' di abilitazione,  qualificazione  e
specializzazione  condotte  ai  fini  dell'assolvimento  dei  compiti
istituzionalmente  assegnati  alle  Forze  armate  e  allo  sviluppo,
mantenimento e miglioramento della prontezza operativa desiderata.». 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo del comma 1, lettera b),  dell'art.
          215 del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 215. (Ordinamento e funzionamento degli  istituti
          militari)  -  1.  Le  disposizioni  relative   alle   sedi,
          all'ordinamento e al funzionamento generale degli  istituti
          militari di cui al presente titolo sono emanate: 
              a) dal Capo di stato maggiore  della  difesa,  per  gli
          istituti interforze; 
              b) dai Capi di stato maggiore di  Forza  armata  e  dal
          Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,  per  quanto
          di rispettiva competenza. 
              1-bis. (Omissis).». 
              Si riporta il testo della rubrica del  titolo  III  del
          libro quarto del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Titolo III Formazione e addestramento».