Art. 8 
 
 
                   Riordino della sanita' militare 
 
  1. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 187, dopo il comma 1,  e'  aggiunto,  infine,  il
seguente: 
      «1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri
interforze tra il Servizio sanitario militare e il Servizio sanitario
del Corpo della Guardia di finanza possono essere  assicurate,  senza
nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula  di
apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza
e lo Stato maggiore della difesa.»; 
    b) all'articolo 188, comma 1: 
      1) alla lettera a), le  parole:  «dello  Stato  maggiore  della
difesa,  disciplinata  dall'articolo  121  del   regolamento»,   sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Area tecnico-operativa del Ministero
della difesa»; 
      2) alla lettera b), le parole: «medico legale», sono sostituite
dalle seguenti: «medico-legale»; 
    c) all'articolo 189: 
      1) alla rubrica le parole:  «medico  legale»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «medico-legale»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed
esegue le visite dirette ordinate o  richieste  dal  Ministero  della
difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte  dei
conti,  dagli  organi  della   giustizia   amministrativa   e   dalle
amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Il Collegio medico-legale e' articolato in sezioni,  fino
a un massimo di cinque, di cui non piu' di due distaccate  presso  la
Corte dei conti, secondo la struttura  ordinativa  organica  definita
dallo Stato maggiore della difesa.»; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Del Collegio medico-legale fanno parte  ufficiali  medici
delle Forze armate con particolare qualificazione professionale nelle
branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati
ufficiali medici  o  funzionari  medici  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione.»; 
      5) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati; 
      6) al comma 7 le parole: «o in  mancanza  di  ufficiali  medici
delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici  di  cui  alle
lettere c) e d) del comma 3 possono  essere  sostituiti,  fino  a  un
terzo dell'organico predetto, da medici  civili  scelti  fra  docenti
universitari o specializzati, particolarmente competenti in  medicina
legale militare» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  i  membri  del
Collegio possono essere scelti, fino a un quarto  dell'organico,  fra
docenti universitari o specializzati, preferibilmente  competenti  in
medicina legale»; 
      7) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
        «9-bis. L'interessato puo'  essere  assistito  durante  tutta
l'attivita'  davanti  al  Collegio  medico-legale,  senza  oneri  per
l'Amministrazione, da  un  medico  di  fiducia  che  non  integra  la
composizione del citato Collegio.»; 
      8) il comma 10, e' sostituito dal seguente: 
        «10.  Per  le  esigenze   di   funzionamento   del   Collegio
medico-legale i competenti  Ministeri  dispongono  l'assegnazione  di
personale adeguato nelle qualifiche e nel numero  per  l'espletamento
delle attivita'.»; 
      9) al comma 11: 
        9.1) alla  lettera  a)  le  parole:  «,  ha  sede  presso  il
Ministero della difesa e procede alle visite in appositi  locali  del
Policlinico militare di Roma» sono soppresse; 
        9.2) dopo la lettera b), e' aggiunta, infine, la seguente: 
          «b-bis)  le  spese  per  i  locali,  gli   arredi   e   per
l'approvvigionamento di  quanto  necessario  al  funzionamento  delle
sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.»; 
    d) all'articolo 190: 
      1) alla rubrica le parole:  «medico  legale»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «medico-legale»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il collegio medico-legale e' articolato in sezioni  e,  a
richiesta del presidente o di almeno  tre  membri,  si  pronuncia  in
seduta plenaria. Ogni sezione e'  composta  da  un  presidente  e  da
quattro  membri  effettivi.  Le  sezioni  possono  essere   integrate
temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma  7  dell'articolo
189. A  ciascuna  sezione  del  Collegio  medico-legale  deve  essere
assegnato  almeno  uno  specialista  in  medicina  legale   e   delle
assicurazioni.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  Per   la   validita'   delle   adunanze   del   Collegio
medico-legale occorre la presenza di almeno la meta' dei  componenti,
oltre  il  presidente,  nelle  sedute  plenarie,  e  di  due   membri
effettivi, oltre il presidente, nelle sedute di sezione.»; 
      4) al comma 3: 
        4.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a) pareri e visite  dirette  richieste  o  ordinate  dagli
organi o dalle amministrazioni di cui all'articolo 189, comma 1;»; 
        4.2) la lettera c), e' soppressa; 
    e) all'articolo 191: 
      1) al comma 2, le parole: «L'autorita' preposta alla  direzione
del settore e' nominata», sono sostituite dalle seguenti: «Il Capo di
ciascun organo direttivo di cui al comma 1 e' nominato»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il Capo dell'organo direttivo di  cui  al  comma  1,  per
l'espletamento delle sue  attribuzioni,  si  avvale  della  struttura
ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna
Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere
istituite una o piu' commissioni mediche di secondo  grado  di  Forza
armata. Ciascuna  Commissione  e'  presieduta  dal  Capo  dell'organo
direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Della Commissione fanno parte, in qualita' di membri, due
ufficiali superiori medici, nominati dal Capo  dell'organo  direttivo
di cui al comma 1; detti membri sono  scelti  fra  gli  ufficiali  in
servizio presso  l'organo  di  direzione  o  presso  altre  strutture
sanitarie militari della stessa Forza armata.»; 
      4) dopo il comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente: 
        «4-bis. La Commissione  medica  di  secondo  grado  di  Forza
armata esamina le istanze o i ricorsi  presentati  dagli  interessati
avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari  di
Forza armata diversi dalle commissioni mediche  di  cui  all'articolo
193. I giudizi della commissione sono definitivi.»; 
    f) all'articolo 193: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso
i Dipartimenti militari di medicina legale.»; 
      2) al comma  3,  secondo  periodo,  le  parole:  «il  direttore
dell'ente sanitario militare», sono sostituite  dalle  seguenti:  «il
direttore del Dipartimento militare di medicina legale»; 
      3) dopo il comma 5 e' aggiunto, infine, il seguente: 
        «5-bis. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori
della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto,  un
ufficiale superiore o un funzionario  designato  dal  comandante  del
Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.»; 
    g) all'articolo 194: 
      1) alla rubrica, dopo la parola: «Commissione» e'  inserita  la
seguente: «medica»; 
      2) prima del comma 1, e' inserito il seguente: 
        «01. Per l'esame dei ricorsi avverso i  giudizi  sanitari  di
prima  istanza  limitatamente  all'accertamento  della  idoneita'  al
servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n.  461,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o piu'  Commissioni
mediche interforze di seconda istanza.»; 
      3) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. La Commissione di cui al comma  01  assume  la  struttura
ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed  e'
composta da un  presidente  e  due  ufficiali  superiori  medici,  in
qualita' di membri.»; 
      4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. La Commissione di cui al comma 01: 
  a) esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci  giorni  dalla
comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza; 
  b) e' composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale
medico o funzionario  medico  della  Forza  armata  o  di  polizia  a
ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente.»; 
      5) al comma 3, le parole: «di seconda istanza» sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 01»; 
    h) dopo l'articolo 195 sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 195-bis 
 
 
     Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare 
 
  1. Gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica  militare
sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo  direttivo  sanitario
dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191  e  svolgono  le
seguenti attivita': 
    a)  accertamento  dell'idoneita'  al  volo  e   ai   servizi   di
navigazione aerea del personale delle Forze armate,  delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare e civile, del  Corpo  dei  vigili  del
fuoco,  nonche'  degli  aspiranti  al  conseguimento  di  licenze   e
attestati aeronautici; 
    b)  effettuazione  dei  controlli  ordinari  e  straordinari  sul
mantenimento dell'idoneita' al volo  ed  ai  servizi  di  navigazione
aerea del personale di cui alla lettera a), nonche' dei  titolari  di
licenze e attestati aeronautici; 
    c) accertamenti sanitari  o  medico-legali  disposti  dall'organo
direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ovvero  previsti  nella
normativa vigente. 
  2.  Gli  Istituti  di  medicina  aerospaziale   possono   esprimere
altresi', secondo le indicazioni delle Forze armate, delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare o civile, e del Corpo dei  vigili  del
fuoco, i giudizi di idoneita' al  servizio  militare  o  al  servizio
d'istituto   per    il    personale    sottoposto    all'accertamento
dell'idoneita' di cui al comma 1, lettera a). In tali casi,  ai  fini
dell'espressione del giudizio, sono preventivamente  acquisite  anche
le valutazioni di un ufficiale  medico  o  funzionario  medico  della
Forza armata  o  di  polizia  a  ordinamento  militare  o  civile  di
appartenenza dell'interessato,  ovvero,  del  Corpo  dei  vigili  del
fuoco. 
  3.  Con   direttiva   tecnica   dell'organo   direttivo   sanitario
dell'Aeronautica  militare  sono  stabilite  la  periodicita'  e   le
modalita' tecniche con le quali il personale delle Forze armate  deve
essere  sottoposto  alle  visite  mediche  per   l'accertamento   del
mantenimento dell'idoneita' al  volo  e  ai  servizi  di  navigazione
aerea. 
 
                            Art. 195-ter 
 
 
                   Commissione sanitaria d'appello 
 
  1.  La  Commissione  sanitaria  d'appello,  posta  alle  dipendenze
dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare, esamina  i
ricorsi presentati dal personale delle Forze armate, delle  Forze  di
polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo  dei  vigili  del
fuoco, nonche' dagli iscritti al fondo di previdenza del personale di
volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea avverso i  giudizi
sanitari  di  prima  istanza  espressi  dagli  Istituti  di  medicina
aerospaziale  dell'Aeronautica  militare  in  sede  di  selezione   e
certificazione dell'idoneita' al volo e  ai  servizi  di  navigazione
aerea di cui all'articolo 195-bis, comma 1, lettere a)  e  b),  ferme
restando le competenze della  Commissione  medica  d'appello  di  cui
all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
novembre 1988, n. 566 e all'articolo 11 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo  2013,  n.  44.  I  ricorsi  devono  essere
presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione  del  verbale
dell'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare. 
  2. La  Commissione  sanitaria  d'appello  e'  presieduta  dal  Capo
dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare e ne  fanno
parte due ufficiali superiori medici nominati  dal  Capo  dell'organo
direttivo. 
  3. Secondo le  indicazioni  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo dei  vigili  del
fuoco  la  Commissione  sanitaria  di  appello   puo'   pronunciarsi,
altresi', sui ricorsi presentati dal personale avverso i  giudizi  di
idoneita' al servizio militare e al  servizio  di  istituto  espressi
dall'organo di cui all'articolo 195-bis. 
  4.  La   Commissione   sanitaria   d'appello   visita   e   giudica
collegialmente,  redigendo  apposito  verbale  di  visita  nel  quale
formula un giudizio definitivo. 
  5. Allorche' esprime i giudizi di cui al comma  3,  la  Commissione
sanitaria  di  appello  e'  composta  assicurando  la  presenza   nel
collegio, in qualita' di membro, di un ufficiale medico o funzionario
medico della Forza armata o  di  polizia  a  ordinamento  militare  o
civile di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo  dei  vigili
del fuoco. La Commissione, quando esamina i ricorsi degli iscritti al
fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di
navigazione aerea, e' integrata  da  un  medico  designato  dall'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile. 
  6. L'interessato puo' essere assistito  durante  la  visita,  senza
oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non  integra
la composizione della Commissione. 
  7. La Commissione sanitaria d'appello,  per  esigenze  legate  alla
complessita'  dell'accertamento   sanitario,   puo'   richiedere   la
partecipazione alla visita, per un parere consultivo e senza  diritto
al voto, di un medico specialista  appartenente  al  Corpo  sanitario
aeronautico  che  non  ha  partecipato  all'emissione  del   giudizio
sanitario di prima istanza.»; 
    i) all'articolo  199,  comma  2,  le  parole:  «ai  direttori  di
ospedali»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  direttori  delle
strutture sanitarie di cui all'articolo 195»; 
    l) all'articolo 200: 
  1) alla rubrica, le parole: «medico-fiscali», sono sostituite dalle
seguenti: «medico-legali»; 
  2) al comma 1, alinea le parole: «medico-fiscali», sono  sostituite
dalle seguenti: «medico-legali»; 
  3) al comma 2, le parole: «medico legale»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di medicina aerospaziale»; 
    m) all'articolo 201: 
      1) alla rubrica, le parole: «medico-fiscali»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «medico-legali»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) all'alinea la  parola:  «fiscali»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «medico legali»; 
        2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) presso le infermerie di corpo ovvero  ogni  altro  ente
militare,  purche'  provvisto  di  idonei  gabinetti  medici  e   dei
necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali;»; 
        2.3) alla lettera d),  la  parola:  «legale»,  e'  sostituita
dalla seguente: «aerospaziale»; 
    n) all'articolo 210: 
      1)  alla  rubrica  dopo  le  parole:  «personale  medico»  sono
aggiunte, infine, le seguenti: «e paramedico»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente: 
        «1-bis.  L'autorita'  sanitaria  militare  da   cui   dipende
l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna struttura  sanitaria,
senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica e  compatibilmente
con le esigenze funzionali e  di  servizio,  riconosce  al  personale
medico e paramedico che vi opera e ne faccia richiesta,  la  facolta'
di  esercitare  attivita'  libero-professionali   nell'ambito   della
struttura sanitaria stessa. Con regolamento  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da  emanare
entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione
e  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definiti  i  criteri,  le
modalita'   e   i   limiti   per    l'esercizio    delle    attivita'
libero-professionali nell'ambito delle strutture sanitarie  militari,
anche apportando  le  necessarie  modifiche  al  regolamento  di  cui
all'articolo 1, comma 3.». 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo del comma 1- bis dell'art. 187  del
          citato decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  inserita
          dal presente decreto: 
              «Art. 187. (Disposizioni tecniche attuative) 
              1. Con decreto del Ministro della difesa  sono  emanate
          le disposizioni tecniche attuative  dell'ordinamento  della
          Sanita' militare e  dei  servizi  sanitari  militari  delle
          singole Forze armate. 
              1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con  i
          criteri interforze tra il Servizio sanitario militare e  il
          Servizio sanitario  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza
          possono essere assicurate, senza nuovi maggiori  oneri  per
          la  finanza  pubblica,  mediante  la  stipula  di  apposite
          convenzioni  fra  il  Comando  generale  della  Guardia  di
          finanza e lo Stato maggiore della difesa.». 
              Si riporta il testo  del  comma  1,  lettere  a)  e  b)
          dell'art. 188 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 188. (Organi centrali) - 1. Sono organi  centrali
          della Sanita' militare: 
              a) la struttura organizzativa  della  Sanita'  militare
          costituita  nell'ambito  dell'Area  tecnico-operativa   del
          Ministero della difesa; 
              b) il Collegio medico-legale; 
              c) gli organi  direttivi  delle  Forze  armate  di  cui
          all'art. 191.». 
              Si riporta il testo dell'art. 189  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 189. (Collegio medico-legale) -  1.  Il  Collegio
          medico-legale esprime pareri  medico-legali  ed  esegue  le
          visite dirette ordinate o  richieste  dal  Ministero  della
          difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo  della
          Corte   dei   conti,   dagli   organi    della    giustizia
          amministrativa e dalle amministrazioni  statali,  anche  in
          occasione del ricorso  straordinario  al  Presidente  della
          Repubblica. 
              2. Il Collegio medico-legale e' articolato in  sezioni,
          fino a un massimo  di  cinque,  di  cui  non  piu'  di  due
          distaccate presso la Corte dei conti, secondo la  struttura
          ordinativa organica definita  dallo  Stato  maggiore  della
          difesa. 
              3. Del Collegio  medico-legale  fanno  parte  ufficiali
          medici delle Forze armate  con  particolare  qualificazione
          professionale  nelle  branche  mediche  di  interesse   del
          Collegio e possono esservi  assegnati  ufficiali  medici  o
          funzionari medici delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          militare o civile con corrispondente qualificazione. 
              4. - 5. e 6. (abrogati). 
              7. In presenza di vacanze  organiche  nei  ruoli  degli
          ufficiali medici in  servizio  permanente  effettivo  delle
          Forze armate, i membri del Collegio possono essere  scelti,
          fino a un quarto dell'organico fra docenti  universitari  o
          specializzati,  preferibilmente  competenti   in   medicina
          legale, mediante convenzione annuale, approvata con decreto
          del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare  le
          modalita' delle prestazioni e il relativo compenso, la  cui
          misura massima  mensile  e'  determinata  con  decreto  del
          Ministro della difesa, di cui al comma 9. 
              8.- 9. (Omissis). 
              9-bis.  L'interessato  puo'  essere  assistito  durante
          tutta l'attivita' davanti al Collegio medico-legale,  senza
          oneri per l'Amministrazione, da un medico  di  fiducia  che
          non integra la composizione del citato Collegio. 
              10. Per  le  esigenze  di  funzionamento  del  Collegio
          medico-legale    i    competenti    Ministeri    dispongono
          l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel
          numero per l'espletamento delle attivita'. 
              11. Il Collegio medico-legale: 
              a) dipende  direttamente  dallo  Stato  maggiore  della
          difesa; 
              b) per le esigenze connesse agli accertamenti  sanitari
          da espletare, puo' avvalersi del personale medico  e  delle
          attivita' di laboratorio e di diagnostica  del  Policlinico
          militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura  sanitaria
          militare. ; 
              b-bis)  le  spese  per  i  locali,  gli  arredi  e  per
          l'approvvigionamento di quanto necessario al  funzionamento
          delle sezioni distaccate sono  a  carico  della  Corte  dei
          conti.». 
              Si riporta il testo dei commi 1, 2 e  3  dell'art.  190
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 190. (Sezioni del collegio medico-legale) - 1. Il
          collegio  medico-legale  e'  articolato  in  sezioni  e,  a
          richiesta  del  presidente  o  di  almeno  tre  membri,  si
          pronuncia in seduta plenaria. Ogni sezione e'  composta  da
          un presidente e da quattro  membri  effettivi.  Le  sezioni
          possono  essere  integrate   temporaneamente   dai   membri
          aggiunti di cui al comma  7  dell'  art.  189.  A  ciascuna
          sezione del Collegio medico-legale  deve  essere  assegnato
          almeno  uno  specialista  in  medicina   legale   e   delle
          assicurazioni. 
              2.  Per  la  validita'  delle  adunanze  del   Collegio
          medico-legale occorre la presenza di almeno  la  meta'  dei
          componenti, oltre il presidente, nelle sedute  plenarie,  e
          di due membri effettivi, oltre il presidente, nelle  sedute
          di sezione. 
              3. Le sezioni del collegio medico-legale hanno facolta'
          di  chiamare  a  visita  diretta  gli  interessati  se   lo
          ritengono opportuno e si esprimono in merito a: 
              a) pareri e visite dirette richieste o  ordinate  dagli
          organi o dalle amministrazioni di cui all'art.  189,  comma
          1; 
              b)  pareri  circa  la  concessione  dei  distintivi  ai
          mutilati di guerra e ai feriti e mutilati  in  servizio  di
          cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII  del
          libro IV del regolamento.». 
              Si riporta il testo dei commi 2, 3, 4 e 4-bis dell'art.
          191 del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 191. (Organi direttivi) 
              1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata  sono
          individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni
          in materia di: 
              2. Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al  comma
          1 e' nominato dal rispettivo  Capo  di  stato  maggiore  di
          Forza  armata  o  dal  Comandante  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri. 
              3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per
          l'espletamento delle  sue  attribuzioni,  si  avvale  della
          struttura  ordinativa  costituita  e  organizzata   secondo
          l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale
          struttura ordinativa possono essere istituite  una  o  piu'
          commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. 
              Ciascuna Commissione e' presieduta dal Capo dell'organo
          direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato. 
              4.Della Commissione fanno parte, in qualita' di membri,
          due  ufficiali  superiori   medici,   nominati   dal   Capo
          dell'organo direttivo di cui al comma 1; detti membri  sono
          scelti fra gli ufficiali in  servizio  presso  l'organo  di
          direzione o presso altre strutture sanitarie militari della
          stessa Forza armata. 
              4-bis. La Commissione medica di secondo grado di  Forza
          armata esamina le istanze  o  i  ricorsi  presentati  dagli
          interessati avverso i giudizi  di  prima  istanza  espressi
          dagli  organi  sanitari  di  Forza  armata  diversi   dalle
          commissioni mediche di cui all'art. 193.  I  giudizi  della
          commissione sono definitivi.». 
              Si riporta il testo dei commi 2, 3, 5-bis dell'art. 193
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 193. (Commissioni mediche ospedaliere  interforze
          di prima istanza) - 1. (Omissis). 
              2. Le Commissioni mediche ospedaliere  sono  costituite
          presso i Dipartimenti militari di medicina legale. 
              3. La Commissione e' composta da tre ufficiali  medici,
          di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina
          legale  e  delle  assicurazioni.  Assume  le  funzioni   di
          presidente  il  direttore  del  Dipartimento  militare   di
          medicina legale  o  l'ufficiale  superiore  medico  da  lui
          delegato o, in loro assenza, l'ufficiale  superiore  medico
          piu' elevato in grado o, a parita' di grado,  con  maggiore
          anzianita' di servizio. 
              4. - 5. (Omissis). 
              5-bis. A richiesta del presidente puo'  intervenire  ai
          lavori della Commissione, con  parere  consultivo  e  senza
          diritto di voto, un ufficiale superiore  o  un  funzionario
          designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui
          appartiene l'interessato.». 
              Si riporta il testo dell'art. 194  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 194. (Commissione medica  interforze  di  seconda
          istanza) - 01. Per l'esame dei ricorsi  avverso  i  giudizi
          sanitari di prima  istanza  limitatamente  all'accertamento
          della idoneita' al servizio di cui all'art.  19,  comma  4,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  ottobre
          2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica, sono istituite una  o  piu'  Commissioni  mediche
          interforze di seconda istanza. 
              1. La  Commissione  di  cui  al  comma  01,  assume  la
          struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore
          della  difesa  ed  e'  composta  da  un  presidente  e  due
          ufficiali superiori medici, in qualita' di membri. 
              2. La Commissione di cui al comma 01: 
              a) esamina i ricorsi, presentati nel termine  di  dieci
          giorni dalla comunicazione del  verbale  della  commissione
          medica di prima istanza.; 
              b) e' composta assicurando la presenza nel collegio  di
          un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata
          o  di  polizia  a  ordinamento   militare   o   civile   di
          appartenenza del ricorrente. 
              3. A  richiesta  del  presidente  puo'  intervenire  ai
          lavori della di cui al comma 01, con  parere  consultivo  e
          senza  diritto  a  voto,  un  ufficiale  superiore   o   un
          funzionario designato  dal  comandante  del  corpo  o  capo
          dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.». 
              Si riporta il testo dell'art. 199  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 199. (Attribuzioni medico-legali) 
              1. Gli accertamenti medico-legali che,  in  conformita'
          alle norme del codice e del regolamento, devono  o  possono
          farsi presso le strutture sanitarie di  cui  all'art.  195,
          possono  essere  compiuti  anche   presso   le   infermerie
          presidiarie dirette da ufficiali superiori medici. 
              2. Ai direttori di tali infermerie che  hanno  i  gradi
          predetti  sono  in  ogni  caso   estese   le   attribuzioni
          medico-legali  riservate  ai  direttori   delle   strutture
          sanitarie di cui all'art. 195, sia in sede di  osservazione
          per tutti i casi nei quali questa e' attualmente  prevista,
          sia in sede di rassegna.». 
              Si riporta il testo della rubrica e dei  commi  1  e  2
          dell'art. 200 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  200.  (Visite  medico  legali)  -  1.  Tutte  le
          pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  possono
          richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico
          legali ai propri dipendenti, nei seguenti casi: 
                a) - n) (Omissis). 
              2. Le autorita' o i privati che  richiedono  le  visite
          rivolgono   ufficialmente   la   domanda   alla   Direzione
          dell'ospedale  militare  o   dell'infermeria   autonoma   o
          presidiaria   oppure   al   Comando   dal   quale   dipende
          l'infermeria di corpo se la  visita  deve  essere  eseguita
          presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione
          dell'istituto  di  medicina  aerospaziale  dell'Aeronautica
          militare competente per territorio.». 
              Si riporta  il  testo  della  rubrica  e  del  comma  1
          dell'art. 201 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 201. (Modalita' delle visite medico legali)  -  1
          Le visite medico legali di cui all'art. 200 possono  essere
          praticate: 
              a)  presso  il  policlinico  o  i  centri   ospedalieri
          militari; 
              b) presso i dipartimenti militari di medicina legale; 
              c) presso le infermerie di  corpo,  ovvero  ogni  altro
          ente militare, purche' provvisto di idonei gabinetti medici
          e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite
          collegiali; 
              d)  presso  gli  istituti  di   medicina   aerospaziale
          dell'Aeronautica  militare  per  effettuare  ogni  tipo  di
          accertamento in materia di idoneita' al volo civile. 
              2. - 4. (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'art. 210  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  210.   (Attivita'   libero   professionale   del
          personale medico e paramedico ) 1. Le visite fiscali di cui
          all' art. 200 possono essere praticate: 
              a)  presso  il  policlinico  o  i  centri   ospedalieri
          militari; 
              b) presso i dipartimenti militari di medicina legale; 
              c) presso le infermerie di corpo, nelle localita'  dove
          non esistono stabilimenti sanitari, purche' non  si  tratti
          di visite collegiali ovvero di casi per i  quali  occorrano
          speciali mezzi di indagine  che  non  sono  a  disposizione
          degli ufficiali medici dei corpi; 
              d)   presso   gli   istituti   di    medicina    legale
          dell'Aeronautica  militare  per  effettuare  ogni  tipo  di
          accertamento in materia di idoneita' al volo civile. 
              1-bis. L'autorita' sanitaria militare  da  cui  dipende
          l'organizzazione e il funzionamento di  ciascuna  struttura
          sanitaria,  senza  nuovi  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica e compatibilmente con le esigenze funzionali e  di
          servizio, riconosce al personale medico e paramedico che vi
          opera e ne faccia  richiesta,  la  facolta'  di  esercitare
          attivita' libero-professionali nell'ambito della  struttura
          sanitaria stessa. Con regolamento ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400,  da
          emanare  entro  il  30  settembre  2014,  su  proposta  del
          Ministro della difesa, di concerto  con  i  Ministri  della
          salute, per la pubblica amministrazione e  dell'economia  e
          delle finanze, sono definiti i criteri, le  modalita'  e  i
          limiti per l'esercizio delle attivita' libero-professionali
          nell'ambito  delle  strutture  sanitarie  militari,   anche
          apportando le necessarie modifiche al  regolamento  di  cui
          all'art. 1, comma 3. 
              2. Le visite di cui al comma 1  del  presente  articolo
          possono, eventualmente, essere eseguite anche  a  domicilio
          allorche' si tratti di constatare infermita'  che,  per  la
          loro gravita' reale o addotta, impediscano  all'interessato
          di muoversi dalla propria abitazione. 
              3.  Per  ogni  visita  praticata  e'  redatta  apposita
          dichiarazione medica  da  rimettere  alla  Direzione  dello
          stabilimento  sanitario  o   al   Comando   del   Corpo   o
          distaccamento presso cui e' stata eseguita la  visita,  per
          la trasmissione d'ufficio all'autorita' che ha richiesto la
          visita stessa. 
              4. Per ogni visita eseguita, anche  a  domicilio  dagli
          ufficiali medici, i privati e le autorita' corrispondono un
          compenso il  cui  importo  e  modalita'  di  versamento  e'
          stabilito  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».