Art. 13 
 
 
Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle cause  di
                              servizio 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 198, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per il dipendente  residente  al  di  fuori  della  regione
amministrativa ove hanno sede le competenti commissioni  mediche,  se
le condizioni di salute ne rendono oggettivamente impossibile o molto
disagevole lo spostamento, la commissione territorialmente competente
puo' delegare la visita due  medici,  di  cui  almeno  uno  ufficiale
superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o  ai
servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso enti
o comandi superiori.» 
    b) all'articolo 1880, comma 1, dopo le parole «citate strutture»,
sono inserite le seguenti: «o in una struttura pubblica del  Servizio
sanitario nazionale. Il citato giudizio puo'  essere  espresso  anche
sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento
da un'autorita'  sanitaria  militare  o  da  struttura  pubblica  del
Servizio sanitario nazionale anche  quando  non  abbiano  determinato
inizialmente il ricovero. La medesima procedura e'  applicabile  alle
lesioni  traumatiche  da  causa  violenta  occorse   nell'ambito   di
attivita' operativa o addestrativa svolta all'estero  e  che  abbiano
provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro  due  giorni
dall'evento presso struttura sanitaria estera militare o civile». 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Il  testo  dell'articolo  198  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 198. Accertamento dell'idoneita'  al  servizio  e
          delle infermita' da causa di servizio - 1.  La  Commissione
          di cui  all'articolo  193  territorialmente  competente  in
          relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente
          ovvero, se il dipendente e'  pensionato  o  deceduto,  alla
          residenza  rispettivamente  del  pensionato  o  dell'avente
          diritto, effettua la diagnosi  dell'infermita'  o  lesione,
          comprensiva   possibilmente    anche    dell'esplicitazione
          eziopatogenetica, nonche' del momento della  conoscibilita'
          della patologia. Per coloro  che  risiedono  all'estero  la
          visita e' effettuata, per delega della Commissione,  da  un
          collegio di due  medici  nominati  dalla  locale  autorita'
          consolare  ovvero  dal  medico  fiduciario   dell'autorita'
          stessa. 
              1-bis. Per il dipendente residente al  di  fuori  della
          regione  amministrativa  ove  hanno  sede   le   competenti
          commissioni mediche, se le condizioni di salute ne  rendono
          oggettivamente   impossibile   o   molto   disagevole    lo
          spostamento,  la  commissione  territorialmente  competente
          puo' delegare la visita  due  medici,  di  cui  almeno  uno
          ufficiale superiore, appartenenti alle  infermerie  di  cui
          all'articolo  199  o  ai  servizi  sanitari   appositamente
          individuati ed organizzati presso enti o comandi superiori. 
              2.   La   Commissione,   per   esigenze   legate   alla
          complessita' dell'accertamento sanitario,  puo'  richiedere
          la partecipazione alla visita, con voto consultivo,  di  un
          medico specialista. 
              3.  L'interessato  puo'  essere  assistito  durante  la
          visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico  di
          fiducia, che non integra la composizione della Commissione. 
              4. La Commissione, entro trenta giorni dalla  ricezione
          degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per  il
          tramite di almeno un componente e redige processo  verbale,
          firmato  da  tutti  i  membri.  Dal  verbale  risultano  le
          generalita' del dipendente, la qualifica  e  la  firma  dei
          componenti della commissione, il giudizio diagnostico,  gli
          accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la
          determinazione   della    data    di    conoscibilita'    o
          stabilizzazione   dell'infermita'   da   cui   derivi   una
          menomazione ascrivibile a categoria  di  compenso,  nonche'
          l'indicazione  della  categoria  stessa,  il  giudizio   di
          idoneita' al servizio  o  altre  forme  di  inabilita',  le
          eventuali dichiarazioni  a  verbale  del  medico  designato
          dall'interessato,  i  motivi  di  dissenso  del  componente
          eventualmente dissenziente e il voto consultivo del  medico
          specialista. 
              5.  Il   verbale   e'   trasmesso   all'Amministrazione
          competente entro quindici giorni dalla  conclusiva  visita.
          In caso di accertamento conseguente  alla  trasmissione  di
          certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
          461, il verbale e' inviato direttamente al  comitato  dalla
          commissione,   che   provvede    a    dare    comunicazione
          all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso  articolo
          8. 
              6. In caso di accertamento diagnostico di infezione  da
          HIV o di AIDS, il presidente della  Commissione  interpella
          l'interessato   per   il   consenso,    da    sottoscrivere
          specificamente a verbale,  circa  l'ulteriore  prosecuzione
          del procedimento; il presidente  impartisce  le  necessarie
          disposizioni, anche organizzative,  in  aggiunta  a  quanto
          previsto dal decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
          per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti
          del verbale, in modo da limitarne la conoscibilita'. 
              7. La data di effettuazione della visita e'  comunicata
          al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In
          caso di mancata partecipazione,  per  giustificato  motivo,
          del  medico  designato  dal  dipendente  alla  visita,   e'
          convocata una nuova  visita  da  effettuarsi  entro  trenta
          giorni dalla prima. 
              8. In caso di giustificata assenza del dipendente  alla
          visita, la commissione convoca il dipendente per una  nuova
          visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. 
              9. In caso di  ingiustificata  assenza  del  dipendente
          alla visita,  la  commissione  redige  processo  verbale  e
          restituisce gli atti  all'Amministrazione  nel  termine  di
          quindici giorni. 
              10.  Il  presidente  della  commissione,  in  caso   di
          comprovato e permanente impedimento fisico del  dipendente,
          puo' disporre  l'esecuzione  della  visita  domiciliare  da
          parte di un componente della Commissione stessa. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1880  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1880. Accertamento della dipendenza  in  caso  di
          lesioni traumatiche da causa  violenta  -  1.  Il  giudizio
          sulla  dipendenza  da  causa  di  servizio  delle   lesioni
          traumatiche e'  pronunciato  dal  direttore  di  una  delle
          strutture  sanitarie  militari  di  cui  all'articolo  195,
          sempre che dette lesioni siano  immediate  o  dirette,  con
          chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio
          da causa violenta, e abbiano determinato  inizialmente,  il
          ricovero in una delle citate strutture o in  una  struttura
          pubblica  del  Servizio  sanitario  nazionale.  Il   citato
          giudizio  puo'  essere  espresso  anche  sulla  base  degli
          accertamenti effettuati entro  due  giorni  dall'evento  da
          un'autorita' sanitaria militare o da struttura pubblica del
          Servizio  sanitario  nazionale  anche  quando  non  abbiano
          determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura
          e' applicabile alle lesioni traumatiche da  causa  violenta
          occorse nell'ambito di attivita' operativa  o  addestrativa
          svolta all'estero  e  che  abbiano  provocato  il  ricovero
          ovvero siano state accertate entro due  giorni  dall'evento
          presso struttura sanitaria estera militare o civile. 
              2. Il giudizio di dipendenza  di  cui  al  comma  1  e'
          espresso sulla  base  di  dati  clinici  rilevati  e  degli
          elementi   e   circostanze   di   fatto   riportati   nelle
          dichiarazioni a tale  scopo  formulate  dal  dirigente  del
          servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto
          distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento
          lesivo si e' verificato. 
              3. Il giudizio di cui al comma 1 deve  essere  espresso
          nel piu' breve tempo  possibile  e,  comunque,  durante  la
          degenza dell'infermo. 
              4. Le complicanze e l'eventuale  decesso,  sopraggiunti
          durante il ricovero in uno dei  suddetti  luoghi  di  cura,
          devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore  del
          luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso. 
              5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del
          relativo   giudizio   deve   essere   data   partecipazione
          all'interessato. 
              6. In caso  di  non  accettazione,  viene  eseguita,  a
          domanda   dell'interessato,   la   normale   procedura   di
          riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
          n. 461. 
              7. Se la lesione e' riconosciuta dipendente da causa di
          servizio, il giudizio sulla idoneita' al servizio  e  sulla
          eventuale assegnazione a una delle categorie  di  cui  alle
          tabelle annesse al decreto del Presidente della  Repubblica
          23 dicembre 1978, n.  915,  e'  devoluto  alle  Commissioni
          mediche ospedaliere di cui all'articolo 193. ».