Art. 14 Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate e sperimentazione di misure di flessibilita' gestionale della spesa 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 536, e' inserito il seguente: «Art. 536-bis (Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessita' di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza, procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non piu' adeguate, anche in ragione delle disponibilita' finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresi' conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 2. Gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali e' stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), sono sottoposti a tale parere. 3. Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto. 4. Le eventuali disponibilita' finanziarie emergenti a seguito delle rimodulazioni di cui al comma 1 sono destinate, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»; b) all'articolo 549-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis Il Ministero della difesa e' autorizzato a garantire lo svolgimento di attivita' concorsuali a favore delle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita' di cui al comma 1 nei limiti finanziari disposti dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»; c) dopo l'articolo 2195-bis, e' inserito il seguente: «Art. 2195-ter (Sperimentazione di misure di flessibilita' gestionale della spesa). - 1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 244, nelle more del completamento della riforma di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Ministero della difesa puo' continuare a utilizzare le correnti modalita' di gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture periferiche. 2. Ai fini dell'accertamento dei risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, il Ministro della difesa predispone annualmente un piano di attuazione pluriennale delle misure da adottare, che contiene in apposita relazione tecnica la quantificazione dei possibili risparmi derivanti dalle misure e da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del Dicastero nel corso dell'esercizio finanziario. 3. L'effettivo conseguimento dei risparmi derivanti dalla realizzazione del piano di cui al comma 2 e' sottoposto alla verifica del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche al fine di garantire l'invarianza sui saldi di finanza pubblica. I risparmi accertati sono destinati all'incremento dei fondi di cui all'articolo 619, anche mediante versamento all'entrata per la quota relativa al primo anno del piano di attuazione.».
Note all'art. 14: - Il testo dell'articolo 549-bis del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 549-bis. Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate - 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attivita' di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o piu' aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o piu' funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosita' predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalita' di gestione dei fondi accreditati e le modalita' di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo. 1-bis. Il Ministero della difesa e' autorizzato a garantire lo svolgimento di attivita' concorsuali a favore delle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita' di cui al comma 1 nei limiti finanziari disposti dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».