Art. 15 
 
 
Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a  normativa
                            sopravvenuta 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 706, comma 2, le parole «armi o» sono soppresse; 
    b) all'articolo 796, comma 3, le parole «della Direzione generale
per  il  personale  militare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dirigenziale»; 
    c)  all'articolo  919,  comma  3,  lettera  a),  le  parole  «dal
servizio» sono soppresse; 
    d)  all'articolo  1377,  comma  5,  le  parole  «dal  servizio  o
dall'impiego» sono soppresse; 
    e) all'articolo 1497, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle  certificazioni
di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 748, comma 2, del regolamento.»; 
    f) l'articolo 2222 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Il  testo  dell'articolo  706  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 706. Alimentazione del ruolo - 1. Omissis. 
              2.  Sono   consentiti   arruolamenti   volontari   come
          carabinieri effettivi, con la ferma di  quattro  anni,  dei
          giovani che non hanno superato  il  ventiseiesimo  anno  di
          eta', anche se arruolati per leva o  incorporati  in  altre
          Forze armate, nonche'  nelle  Forze  di  polizia,  anche  a
          ordinamento civile.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  796  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 796. Transito tra ruoli -  1.  Gli  ufficiali  in
          servizio permanente e gli appartenenti al  ruolo  musicisti
          possono transitare da un ruolo a  un  altro  esclusivamente
          nei casi previsti per  la  Forza  armata  di  appartenenza,
          disciplinati dal presente codice. 
              2. Le varie ipotesi di  transito,  anche  in  relazione
          alla    determinazione    dell'anzianita'    assoluta     e
          dell'anzianita' relativa, sono  disciplinate  dal  presente
          codice. Il transito  tra  ruoli  e'  disposto  con  decreto
          ministeriale. 
              3.  Al  fine  di   fronteggiare   specifiche   esigenze
          funzionali e di assicurare  continuita'  nell'alimentazione
          del personale militare in servizio permanente, il  Ministro
          della difesa definisce annualmente, con proprio decreto,  i
          contingenti di volontari in ferma prefissata e in  servizio
          permanente e di  sergenti  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per  categorie  e
          specialita',  che  possono  transitare  a  domanda  tra  le
          medesime Forze armate.  Il  medesimo  decreto  definisce  i
          criteri,  i  requisiti  e  le  modalita'  per  accedere  al
          transito. Ai fini della iscrizione  in  ruolo  nella  Forza
          armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3  dell'articolo
          797. Il transito  e'  disposto  con  decreto  dirigenziale.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  919  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.   919.   Durata   massima    della    sospensione
          precauzionale facoltativa 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Scaduto il quinquennio di cui  al  comma  1,  se  e'
          ancora  pendente   procedimento   penale   per   fatti   di
          eccezionale    gravita',    l'amministrazione,     valutato
          specificamente ogni aspetto oggettivo  e  soggettivo  della
          condotta del militare, previa contestazione degli addebiti: 
              a) sospende  l'imputato  dall'impiego  ai  sensi  dell'
          articolo 917; 
              b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'
          articolo 1393. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1377  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1377. Inchiesta formale - 
              1.- 4. (Omissis). 
              5. Per gli ufficiali  l'accettazione  delle  dimissioni
          dal grado estingue l'azione disciplinare, se non  e'  stata
          in precedenza disposta la sospensione precauzionale. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1497  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1497. Sanitario  di  fiducia  -  1.  In  caso  di
          malattia che determina un ricovero  per  cura  in  ospedale
          militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di
          chiedere al direttore dello stabilimento, se le  condizioni
          lo consentono, il trasferimento  in  altro  luogo  di  cura
          civile di sua scelta, assumendosene il  relativo  onere  di
          spesa. In ogni  caso  di  ricovero  per  cura  in  ospedale
          militare, il militare, o un suo familiare, puo' richiedere,
          sempre a proprie spese, l'intervento di  un  consulente  di
          fiducia. 
              1-bis. In materia  di  rilascio  e  trasmissione  delle
          certificazioni  di  malattia  al  personale   militare   si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 748, comma 2,
          del regolamento. ».