Art. 16 
 
 
Disposizioni concernenti la Regione  Valle  d'Aosta  e  la  Provincia
                         autonoma di Bolzano 
 
  1. Per la Valle d'Aosta resta fermo quanto  previsto  dall'articolo
38 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 
  2. Per la Provincia autonoma di Bolzano resta fermo quanto previsto
dagli articoli 8, 89,  99  e  100  dello  Statuto  speciale  e  dalle
relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                              Letta,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              ministri 
 
                              Mauro, Ministro della difesa 
 
                              D'Alia,  Ministro   per   la   pubblica
                              amministrazione e la semplificazione 
 
                              Saccomanni,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze 
 
                              Lorenzin, Ministro della salute 
 
                              Giovannini, Ministro del lavoro e delle
                              politiche sociali 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il testo dell'articolo 38 della legge  costituzionale
          26 febbraio 1948, n.  4  (Statuto  speciale  per  la  Valle
          d'Aosta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del  10
          marzo 1948, e' il seguente: 
              «Art. 38. Nella Valle d'Aosta  la  lingua  francese  e'
          parificata a quella italiana. 
              Gli atti pubblici possono  essere  redatti  nell'una  o
          nell'altra    lingua,    eccettuati     i     provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria, i quali sono redatti in  lingua
          italiana. 
              Le amministrazioni statali assumono in  servizio  nella
          Valle possibilmente funzionari originari  della  Regione  o
          che conoscano la lingua francese.». 
              - Il testo degli articoli 8, 89, 99 e 100  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670
          (Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
          Adige), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301  del  20
          novembre 1972, e' il seguente: 
              «Art. 8. Le province hanno la potesta' di emanare norme
          legislative entro i  limiti  indicati  dall'art.  4,  nelle
          seguenti materie: 
              1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale
          ad essi addetto; 
              2)  toponomastica,  fermo  restando   l'obbligo   della
          bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano; 
              3)  tutela  e  conservazione  del  patrimonio  storico,
          artistico e popolare; 
              4)  usi  e  costumi  locali  ed  istituzioni  culturali
          (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi  carattere
          provinciale;  manifestazioni   ed   attivita'   artistiche,
          culturali ed educative  locali,  e,  per  la  provincia  di
          Bolzano, anche con  i  mezzi  radiotelevisivi,  esclusa  la
          facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive; 
              5) urbanistica e piani regolatori; 
              6) tutela del paesaggio; 
              7) usi civici; 
              8) ordinamento delle minime proprieta' colturali, anche
          agli effetti dell'art. 847 del codice  civile;  ordinamento
          dei «masi chiusi» e  delle  comunita'  familiari  rette  da
          antichi statuti o consuetudini; 
              9) artigianato; 
              10)  edilizia  comunque  sovvenzionata,  totalmente   o
          parzialmente,  da  finanziamenti  a   carattere   pubblico,
          comprese  le  agevolazioni  per  la  costruzione  di   case
          popolari in localita' colpite da calamita' e  le  attivita'
          che enti a carattere extra  provinciale,  esercitano  nelle
          province con finanziamenti pubblici; 
              11) porti lacuali; 
              12) fiere e mercati; 
              13) opere di  prevenzione  e  di  pronto  soccorso  per
          calamita' pubbliche; 
              14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave
          e torbiere; 
              15) caccia e pesca; 
              16) alpicoltura e parchi per la protezione della  flora
          e della fauna: 
              17)  viabilita',  acquedotti  e  lavori   pubblici   di
          interesse provinciale ; 
              18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale,
          compresi la regolamentazione tecnica  e  l'esercizio  degli
          impianti di funivia; 
              19) assunzione  diretta  di  servizi  pubblici  e  loro
          gestione a mezzo di aziende speciali; 
              20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide,
          i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci; 
              21) agricoltura, foreste e Corpo forestale,  patrimonio
          zootecnico ed  ittico,  istituti  fitopatologici,  consorzi
          agrari   e   stazioni   agrarie    sperimentali,    servizi
          antigrandine, bonifica; 
              22) espropriazione per pubblica utilita' per  tutte  le
          materie di competenza provinciale; 
              23)  costituzione  e   funzionamento   di   commissioni
          comunali e provinciali per  l'assistenza  e  l'orientamento
          dei lavoratori nel collocamento; 
              24) opere  idrauliche  della  terza,  quarta  e  quinta
          categoria; 
              25) assistenza e beneficenza pubblica; 
              26) scuola materna; 
              27) assistenza scolastica per i settori  di  istruzione
          in cui le province hanno competenza legislativa; 
              28) edilizia scolastica; 
              29) addestramento e formazione professionale.» 
              «Art. 89. Per la provincia di  Bolzano  sono  istituiti
          ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi
          alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
          Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli
          uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra,  con  apposite
          norme. 
              Il comma precedente non  si  applica  per  le  carriere
          direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per  il
          personale   della   pubblica   sicurezza   e   per   quello
          amministrativo del Ministero della difesa. 
              I posti dei ruoli, di cui al primo  comma,  considerati
          per  amministrazione  e  per  carriera,  sono  riservati  a
          cittadini  appartenenti   a   ciascuno   dei   tre   gruppi
          linguistici,  in  rapporto  alla  consistenza  dei   gruppi
          stessi, quale risulta dalle dichiarazioni  di  appartenenza
          rese nel censimento ufficiale della popolazione. 
              L'attribuzione  dei  posti  riservati  a  cittadini  di
          lingua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino
          al raggiungimento delle quote di cui al  comma  precedente,
          mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze  che
          per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli. 
              Al personale  dei  ruoli  di  cui  al  primo  comma  e'
          garantita  la  stabilita'  di  sede  nella  provincia,  con
          esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere
          per  le  quali  si  rendano  necessari  trasferimenti   per
          esigenze di servizio e per addestramento del personale. 
              I  trasferimenti  del  personale  di   lingua   tedesca
          saranno, comunque, contenuti nella  percentuale  del  dieci
          per cento dei posti da esso complessivamente occupati. 
              Le   disposizioni   sulla   riserva   e    ripartizione
          proporzionale tra i gruppi linguistici italiano  e  tedesco
          dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono  estese
          al personale della magistratura giudicante e requirente. E'
          garantita la stabilita' di sede nella provincia  stessa  ai
          magistrati  appartenenti  al  gruppo  linguistico  tedesco,
          ferme   le   norme   dell'ordinamento   giudiziario   sulle
          incompatibilita'. Si applicano  anche  al  personale  della
          magistratura in provincia  di  Bolzano  i  criteri  per  la
          attribuzione dei posti riservati  ai  cittadini  di  lingua
          tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo.» 
              «Art. 99. Nella regione la lingua tedesca e' parificata
          a quella italiana che e' la lingua ufficiale  dello  Stato.
          La lingua italiana fa testo  negli  atti  aventi  carattere
          legislativo e nei casi nei quali dal  presente  statuto  e'
          prevista la redazione bilingue.» 
              «Art.  100.  I  cittadini  di  lingua   tedesca   della
          provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua
          nei rapporti cogli uffici giudiziari e  con  gli  organi  e
          uffici  della  pubblica   amministrazione   situati   nella
          provincia o aventi  competenza  regionale,  nonche'  con  i
          concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
          provincia stessa. 
              Nelle adunanze degli organi collegiali  della  regione,
          della provincia di Bolzano e  degli  enti  locali  in  tale
          provincia puo' essere usata la lingua italiana o la  lingua
          tedesca. 
              Gli uffici, gli organi e  i  concessionari  di  cui  al
          primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali
          la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in  cui
          gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio;  ove
          sia avviata d'ufficio, la corrispondenza  si  svolge  nella
          lingua presunta del cittadino cui e' destinata. 
              Salvo i casi previsti espressamente - e la  regolazione
          con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due
          lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini,
          negli atti individuali destinati ad uso  pubblico  e  negli
          atti destinati a pluralita' di  uffici  -  e'  riconosciuto
          negli altri casi  l'uso  disgiunto  dell'una  o  dell'altra
          delle due lingue. Rimane  salvo  l'uso  della  sola  lingua
          italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.».