Art. 2 
 
Riduzione delle dotazioni organiche del personale militare  dirigente
  dell'Esercito italiano, della Marina  militare,  escluso  il  Corpo
  delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 809, e' inserito il seguente: 
  «Art. 809-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei  colonnelli).
- 1. Le dotazioni organiche complessive per i  gradi  di  generale  e
colonnello sono le seguenti: 
    a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 17; 
    b) generali di divisione e corrispondenti: 44; 
    c) generali di brigata e corrispondenti: 109; 
    d) colonnelli: 820.»; 
    b) dopo l'articolo 812, e' inserito il seguente: 
  «Art. 812-bis (Dotazioni organiche degli ammiragli e  dei  capitani
di vascello). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi  di
ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti: 
    a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 9; 
    b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 23; 
    c) contrammiragli: 56; 
    d) capitani di vascello: 454. 
  2. Nelle dotazione organiche di cui al comma 1,  sono  comprese  le
dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di  vascello
del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo  814,  comma
1-bis.»; 
    c) all'articolo 814, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui  al
comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di  ammiraglio
e capitano di vascello e' la seguente: 
    a) ammiragli ispettori: 4; 
    b) contrammiragli: 16; 
    c) capitani di vascello: 118.»; 
    d) dopo l'articolo 818, e' inserito il seguente: 
  «Art. 818-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei  colonnelli).
- 1. Le dotazioni organiche complessive per i  gradi  di  generale  e
colonnello sono le seguenti: 
    a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 9; 
    b) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19; 
    c) generali di brigata aerea e corrispondenti: 44; 
    d) colonnelli: 410.». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'articolo  814  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 814. Organici degli ufficiali e dei sottufficiali
          - 1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali  del
          Corpo e' di 979 unita', di cui 706 del ruolo normale e  273
          del ruolo speciale. 
              1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva
          di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per  i
          gradi di ammiraglio e capitano di vascello e' la seguente: 
              a) ammiragli ispettori: 4; 
              b) contrammiragli: 16; 
              c) capitani di vascello: 118. 
              2. La dotazione organica  complessiva  dei  marescialli
          del Corpo e' di 2.000 unita', di cui 600 primi marescialli. 
              3. La dotazione organica complessiva dei  sergenti  del
          Corpo e' di 2.100 unita'. ».