Art. 3 
 
Riduzione delle  dotazioni  organiche  e  revisione  dei  profili  di
  carriera dei ruoli degli ufficiali  dell'Esercito  italiano,  della
  Marina militare, escluso il Corpo delle  capitanerie  di  porto,  e
  dell'Aeronautica   militare,    nonche'    semplificazione    delle
  disposizioni in materia, compresi il  Corpo  delle  capitanerie  di
  porto e l'Arma dei carabinieri 
 
  1.  Al  libro  quarto,  titolo  VII,  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel capo VII: 
      1) le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II -
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio  e  trasmissioni»,  «Sezione
III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma
dei trasporti e dei materiali», «Sezione IV  -  Profilo  di  carriera
degli  ufficiali  del  ruolo  normale  del  Corpo  degli  ingegneri»,
«Sezione V - Profilo di carriera degli ufficiali  del  ruolo  normale
del Corpo  sanitario»,  «Sezione  VI  -  Profilo  di  carriera  degli
ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato», «Sezione VII
- Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale  delle  Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni», «Sezione
VIII -  Profilo  di  carriera  degli  ufficiali  del  ruolo  speciale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali», «Sezione IX  -  Profilo  di
carriera degli ufficiali del ruolo  speciale  del  Corpo  sanitario»,
«Sezione X - Profilo di carriera degli ufficiali del  ruolo  speciale
del Corpo di commissariato» sono soppresse; 
      2) dopo l'articolo 1099, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1099-bis (Dotazioni organiche e  profili  di  carriera  degli
ufficiali dell'Esercito italiano). - 1. Le dotazioni  organiche  e  i
profili di carriera degli ufficiali  dei  ruoli  normali  e  speciali
dell'Esercito italiano sono stabiliti dalla  tabella  1  allegata  al
presente codice.»; 
      3) gli articoli 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1107 1109,  1110,
1111, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119,  1121,  1122,  1123,  1125,
1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134 e 1135 sono abrogati; 
    b) nel capo VIII: 
      1) le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II -
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale  del  Corpo  di
stato maggiore», «Sezione III - Profilo di carriera  degli  ufficiali
del ruolo normale del Corpo del genio navale», «Sezione IV -  Profilo
di carriera degli ufficiali del ruolo normale del  Corpo  delle  armi
navali», «Sezione V - Profilo di carriera degli ufficiali  del  ruolo
normale del Corpo sanitario marittimo»,  «Sezione  VI  -  Profilo  di
carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato
marittimo», «Sezione VII - Profilo di carriera  degli  ufficiali  del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto», «Sezione VIII  -
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del  Corpo  di
stato maggiore», «Sezione IX - Profilo di  carriera  degli  ufficiali
del ruolo speciale del Corpo del genio navale», «Sezione X -  Profilo
di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo  delle  armi
navali», «Sezione XI - Profilo di carriera degli ufficiali del  ruolo
speciale del Corpo sanitario marittimo», «Sezione XII  -  Profilo  di
carriera  degli  ufficiali  del   ruolo   speciale   del   Corpo   di
commissariato marittimo», «Sezione XIII - Profilo di  carriera  degli
ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle  capitanerie  di  porto»
sono soppresse; 
      2) dopo l'articolo 1136, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1136-bis (Dotazioni organiche e  profili  di  carriera  degli
ufficiali della Marina militare). - 1. Le  dotazioni  organiche  e  i
profili di carriera degli ufficiali  dei  ruoli  normali  e  speciali
della Marina militare sono stabiliti  dalla  tabella  2  allegata  al
presente codice.»; 
      3) gli articoli 1138, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147,
1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156,  1158,  1159,  1160,  1161,
1162, 1163, 1164, 1166, 1167, 1168, 1170,  1171,  1172,  1174,  1175,
1176, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184 e 1185 sono abrogati; 
    c) nel capo IX: 
      1) le parole «Sezione I - Profilo di carriera  degli  ufficiali
del ruolo naviganti normale dell'Arma  aeronautica»,  «Sezione  II  -
Profilo di carriera degli ufficiali  del  ruolo  normale  delle  armi
dell'Aeronautica militare», «Sezione III - Profilo di carriera  degli
ufficiali  del  ruolo  normale  del  Corpo  del  genio  aeronautico»,
«Sezione IV - Profilo di carriera degli ufficiali del  ruolo  normale
del Corpo di commissariato aeronautico»,  «Sezione  V  -  Profilo  di
carriera degli  ufficiali  del  ruolo  normale  del  Corpo  sanitario
aeronautico», «Sezione VI - Profilo di carriera degli  ufficiali  del
ruolo naviganti  speciale  dell'Arma  aeronautica»,  «Sezione  VII  -
Profilo di carriera degli ufficiali del  ruolo  speciale  delle  armi
dell'Aeronautica militare», «Sezione VIII - Profilo di carriera degli
ufficiali del  ruolo  speciale  del  Corpo  del  genio  aeronautico»,
«Sezione IX - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo  speciale
del Corpo di commissariato aeronautico»,  «Sezione  X  -  Profilo  di
carriera degli ufficiali  del  ruolo  speciale  del  Corpo  sanitario
aeronautico» sono soppresse; 
      2) dopo l'articolo 1185, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1185-bis (Dotazioni organiche e  profili  di  carriera  degli
ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1. Le dotazioni organiche e i
profili di carriera degli ufficiali  dei  ruoli  normali  e  speciali
dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalla tabella 3 allegata  al
presente codice.»; 
      3) gli articoli 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1195, 1196,
1197, 1199, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205,  1207,  1208,  1209,  1211,
1212, 1213, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221,  1223,  1224  e  1225
sono abrogati; 
    d) nel capo X: 
      1) le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II -
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale», «Sezione  III
- Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo  speciale»,  «Sezione
IV  -   Profilo   di   carriera   per   gli   ufficiali   del   ruolo
tecnico-logistico» sono soppresse; 
      2) dopo l'articolo 1226, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1226-bis (Dotazioni organiche e  profili  di  carriera  degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le dotazioni organiche e i
profili di carriera degli ufficiali dei  ruoli  normale,  speciale  e
tecnico-logistico dell'Arma  dei  carabinieri  sono  stabiliti  dalla
tabella 4 allegata al presente codice.»; 
      3) gli articoli 1228, 1229, 1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236,
1237, 1238 e 1239 sono abrogati.