Art. 4 
 
Disposizioni transitorie per la riduzione delle  dotazioni  organiche
  complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare,  escluso
  il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2204, comma 1: 
      1) le parole «Fino al 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Sino all'anno 2024 ovvero al  diverso  termine  stabilito  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,»; 
      2)  le  parole  «dall'articolo  2215»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «dall'articolo 2207»; 
    b) dopo l'articolo 2206, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2206-bis (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  complessive
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare).  -  1.  L'entita'
complessiva  delle  dotazioni  organiche   del   personale   militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' fissata: 
    a) a 190.000 unita', fino al 31 dicembre 2015; 
    b) a 170.000 unita', fissate  dall'articolo  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  11  gennaio  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal  1°
gennaio 2016; 
    c) a 150.000 unita', fissate dall'articolo 798, a  decorrere  dal
1° gennaio  2025  ovvero  dal  diverso  termine  stabilito  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»; 
    c) all'articolo 2207, comma 1: 
      1) le parole «Sino al 31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della  legge  31  dicembre  2012,  n.
244»; 
      2) dopo le  parole  «in  ferma  prefissata»  sono  inserite  le
seguenti: «e in rafferma»; 
      3) le parole «indicati nell'articolo 582 e nel  rispetto  della
ripartizione  indicata  nell'articolo  799»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la  ripartizione
degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis»; 
    d) all'articolo 2208: 
      1) al comma 1, le  parole  «Fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2015»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Dall'anno 2016 e  sino  all'anno  2024  ovvero  al  diverso
termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della  legge  31
dicembre 2012, n. 244, ferma  restando  l'entita'  complessiva  delle
dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all'articolo 2206-bis,
la devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui  al  comma  1
puo' essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.»; 
    e) dopo l'articolo 2209, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2209-bis (Disposizioni transitorie per la graduale  riduzione
dell'entita'  complessiva  delle  dotazioni  organiche  dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare a 170.000 unita'). - 1. Ai fini
del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entita' complessiva
delle  dotazioni  organiche  dell'Esercito  italiano,  della   Marina
militare,  escluso  il  Corpo   delle   capitanerie   di   porto,   e
dell'Aeronautica militare fissata a 170.000  unita'  dall'articolo  1
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  11  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013,  e
della relativa  ripartizione  di  cui  all'articolo  2  del  medesimo
decreto e agli articoli 668-bis e 711-bis del  regolamento,  continua
ad applicarsi l'articolo 1125-bis del regolamento. 
  2. L'articolo  1126-bis,  comma  1,  lettera  c),  del  regolamento
continua ad applicarsi sino al 1° gennaio 2016.»; 
  «Art. 2209-ter (Disposizioni transitorie per la graduale  riduzione
dell'entita'  complessiva  delle  dotazioni  organiche  dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare a 150.000 unita'). - 1. Ai fini
del conseguimento, entro l'anno 2024 ovvero entro il diverso  termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31  dicembre
2012, n. 244,  dell'entita'  complessiva  delle  dotazioni  organiche
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata  a  150.000
unita' dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di  cui  agli
articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis: 
    a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo  e
grado, sono determinate per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto
adottato dal Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione; 
    b) il numero  delle  promozioni  ai  gradi  di  colonnello  e  di
generale, e gradi corrispondenti, e' fissato per gli anni dal 2017  e
seguenti, con il decreto di cui all'articolo 2233-bis; 
    c) fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale,
e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909, con il  decreto  di
cui  all'articolo  2207,  in  relazione  alle   dotazioni   organiche
complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo
decreto sono individuate le  unita'  di  personale  eventualmente  in
eccedenza. 
  2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi  del
comma  1,  lettera  a),  hanno  effetto  per  il  conferimento  delle
promozioni  a  scelta  nei  vari  gradi  di  ciascun  ruolo   e   per
l'applicazione degli articoli 906 e 909 ai colonnelli e  generali,  e
gradi corrispondenti. 
  3. Per i gradi in cui le promozioni non  si  effettuano  tutti  gli
anni, nella determinazione dei  cicli  si  tiene  conto  anche  delle
promozioni effettuate negli anni dal 2013 fino al termine di  cui  al
comma 1.»; 
  «Art. 2209-quater (Piano di programmazione triennale scorrevole). -
1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle  dotazioni  organiche
complessive di cui all'articolo 798, comma 1, a  decorrere  dall'anno
2016 e sino all'anno 2024 ovvero  al  diverso  termine  stabilito  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
dei Ministri per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e
della difesa, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato ogni anno  un
piano di programmazione  triennale  scorrevole  per  disciplinare  le
modalita' di attuazione: 
    a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non
dirigente  e  non  soggetto  a  obblighi   di   ferma,   appartenente
all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il  Corpo  delle
capitanerie di corpo,  e  all'Aeronautica  militare,  nei  ruoli  del
personale  civile  dell'amministrazione  della  difesa  e  di   altre
amministrazioni pubbliche,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, escluse le Forze di polizia, di  cui  all'articolo  16
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco, secondo i criteri stabiliti dall'articolo  2209-quinquies,
fermo restando quanto disposto dall'articolo  30,  comma  2-ter,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014, estese  anche
al personale militare in servizio permanente.»; 
  «Art. 2209-quinquies (Transito di personale militare nei ruoli  del
personale civile di altre amministrazioni pubbliche). -  1.  Ai  fini
della  predisposizione  del   piano   di   programmazione   triennale
scorrevole dei transiti di cui  all'articolo  2209-quater,  comma  1,
lettera a), il Ministero della difesa comunica  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica,  nel
termine da quest'ultima stabilito, i contingenti, distinti per  grado
e qualifica, di militari in servizio permanente in eccedenza rispetto
alle dotazioni organiche, individuati,  al  31  dicembre  di  ciascun
anno, con decreto del Ministro della difesa, nonche' le categorie,  i
ruoli, i gradi, le specialita' e le  professionalita'  del  personale
militare  in  relazione  ai  quali  il  transito  e'  precluso.  Tali
contingenti vengono resi pubblici dalla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tenuto  conto  della
tabella di equiparazione predisposta  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2231-bis. 
  2.  Ai  medesimi  fini  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  comunicano  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, nel termine da quest'ultima stabilito, il numero dei  posti
che intendono rendere disponibili nel triennio, in relazione al  loro
fabbisogno  e  a  valere  sulle   relative   facolta'   assunzionali,
indicando, per ciascuno, i requisiti richiesti, l'area  funzionale  e
il relativo profilo professionale e, se possibile, le sedi. 
  3. Il piano di programmazione  triennale  scorrevole  dei  transiti
individua,  per  ciascuna  amministrazione,   i   posti   annualmente
riservati al transito del personale militare, per effetto  del  comma
2, assicurando comunque,  a  decorrere  dall'anno  2017,  nell'ambito
delle amministrazioni statali, un numero di posti riservati  pari  al
cinque per cento delle complessive  facolta'  assunzionali,  salvo  i
posti eventualmente devoluti ai sensi dell'articolo  2259-ter,  comma
3, lettera b), numero 5). L'elenco dei posti riservati e'  pubblicato
sul sito istituzionale del Ministero della difesa. 
  4. Entro 90 giorni dalla  pubblicazione  di  cui  al  comma  3,  il
Ministero della difesa comunica alle amministrazioni  interessate  il
personale  disponibile  al  transito,  individuato  sulla  base   dei
seguenti criteri, in ordine di priorita', tenuto conto  del  grado  e
della qualifica posseduti nonche' delle professionalita' acquisite  e
dando la precedenza ai transiti che  favoriscono  i  ricongiungimenti
familiari: 
    a) domanda dell'interessato, con almeno dieci  anni  di  servizio
permanente, con indicazione della disponibilita' ad essere  impiegato
presso sedi di lavoro dislocate  sia  sul  territorio  nazionale  sia
all'estero; 
    b) personale in servizio presso enti in chiusura, previo consenso
dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro situata entro
trenta chilometri dall'ultima sede di impiego all'atto del transito o
ad altra indicata dall'interessato, fatto salvo quanto stabilito  dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e
successive  modificazioni,  e  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni; 
    c) anzianita' anagrafica, previo consenso  dell'interessato,  con
assegnazione a una sede di lavoro dislocata sul territorio  nazionale
o all'estero, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive  modificazioni,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,
e successive modificazioni. 
  5.   Il    transito    avviene,    entro    la    data    stabilita
dall'amministrazione  ricevente,  sulla   base   della   tabella   di
equiparazione predisposta secondo le modalita'  di  cui  all'articolo
2231-bis, tenuto conto, in caso di  concorrenza  di  domande  per  la
medesima amministrazione e sede, della posizione nella graduatoria di
cui al comma 4. E' fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  30,
comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165  del  2001.  Il  transito
avviene  con  il  consenso  dell'amministrazione   ricevente   previa
verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e  professionali
richiesti per  l'accesso  al  profilo  da  ricoprire  e  i  requisiti
posseduti dallo stesso personale da trasferire. I posti riservati  al
transito non  ricoperti  entro  la  data  di  cui  al  primo  periodo
rientrano nella disponibilita' dell'amministrazione interessata. Alla
data  di  assunzione  in   servizio   presso   l'amministrazione   di
destinazione, il militare e' collocato  in  congedo  nella  posizione
della riserva.. 
  6. Al personale transitato e' dovuta, a carico del Ministero  della
difesa, sotto forma  di  assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i
successivi miglioramenti economici, la differenza fra il  trattamento
economico  percepito  e  quello  corrisposto  in  relazione  all'area
funzionale e alla posizione  economica  di  assegnazione  individuata
sulla base della tabella di equiparazione di cui al comma 5.  Per  il
personale che transita presso  le  regioni  e  gli  enti  locali,  le
risorse finanziarie di cui al presente  comma  sono  trasferite  alle
amministrazioni  riceventi  secondo  le  procedure  e  i   tempi   da
stabilirsi con intesa in sede di Conferenza unificata in  conformita'
con la  normativa  contabile  vigente;  in  ogni  caso,  deve  essere
garantita  la  contestualita'  del  trasferimento  delle  risorse  al
transito del personale. 
  7. Al fine di agevolare i transiti di cui al presente articolo,  il
Ministero  della  difesa,  nell'ambito  delle   risorse   finanziarie
disponibili,  puo'  organizzare  attivita'  di  formazione   per   il
personale direttamente interessato, anche con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2259-quater, comma 3, lettera c). 
  8. La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al  servizio
prestato dal personale militare  transitato  ai  sensi  del  presente
articolo avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente
di destinazione, ove diversa, e senza oneri a carico  dei  lavoratori
interessati. Si applica l'articolo 6, commi 2  e  3,  della  legge  7
febbraio 1979, n. 29. 
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
ai transiti riferiti ai posti  eventualmente  devoluti  al  personale
militare ai sensi dell'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), numero
5).»; 
  «Art. 2209-sexies (Norme  sul  ricongiungimento  familiare).  -  1.
Nell'ambito  del  piano  di  programmazione   di   cui   all'articolo
2209-quater, ferma la prioritaria necessita' di garantire il regolare
svolgimento del servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica  e  nel  rispetto  delle  tabelle  organiche,  sono
stabilite le  modalita'  di  attuazione  della  disciplina  intesa  a
favorire l'assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi  di
coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa, compresi  gli
appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, secondo i  seguenti
criteri: 
    a)  nel  caso  di  coniugi  con  figli  minori,  le  istanze   di
ricongiungimento familiare in territorio nazionale  sono  oggetto  di
prioritaria istruttoria; nel caso di coniugi con figli minori fino  a
tre anni di eta' si applica l'articolo 42-bis del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151; 
    b) nel caso di coniugi entrambi militari e appartenenti  a  Forze
armate diverse, gli organi d'impiego procedono  all'esame  congiunto,
per individuare possibili soluzioni, anche  mediante  indicazione  di
una o piu' sedi di  servizio  sul  territorio  nazionale  diverse  da
quelle richieste dagli interessati; 
    c) nel caso di coniuge destinato in sede di servizio  all'estero,
l'accoglimento dell'eventuale istanza di  ricongiungimento  familiare
dell'altro  coniuge  e'  subordinato  anche  al   superamento   delle
procedure concorsuali  eventualmente  previste  e  non  incide  sulla
durata dei rispettivi mandati; 
    d) nel caso di coniugi entrambi militari con figli  minori,  sono
garantite particolari tutele  nelle  modalita'  di  espletamento  del
servizio per evitare il contestuale impiego di entrambi i genitori in
attivita'  operative  continuative  fuori  dall'ordinaria   sede   di
servizio.»; 
  «Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie  intese  ad  estendere
l'istituto dell'aspettativa per  riduzione  di  quadri  al  personale
militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare,
escluso il Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e  dell'Aeronautica
militare).  -  1.  Sino  all'anno  2024  ovvero  al  diverso  termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31  dicembre
2012, n. 244,  il  personale  militare  non  dirigente  dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi  compreso  quello  di  cui
all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c),  d),  f)  e  g),  non
altrimenti  riassorbibile  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo
2209-quinquies,  qualora  abbia  maturato  i  requisiti   utili   per
l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e  si  trovi  nelle
condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, e'  collocato  in
aspettativa per riduzione  di  quadri,  indipendentemente  dal  grado
rivestito, dalla  Forza  armata,  dalla  categoria  e  dal  ruolo  di
appartenenza. 
  2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato in  aspettativa  per
riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianita'  anagrafica,
secondo il seguente ordine di priorita': 
    a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno; 
    b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno  di  scadenza  di  ciascuna
programmazione triennale di  cui  all'articolo  2209-quater,  per  il
personale a non piu' di due anni dal compimento dei  limiti  di  eta'
stabiliti per la cessazione dal servizio permanente. 
  3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri: 
    a) e' escluso  dalla  disponibilita'  all'eventuale  impiego  per
esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri; 
    b) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821; 
    c) e' escluso  dalle  procedure  di  avanzamento  che  comportano
l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente
con  decorrenza  successiva  al  collocamento  in   aspettativa   per
riduzione di quadri; 
    d) puo' permanere in tale posizione sino  al  raggiungimento  del
limite di  eta'  ordinamentale,  ovvero  fino  alla  maturazione  del
requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilita'
di riammissione in servizio e puo'  essere  collocato  in  ausiliaria
esclusivamente  a  seguito  di  cessazione  dal   servizio   per   il
raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il grado  rivestito  o
con le modalita' e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli
2229 e 2230.»; 
  «Art. 2209-octies (Disposizioni transitorie per la destinazione  di
quota parte dei risparmi derivanti dalla  progressiva  riduzione  del
personale militare). - 1. A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei
risparmi  derivanti  dalla  progressiva   riduzione   del   personale
militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n.  244,  e'  destinata  ad
alimentare  il  fondo  per  l'efficienza  dei  servizi  istituzionali
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5
per cento,  informato  il  Consiglio  centrale  della  rappresentanza
militare.»; 
    f) l'articolo 2215 e' abrogato; 
    g) all'articolo 2229, comma 1, le parole «dall'articolo 799» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2206-bis»; 
    h) all'articolo 2231-bis, comma 1, le  parole  «Per  il  triennio
2012-2014» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2019». 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il  testo  dell'articolo  2204  del  citato  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.  66come  modificato   dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 2204. Regime  transitorio  del  trattenimento  in
          servizio dei concorrenti - 1. Sino all'anno 2024 ovvero  al
          diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo  5,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2012,  n.  244,  il  periodo  di
          ferma  del   militare,   che   presenta   la   domanda   di
          partecipazione  ai  concorsi  per   volontario   in   ferma
          prefissata quadriennale, puo'  essere  prolungato,  con  il
          consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma  o  di
          rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al
          completamento  dell'iter  concorsuale,  nei  limiti   delle
          consistenze organiche previste  dal  decreto  del  Ministro
          della  difesa,  adottato  di  concerto   con   i   Ministri
          dell'economia   e   delle   finanze   e   della    pubblica
          amministrazione e innovazione, previsto dall'articolo 2207.
          ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  2207  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.  2207.  Adeguamento  degli  organici  -  1.  Sino
          all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi
          dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,  n.
          244,  le  dotazioni  organiche  del  personale   ufficiali,
          sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari
          in ferma prefissata e in rafferma  dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare  e  dell'Aeronautica  militare,  sono
          annualmente  determinate,  secondo   un   andamento   delle
          consistenze  del  personale  in   servizio   coerente   con
          l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli  582,  583  e
          584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui
          all'articolo  798-bis,  con  decreto  del  Ministro   della
          difesa, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  2208  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 2208. Carenze organiche  transitorie  -  1.  Sino
          all'anno 2015 ed entro i limiti delle  risorse  finanziarie
          disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali  carenze
          organiche in uno  dei  ruoli  del  personale  militare  non
          direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere
          devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in  aumento
          alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata
          e dello stesso personale militare non direttivo. 
              1-bis. Dall'anno 2016 e sino all'anno  2024  ovvero  al
          diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo  5,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2012,  n.  244,  ferma  restando
          l'entita' complessiva delle dotazioni organiche delle Forze
          armate, di cui all'articolo 2206-bis, la devoluzione  delle
          eventuali carenze organiche di cui al comma 1  puo'  essere
          effettuata anche a favore delle altre Forze armate.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  2229  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 2229.  Regime  transitorio  del  collocamento  in
          ausiliaria - 1. Fino al  31  dicembre  2020,  ai  fini  del
          progressivo conseguimento  dei  volumi  organici  stabiliti
          dall'articolo  2206-bis,  il  Ministro  della   difesa   ha
          facolta' di disporre il collocamento  in  ausiliaria  degli
          ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della
          Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano
          domanda e che si trovino a non  piu'  di  cinque  anni  dal
          limite di eta'. 
              2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata
          entro i limiti del contingente annuo massimo  di  personale
          di  ciascuna  categoria  indicata  dall'articolo   2230   e
          comunque nel limite delle risorse  disponibili  nell'ambito
          dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583 
              3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma  1  e'
          equiparato  a  tutti  gli   effetti   a   quello   per   il
          raggiungimento dei limiti di eta'.  Al  predetto  personale
          compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto  spettante,
          il trattamento pensionistico e l'indennita'  di  buonuscita
          che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse  rimasto  in
          servizio fino al limite di  eta',  compresi  gli  eventuali
          aumenti periodici e i passaggi di classe di  stipendio.  Al
          medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli  precedenti,  per  il  reimpiego  nell'ambito  del
          comune   o   della   provincia    di    residenza    presso
          l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 
              4. Le domande di cessazione dal servizio ai  sensi  del
          comma 1 devono  essere  presentate  all'amministrazione  di
          appartenenza, da parte del personale interessato, entro  il
          1 marzo di ciascun anno, e hanno validita' solo per  l'anno
          in  corso.  In  caso  di  accoglimento  della  domanda,  il
          personale e' collocato in ausiliaria a partire  dalla  data
          del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il
          personale, la cui  domanda  non  sia  stata  accolta  entro
          l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse modalita',  negli
          anni successivi. 
              5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di  personale,
          il numero di domande e' superiore al contingente di cui  al
          comma 2, viene collocato in  ausiliaria  l'ufficiale  o  il
          sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita'  di
          eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado. 
              6.  Fino  al  31  dicembre  2015,  il  collocamento  in
          ausiliaria   puo'    avvenire,    altresi',    a    domanda
          dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni  di
          servizio  effettivo.  Il  periodo  di  permanenza  in  tale
          posizione e' di 5 anni.». 
              - Il testo dell'articolo 2231-bis  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 2231-bis. Trasferimento  presso  altre  pubbliche
          amministrazioni - 1. Sino all'anno 2019 gli ufficiali  fino
          al  grado  di   tenente   colonnello   compreso   e   gradi
          corrispondenti  e  i  sottufficiali  dell'Esercito,   della
          Marina e dell'Aeronautica  possono  presentare  domanda  di
          trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. Il  trasferimento
          e'  condizionato  al  preventivo  parere   favorevole   del
          Ministero  della  difesa  e   all'accettazione   da   parte
          dell'amministrazione  di  destinazione  ed  e'  autorizzato
          secondo  le  modalita'  e   nei   limiti   delle   facolta'
          assunzionali  annuali   della   medesima   amministrazione,
          previsti   dalle   disposizioni   vigenti.   Al   personale
          trasferito, che viene inquadrato nell'area  funzionale  del
          personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione
          di  destinazione  sulla  base  di   apposite   tabelle   di
          equiparazione approvate  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze,  si  applica  il
          trattamento  giuridico  ed   economico,   compreso   quello
          accessorio,  previsto  nei  contratti  collettivi  per   il
          personale    non    dirigente    vigenti    nel    comparto
          dell'amministrazione  di   destinazione.   Alla   data   di
          assunzione  in   servizio   presso   l'amministrazione   di
          destinazione, il militare e'  collocato  in  congedo  nella
          posizione della riserva.».