Art. 5 
 
Disposizioni transitorie per la riduzione delle  dotazioni  organiche
  dei ruoli degli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
  militare, e dell'Aeronautica militare 
 
  1. Al libro nono del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2196, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2196-bis (Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali
dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso
termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della  legge  31
dicembre 2012, n. 244, per  la  partecipazione  ai  concorsi  per  il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui  all'articolo
655, riservati al  personale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro  della
difesa, di concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti se riguardano anche il Corpo delle  capitanerie  di  Porto,
possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata: 
    a) limiti di eta', comunque non superiori a 45 anni; 
    b) titoli di  studio  non  inferiori  al  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado; 
    c) estensione anche ai volontari in servizio permanente; 
    d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un  massimo
di 5 anni.»; 
    b) l'articolo 2223 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2223 (Regime transitorio per il collocamento  in  aspettativa
per riduzione di quadri). - 1. Fino all'anno 2015, se si  determinano
nei ruoli  eccedenze  non  riassorbibili  nei  gradi  di  generale  o
corrispondenti, e' collocato in aspettativa per riduzione  di  quadri
l'ufficiale generale o corrispondente piu'  anziano  in  grado  e,  a
parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. 
  2. Fino all'anno 2015, se il conferimento delle promozioni  annuali
determina, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto  alle
dotazioni organiche previste  dalla  tabella  4,  quadri  II  e  III,
allegata al presente  codice,  il  collocamento  in  aspettativa  per
riduzione quadri e' effettuato se le  eccedenze  non  possono  essere
assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per  i
ruoli dell'Arma dei carabinieri.»; 
    c) al titolo II, capo II, sezione IV, dopo l'articolo 2232, nella
parte VI, e' inserito il seguente: 
  «Art.  2232-bis  (Formazione  dei  quadri  di   avanzamento   degli
ufficiali. Regime transitorio). - 1. Fino all'anno 2015, in deroga  a
quanto stabilito dall'articolo 1067, comma 1, lettera b),  il  quadro
di avanzamento e' formato iscrivendovi: 
    a) per  l'avanzamento  a  scelta  degli  ufficiali  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ai  gradi
di generale o corrispondenti, gli  ufficiali  idonei,  in  ordine  di
ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente  a  quello  delle
promozioni da effettuare; 
    b) per l'avanzamento  a  scelta  degli  ufficiali  dell'Arma  dei
carabinieri: 
      1) ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli  ufficiali
idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei
posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; 
      2) ai gradi di generale di divisione e  di  generale  di  corpo
d'armata, gli ufficiali idonei, in  ordine  di  ruolo,  compresi  nel
numero  dei  posti  corrispondente  a  quello  delle  promozioni   da
effettuare.»; 
    d) all'articolo 2233: 
      1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«sino alla formazione delle  aliquote  per  le  promozioni  nell'anno
2016»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) alla lettera b), le parole «Il numero  di  ufficiali  da
includere annualmente in aliquota potra' essere aumentato o diminuito
per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30 per cento rispetto
a quello degli ufficiali inclusi  nell'aliquota  formata  per  l'anno
1998;» sono soppresse; 
        2.2) la lettera c) e' soppressa; 
    e) dopo l'articolo 2233, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2233-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare a decorrere dall'anno 2016). - 1. Dal 1° gennaio 2016 e sino
all'anno  2024  ovvero  al  diverso  termine   stabilito   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,  n.  244,  in
relazione  alla  determinazione  delle  dotazioni  organiche  di  cui
all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni  a  scelta
al grado superiore per ogni grado dei ruoli del  servizio  permanente
e' annualmente  fissato,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,
secondo i seguenti criteri: 
    a) qualora  il  numero  di  promozioni  annuali  stabilito  dalle
tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a  quello
fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento,  puo'  essere
conferito il numero  di  promozioni  previsto  dalle  citate  tabelle
allegate  al  regolamento,  fino  al  conseguimento  delle  dotazioni
organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata; 
    b) qualora  il  numero  di  promozioni  annuali  stabilito  dalle
tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a  quello
fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero  di
promozioni puo' essere aumentato nel limite  massimo  previsto  dalle
citate tabelle allegate al regolamento, fino al  conseguimento  delle
dotazioni organiche previste dal presente codice per  ciascuna  Forza
Armata; 
    c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi
dei  ruoli  unificati  potra'  essere  ripartito  tra  i   ruoli   di
provenienza  in  relazione  alla  composizione  delle   aliquote   di
valutazione e alle distinte graduatorie di merito.»; 
  «Art. 2233-ter (Regime transitorio dell'avanzamento dei  colonnelli
del ruolo normale del Corpo degli ingegneri). - 1. Fermi restando  le
dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale e il numero
di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente  codice,
sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto  dalla  tabella
1,  quadro  III,  allegata  al  presente  codice,  il  numero   delle
promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo
degli ingegneri  dell'Esercito  italiano  e'  pari  al  3  per  cento
dell'organico del grado di tenente  colonnello  del  medesimo  ruolo,
ridotto all'unita'.»; 
    f) dopo l'articolo 2236, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2236-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali
del ruolo normale del corpo dello stato maggiore della Marina). -  1.
Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione  al
grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello  del  ruolo
normale del Corpo di stato maggiore con anzianita'  2015,  i  periodi
minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i  seguenti:  3  anni  di
imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un  anno,  nel  grado
immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.»; 
    g) dopo l'articolo 2238, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2238-bis (Commissione superiore  d'avanzamento  della  Marina
Militare). - 1. Sino al 31 dicembre  2016,  continuano  a  far  parte
della commissione di cui all'articolo 1038 gli ammiragli  di  squadra
che sono o sono stati preposti al comando  in  capo  di  dipartimento
militare marittimo.»; 
  «Art. 2238-ter (Regime transitorio  per  i  generali  di  divisione
aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica). -  1.  Fino
all'inserimento in aliquota di valutazione dei generali di  divisione
aerea  del  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma  aeronautica  aventi
anzianita'  di  grado  2016,  per  la  formazione  dell'aliquota   di
valutazione per la promozione al grado di generale di  squadra  aerea
la permanenza minima nel grado e' fissata con  decreto  del  Ministro
della difesa in misura non inferiore a due anni.»; 
    h) l'articolo 2243 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2243 (Regime transitorio per le aliquote di  valutazione  dei
tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1.
Fino  all'inserimento  in  aliquota  di   valutazione   dei   tenenti
colonnelli  del  ruolo  normale  dell'Arma  dei  carabinieri   aventi
anzianita' di nomina a ufficiale uguale  o  anteriore  al  30  agosto
1994, le aliquote di  valutazione  per  la  promozione  al  grado  di
colonnello sono fissate annualmente con decreto  del  Ministro  della
difesa in modo da  includere,  oltre  agli  ufficiali  gia'  valutati
l'anno precedente e giudicati idonei e  non  iscritti  in  quadro,  i
tenenti colonnelli non ancora  valutati  che  abbiano  anzianita'  di
grado anche inferiore a quella stabilita dalla tabella 4,  quadro  I,
allegata al presente codice.»; 
    i) l'articolo 2244 e' abrogato; 
    l) dopo l'articolo 2250, e' inserito il seguente: 
  «Art.  2250-bis (Periodi  di  permanenza  minima  nel  grado  degli
ufficiali piloti di complemento  della  Marina  militare).  -  1.  Le
anzianita' di  grado  minime  previste  per  l'avanzamento  al  grado
superiore di cui all'articolo 1243, comma 3, lettera a), si applicano
agli ufficiali piloti di complemento della Marina militare a  partire
dagli ufficiali con anzianita' di grado da sottotenente  di  vascello
successiva al 1° gennaio 2004. ». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo 2233 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, gia' citato nelle note alle premesse,
          come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera  d),  del
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 2233. Regime transitorio  dell'avanzamento  degli
          ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina  militare  e
          dell'Aeronautica  militare  sino  alla   formazione   delle
          aliquote per  le  promozioni  nell'anno  2016  -  1.  Fermo
          restando le dotazioni organiche dei gradi di  colonnello  e
          di generale, nonche' il numero di  promozioni  annuali  nei
          vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti
          dal  presente   codice,   sino   al   2015,   con   decreto
          ministeriale: 
              a) il numero complessivo di promozioni da conferire  ai
          vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito  tra
          i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle
          aliquote di valutazione  e  alle  distinte  graduatorie  di
          merito; 
              b) in  fase  transitoria  le  aliquote  di  valutazione
          dovranno comprendere ufficiali  con  anzianita'  di  grado,
          crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in
          modo da consentire dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di
          valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei
          gradi previste dal presente codice.» 
              c). (soppressa).».