Art. 6 
 
Revisione della disciplina comune in materia di stato  giuridico  del
  personale delle  Forze  armate,  produttivita'  ed  efficienza  del
  servizio, misure di assistenza 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 911, comma 1, dopo le  parole  «in  aspettativa»,
sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le  esigenze  della
Forza armata di appartenenza,»; 
    b) all'articolo 923, comma 1, dopo la lettera m), e' inserita  la
seguente: 
  «m-bis) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda
nell'impiego civile, secondo le modalita' previste dal decreto di cui
all'articolo 930.»; 
    c)  all'articolo  929,  comma  2,  dopo  le   parole   «sanitario
definitivo», sono inserite le seguenti: «o dalla data di rinuncia  al
transito nell'impiego civile,  di  cui  all'articolo  923,  comma  1,
lettera m-bis)»; 
    d) all'articolo 976, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al termine della fase di formazione, la prima  assegnazione  di
sede di servizio del militare e' stabilita sulla base delle direttive
d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto  conto  dell'ordine  della
graduatoria di merito.»; 
    e) all'articolo 981, comma 1,  lettera  b),  dopo  le  parole  «e
successive modificazioni», sono inserite le seguenti: «, nel  limite,
per il personale di Esercito italiano, Marina  militare,  Aeronautica
militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni  organiche  previste
per  il  ruolo  e  il  grado,  vacanti  nella   sede   di   richiesta
destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto  previsto  da
tale  norma,  il  personale  dell'Esercito  italiano,  della   Marina
militare,  dell'Aeronautica  militare  e  dell'Arma  dei  carabinieri
interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale
o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse»; 
    f) all'articolo 1025, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  La  redazione  della  documentazione   caratteristica   e'
condotta attraverso l'informatizzazione dei dati e l'uso della  firma
digitale.»; 
    g) all'articolo 1506: 
      1) al comma 1, dopo la lettera h), e' inserita la seguente: 
  «h-bis) i permessi mensili retribuiti  previsti  dall'articolo  33,
comma 3, della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104.  In  costanza  di
riconoscimento del diritto a fruire di  tali  permessi,  il  militare
interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale
o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse;»; 
      2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Ai militari in  ferma  prefissata  dell'Esercito  italiano,
della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare   si   applica
l'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   13
settembre 2007, n. 171, fermo  restando  il  limite  temporale  della
ferma contratta. 
  1-ter Al personale in ferma dell'Arma dei  carabinieri  si  applica
l'articolo  31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
settembre 2007, n. 170.»; 
    h) dopo l'articolo 1805, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1805-bis (Fondo per la retribuzione della  produttivita'  del
personale militare transitato nelle  aree  funzionali  del  personale
civile del  Ministero  della  difesa).  -  1.  Per  ciascun  militare
nell'anno di transito nel ruolo del personale  civile  del  Ministero
della difesa, annualmente e per l'intero periodo  di  permanenza  del
militare transitato in detti  ruoli,  e'  versato  al  fondo  per  la
retribuzione della  produttivita'  del  personale  civile  stesso  un
importo corrispondente alla quota  media  pro  capite  delle  risorse
strutturali dei fondi  per  l'efficienza  dei  servizi  istituzionali
delle Forze armate comunque denominati. 
    i) l'articolo 1836 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1836 (Fondo casa). - 1. Al fine di agevolare  l'accesso  alla
concessione di mutui da parte di istituti di  credito  a  favore  del
personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la  costruzione
della prima casa, e' istituito, presso il Ministero della difesa,  un
fondo di garanzia denominato "fondo casa", alimentato dagli  introiti
derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello  Stato  delle  somme
trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone
di concessione degli alloggi di servizio, nella percentuale  prevista
dall'articolo 287, comma 2. La garanzia e' concessa nei limiti  delle
disponibilita' annuali del fondo. 
  2. Il fondo di cui  al  comma  1  costituisce  garanzia  di  ultima
istanza fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per
i mutui concessi ai sensi del presente  articolo.  A  tale  scopo  le
somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito conto  di  tesoreria.
In caso di escussione della garanzia il  Ministero  della  difesa  e'
autorizzato a esercitare il diritto  di  rivalsa  nei  confronti  del
dipendente. 
  3. Con decreto del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'
di gestione del fondo di cui al comma 1. 
  4. Le somme annualmente disponibili sul fondo di  cui  al  comma  1
vengono accantonate in relazione alle garanzie prestate.»; 
    l) dopo l'articolo 1837, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1837-bis (Assistenza in favore delle famiglie dei  militari).
- 1. I familiari dei militari  impiegati  in  attivita'  operative  o
addestrative  prolungate  possono  essere  autorizzati,  durante   il
periodo di assenza del congiunto,  ferme  le  esigenze  di  servizio,
nell'ambito delle risorse  disponibili  e  secondo  i  criteri  e  le
modalita'  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  ad
accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle
strutture sanitarie militari, a fruire  di  agevolazioni  previste  a
favore del congiunto nonche', nei casi di  necessita'  e  urgenza,  a
utilizzare   temporaneamente   infrastrutture,   servizi   e    mezzi
dell'amministrazione.». 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  testo  dell'articolo  911  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 911.  Dottorato  di  ricerca  -  1.  Il  militare
          ammesso ai corsi di dottorato di  ricerca  senza  borsa  di
          studio, o con rinuncia a questa, e' collocato a domanda  in
          aspettativa, compatibilmente con le  esigenze  della  Forza
          armata  di  appartenenza,   e   conserva   il   trattamento
          economico, previdenziale e di quiescenza  in  godimento  da
          parte dell'amministrazione. Si applica l'articolo  2  della
          legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni. » 
              -  Il  testo  dell'articolo  923  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 923  Cause  che  determinano  la  cessazione  del
          rapporto di  impiego  -  1.  Il  rapporto  di  impiego  del
          militare cessa per una delle seguenti cause: 
              a) eta'; 
              b) infermita'; 
              c) non idoneita' alle funzioni del grado; 
              d) scarso rendimento; 
              e) domanda; 
              f) d'autorita'; 
              g) applicazione delle norme sulla formazione; 
              h) transito nell'impiego civile; 
              i) perdita del grado; 
              l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898; 
              m) a seguito della perdita dello stato di militare,  ai
          sensi dell'articolo 622; 
              m-bis)  per  infermita',  a  seguito  di  rinuncia   al
          transito  a  domanda  nell'impiego   civile,   secondo   le
          modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 930. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  929  del  citato   decreto
          legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 929.  Infermita'  -  1.  Il  militare,  che  deve
          assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneita'
          specifici previsti dal capo II del titolo II del  libro  IV
          del  regolamento,   e   accertati   secondo   le   apposite
          metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente  ed
          e' collocato, a seconda dell'idoneita', in  congedo,  nella
          riserva o in congedo assoluto, quando: 
              a) e' divenuto  permanentemente  inidoneo  al  servizio
          incondizionato; 
              b) non ha riacquistato  l'idoneita'  allo  scadere  del
          periodo massimo di aspettativa per infermita' temporanea; 
              c) e' giudicato non idoneo al  servizio  incondizionato
          dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di
          aspettativa  e  gli  sono   state   concesse   le   licenze
          spettantegli. 
              2. Il provvedimento adottato in applicazione del  comma
          1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di  scadenza  del
          periodo   massimo   di    aspettativa    o    dalla    data
          dell'accertamento sanitario  definitivo  o  dalla  data  di
          rinuncia  al   transito   nell'impiego   civile,   di   cui
          all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis). ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  976  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 976. Nozione  -  1.  Al  termine  della  fase  di
          formazione, la prima assegnazione di sede di  servizio  del
          militare e' stabilita sulla base delle direttive  d'impiego
          di ciascuna Forza armata, tenuto  conto  dell'ordine  della
          graduatoria di merito. 
              2. Le  successive  assegnazioni  di  sede  di  servizio
          avvengono d'autorita' o a domanda. 
              3. Il cambiamento di  incarico  nella  stessa  sede  di
          servizio non  comporta  necessariamente  l'adozione  di  un
          provvedimento di trasferimento. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  981  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 981. Normativa  applicabile  -  1.  Al  personale
          militare, compatibilmente con il proprio stato,  continuano
          ad applicarsi le seguenti norme: 
              a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge  15  gennaio
          1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
          marzo 1991, n. 82; 
              b) articolo 33, comma 5, della legge 5  febbraio  1992,
          n. 104, e successive  modificazioni,  nel  limite,  per  il
          personale   di   Esercito   italiano,   Marina    militare,
          Aeronautica  militare  e  Arma   dei   carabinieri,   delle
          posizioni organiche previste  per  il  ruolo  e  il  grado,
          vacanti nella sede di richiesta destinazione.  In  costanza
          di riconoscimento del diritto previsto da  tale  norma,  il
          personale dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare,
          dell'Aeronautica  militare  e  dell'Arma  dei   carabinieri
          interessato non e'  impiegabile  in  operazioni  in  ambito
          internazionale o in  attivita'  addestrative  propedeutiche
          alle stesse; 
              c) articolo 78, comma 6,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267; 
              d) articolo 108 del  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159; 
              e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo  2001,  n.
          97. 
              2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad
          applicarsi le seguenti norme: 
              a) articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
              b)  articolo  33  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 15 luglio 1988, n. 574; 
              c) articoli 8 e 11 del decreto  legislativo  28  luglio
          1989, n. 271; 
              d) articolo 3 del decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.
          345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
          1991, n. 410; 
              e) articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556,  della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1025  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.  1025.  Documenti   caratteristici   -   1.   Gli
          ufficiali, i sottufficiali, i  graduati  e  i  militari  di
          truppa delle Forze armate  sono  sottoposti  a  valutazione
          mediante la compilazione di documenti caratteristici. 
              2. La valutazione si effettua per periodi non superiori
          all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento. 
              3. I documenti  caratteristici  sono  costituiti  dalla
          scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di
          comunicazione. 
              4. I documenti caratteristici dei  volontari  in  ferma
          prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di
          cui  all'articolo  691  del  regolamento,  anche   per   la
          partecipazione alle procedure per la rafferma. 
              4-bis. La redazione della documentazione caratteristica
          e' condotta attraverso l'informatizzazione dei dati e l'uso
          della firma digitale. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1506  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1506. Norma di salvaguardia  -  1.  Al  personale
          militare, con i  limiti  e  le  modalita'  stabiliti  nella
          presente sezione, sono riconosciuti  oltre  a  quanto  gia'
          previsto dal presente codice: 
              a) un periodo di licenza per  prestazioni  idrotermali,
          ai sensi dell'articolo 13, comma  4  del  decreto-legge  12
          settembre 1983,  n.  463,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; 
              b) un  periodo  di  licenza  per  protezione  sanitaria
          contro i  pericoli  delle  radiazioni  ionizzanti,  di  cui
          all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; 
              c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato
          di ricerca, di cui all'articolo 2  della  legge  13  agosto
          1984, n. 476, e successive modificazioni; 
              d)  il  congedo  straordinario  senza  assegni  per   i
          vincitori di borse di studio per la frequenza di  corsi  di
          perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per  lo
          svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per
          i corsi di perfezionamento all'estero, di cui  all'articolo
          6, comma  7  della  legge  30  novembre  1989,  n.  398,  e
          successive modificazioni; 
              e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego
          delle organizzazioni di  volontariato  nelle  attivita'  di
          pianificazione,   soccorso,   simulazione,   emergenza    e
          formazione  teorico-pratica,  di  cui  all'articolo  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
          194, e all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992,n.  162,
          e successive modificazioni; 
              f) i congedi per eventi e  cause  particolari,  di  cui
          all'articolo  4  della  legge  8  marzo  2000,  n.  53,   e
          successive modificazioni; 
              g) il congedo per la formazione, di cui all'articolo  5
          della legge 8 marzo 2000, n. 53; 
              h) i permessi e le licenze per mandato  elettorale,  di
          cui  all'articolo  1488  e  all'articolo  79  del   decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni; 
              h-bis)   i   permessi   mensili   retribuiti   previsti
          dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.
          104. In costanza di riconoscimento del diritto a fruire  di
          tali permessi, il militare interessato non  e'  impiegabile
          in operazioni  in  ambito  internazionale  o  in  attivita'
          addestrative propedeutiche alle stesse; 
              i) l'astensione dal lavoro per donazione di  sangue  ed
          emocomponenti, ai sensi  dell'articolo  1  della  legge  13
          luglio 1967, n. 584. 
              1-bis. Ai militari in  ferma  prefissata  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
          si applica l'articolo 13 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 13 settembre 2007, n.  171,  fermo  restando  il
          limite temporale della ferma contratta. 
              1-ter. Al personale in ferma dell'Arma dei  carabinieri
          si applica l'articolo 31 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 11 settembre 2007, n.170. ».