Art. 7 
 
Revisione  della  disciplina  in  materia  di   reclutamento,   stato
  giuridico, avanzamento e formazione  degli  ufficiali  delle  Forze
  armate 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 118, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al  comma  1
possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo  di
stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale,
ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali  A.N.;  per
il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanita';  per  il
Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari;  per
il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali  C.P.;  per  il  Corpo
degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S.»; 
    b) all'articolo 647, comma 1: 
      1) all'alinea, dopo le  parole  «capitanerie  di  porto»,  sono
inserite  le  seguenti:   «e   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per la parte di cui alla lettera  a)
del presente comma»; 
      2) alla lettera a), dopo le parole «ulteriori requisiti»,  sono
inserite le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento  nei
Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti
devono sostenere  una  specifica  prova  di  selezione  su  argomenti
attinenti  a  materie   indicate   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, superata la  quale,  ove  risultino
vincitori di concorso per  l'accesso  nelle  accademie,  acquisiscono
titolo all'ammissione  ai  corsi  di  laurea  magistrale  nei  limiti
numerici programmati a livello nazionale,  che  tengono  conto  delle
esigenze numeriche della Difesa»; 
    c) all'articolo 654, comma 1, le cifre  «11/10»  sono  sostituite
dalle seguenti: «7/5»; 
    d) all'articolo 655: 
      1) al comma 1, lettera a), numero 1), le  parole  «in  possesso
del» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso  di  un  titolo  di
studio non inferiore al»; 
      2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Gli ufficiali dei ruoli  speciali  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono  tratti  anche
dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi degli  articoli
726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.»; 
    e) all'articolo 658: 
      1) alla rubrica, le parole «dei Corpi sanitari» sono soppresse; 
      2) al comma 1: 
        2.1) le parole «del Corpo sanitario» sono soppresse; 
        2.2) la parola  «richiesti»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1»; 
    f) l'articolo 667 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 667 (Concorsi  straordinari).  - 1.  Possono  essere  banditi
concorsi  per  titoli  per  il  reclutamento  di  capitani  e   gradi
corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale  delle  Armi
di   fanteria,   cavalleria,   artiglieria,    genio,    trasmissioni
dell'Esercito  italiano,  nel  ruolo  speciale  del  Corpo  di  stato
maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie
di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica  e  nel
ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. 
  2. Ai concorsi di cui al comma  1,  nei  limiti  delle  vacanze  in
organico, possono partecipare, gli ufficiali di  complemento  di  cui
all'articolo 676, che siano in possesso dei requisiti prescritti  per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto,
alla data di scadenza dei termini  di  presentazione  della  domanda,
almeno undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della
ferma. 
  3. All'atto del transito  nei  ruoli  speciali,  ai  vincitori  dei
concorsi di cui al comma 1 e' applicata una detrazione di  anzianita'
di due  anni  senza  effetto  sul  trattamento  economico  percepito.
Effettuati gli  avanzamenti  ordinari  dell'anno  di  riferimento,  i
vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo,  con  l'anzianita'  di
grado rideterminata e, a  parita'  di  anzianita',  secondo  l'ordine
della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei  ruoli  speciali
aventi uguale o maggiore anzianita' di grado, ovvero dopo l'ufficiale
del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianita' di servizio. 
  4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali  con
i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto  le  ricostruzioni  di
carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento  in
servizio permanente. 
  5. I concorsi sono espletati secondo le modalita'  di  cui  di  cui
agli articoli 668 e 669. Nella graduatoria di merito e' attribuito un
punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito  nella  ferma
contratta all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o  ai
corsi per navigatori militari.»; 
    g) l'articolo 671 e' abrogato; 
    h) all'articolo 676: 
      1) alla rubrica, le parole «  nell'Aeronautica  militare»  sono
soppresse; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento  dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare,   dell'Aeronautica   militare   e
dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante corsi di pilotaggio
aereo o corsi per navigatori militari, previa sottoscrizione  di  una
ferma di anni dodici.»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali  piloti  e
navigatori di complemento determinato annualmente  con  la  legge  di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione  ai
risultati  conseguiti  nei  reclutamenti   pianificati   negli   anni
precedenti, su  richiesta  della  Forza  armata  interessata  possono
essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori
militari i giovani che non abbiano superato il  venticinquesimo  anno
di eta' alla data di emanazione del bando di concorso.»; 
    i) l'articolo 677 e' abrogato; 
    l) all'articolo 725: 
      1) al comma 1,  dopo  le  parole  «Per  i  sottotenenti»,  sono
inserite le seguenti: «e tenenti»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma   1   relative   alla
determinazione dell'anzianita' si applicano anche agli ufficiali  dei
ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario.»; 
      3) al comma 2: 
        3.1) al primo periodo, le  parole  «I  sottotenenti  che  non
superino per una sola volta uno dei due anni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino  per  una
sola volta uno degli anni»; 
        3.2) al secondo periodo,  le  parole  «I  sottotenenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1»; 
    m) all'articolo 726: 
      1) al comma 1, dopo le parole «i sottotenenti»,  sono  inserite
le seguenti: «e i tenenti»; 
      2) al comma 3, dopo le parole «Forza armata», sono inserite  le
seguenti: «, nonche' una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla
proroga concessa»; 
    n) all'articolo 729: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono conseguire il
diploma di  laurea  prescritto  e  completare  il  periodo  formativo
secondo le modalita' ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di
Forza armata.»; 
      2) al  comma  4,  dopo  le  parole  «dall'articolo  660»,  sono
inserite le seguenti: «e dall'articolo 1137-bis»; 
    o) all'articolo 734: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
corso di perfezionamento»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma  dei  carabinieri
completano   il   ciclo   formativo   frequentando   un   corso    di
perfezionamento della durata di un  anno,  regolato  dall'ordinamento
della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianita'
relativa e' rideterminata con decreto ministeriale, sulla base  della
graduatoria   stabilita   secondo   le   modalita'    previste    dal
regolamento.»; 
      3) al comma 2, secondo periodo, le parole «I  sottotenenti  che
superano il corso di applicazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o  il  corso  di
perfezionamento»; 
    p) all'articolo 735: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
di perfezionamento»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano  il  corso  di
perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi  a  ripeterlo  e
nella rideterminazione  dell'anzianita',  di  cui  all'articolo  734,
comma 1-bis, sono iscritti in ruolo  dopo  l'ultimo  dei  pari  grado
avente la stessa anzianita'.»; 
    q) all'articolo 743: 
      1) al comma 1, le parole «con il grado» sono  sostituite  dalle
seguenti: «con la qualifica»; 
      2) al comma 3, le parole  «sono  reintegrati  nel  grado»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono reintegrati nel ruolo di provenienza
con il grado»; 
      3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Nel caso di ammissione ai corsi di pilotaggio  aereo  o  ai
corsi per  navigatore  militare,  al  personale  reclutato  ai  sensi
dell'articolo 676, proveniente senza  soluzione  di  continuita'  dai
ruoli del complemento, dal  ruolo  dei  marescialli,  dal  ruolo  dei
sergenti ovvero  dai  volontari  di  truppa,  si  applica  l'articolo
1780.»; 
    r) all'articolo 755, comma 1, il primo periodo e' sostituito  dal
seguente:  «Il  corso  d'istituto  per  gli  ufficiali  in   servizio
permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e'  svolto  presso  la
Scuola ufficiali carabinieri dai maggiori e  tenenti  colonnelli  del
ruolo normale.»; 
    s) all'articolo 831: 
      1) al comma 6-bis: 
        1.1)  al  primo  periodo,  le  parole   «e   della   relativa
abilitazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  odontoiatria  e
protesi dentaria e delle relative abilitazioni»; 
        1.2) il secondo periodo e' soppresso; 
      2) dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «6-ter. Nei concorsi di cui al comma 6-bis,  nel  trasferimento  da
ruolo a ruolo si conserva l'anzianita' di grado posseduta  prima  del
trasferimento. L'ordine di precedenza e' determinato: 
    a) a parita' di anzianita' di grado, dall'eta'; 
    b) a parita' di eta', si  raffrontano  le  anzianita'  nei  gradi
inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parita'; 
    c) a parita' anche  delle  anzianita'  nei  gradi  inferiori,  e'
considerato piu' anziano chi ha maggiore servizio effettivo. 
  6-quater. I militari che transitano in un  ruolo  nel  quale  erano
stati gia' inquadrati in passato non possono  assumere  un'anzianita'
che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo piu'  favorevole
rispetto  a  quello  che  avrebbero  maturato  se   fossero   rimasti
continuativamente in detto ruolo;  il  rispetto  di  tale  ordine  di
precedenza  e'  assicurato  anche   attraverso   una   corrispondente
detrazione dell'anzianita' di grado.» 
    t)  all'articolo  833,  dopo  il  comma  1-bis,  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-ter. Gli  ufficiali,  limitatamente  ai  gradi  di  capitano  di
corvetta e capitano di fregata, appartenenti  al  ruolo  normale  del
Corpo di stato maggiore della Marina militare possono  transitare,  a
domanda, nel corrispondente  ruolo  speciale  nel  numero  e  con  le
modalita' stabiliti con decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno
ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere  di
ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6.»; 
    u) all'articolo 835, al comma 3, le  parole  «previo  superamento
del corso d'istituto,» e le parole «Coloro che non superino il  corso
permangono nel ruolo speciale.» sono soppresse; 
    v) all'articolo 906, comma 1, il  secondo  periodo,  comprese  le
lettere a) e b), e'  sostituito  dal  seguente:  «Se  si  determinano
eccedenze  in  piu'  ruoli  di  una  Forza  armata   non   totalmente
riassorbibili, e' collocato in aspettativa per  riduzione  di  quadri
l'ufficiale dei predetti ruoli  anagraficamente  piu'  anziano  e,  a
parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado.»; 
    z) all'articolo 907, comma  1,  dopo  le  parole  «dell'Arma  dei
carabinieri» sono inserite le seguenti: «, salvo un contingente  pari
al numero delle posizioni ricoperte presso  enti,  comandi  e  unita'
internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con
decreto annuale del Ministro della difesa,»; 
    aa) all'articolo 908, comma  1,  le  parole  «l'articolo  906  si
applica» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 906 e  907  si
applicano»; 
    bb) dopo l'articolo 988, e' inserito il seguente: 
  «Art. 988-bis (Richiami in servizio dalla riserva di  complemento).
- 1.  L'Ufficiale  nella  riserva  di  complemento,  previo  consenso
dell'interessato, puo' essere richiamato in servizio per le  esigenze
connesse  con  le  missioni  all'estero  ovvero  con   le   attivita'
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero, secondo le modalita' di cui all'articolo 987, purche' non
abbia superato il 56° anno di eta', se ufficiale superiore, e il  52°
anno di eta', se ufficiale inferiore.»; 
    cc) all'articolo 1038, comma 1, le  lettere  b),  c)  e  d)  sono
sostituite dalle seguenti: 
  «b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono  stati  preposti  al
comando in capo di  forze  navali  al  comando  scuole  della  Marina
militare o al comando logistico della Marina militare; 
  c) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo,  non  compreso
tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b); 
  d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio
di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle  lettere  b)  e
c); 
  e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente  al  corpo  di  stato
maggiore piu' elevato in grado, o  piu'  anziano  degli  altri  corpi
della Marina, se la valutazione  riguarda  ufficiali  del  rispettivo
corpo.»; 
    dd) all'articolo 1043, comma 1: 
      1) alla lettera b), dopo le parole «di vascello», sono inserite
le seguenti: «del Corpo di stato maggiore»; 
      2) alla lettera c), dopo le parole «di vascello», sono inserite
le seguenti: «degli altri corpi della Marina»; 
    ee) all'articolo 1053, i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    ff) all'articolo 1067: 
      1) al comma 1: 
        1.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali  idonei,  nell'ordine
della  graduatoria  di  merito,  compresi   nel   numero   di   posti
corrispondente a quello delle promozioni da effettuare,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 1072-bis»; 
        1.2) la lettera c) e' soppressa; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    gg) all'articolo 1071, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nell'avanzamento a scelta al  grado  di  maggiore  e  gradi
corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi  e  dei
Corpi   dell'Esercito   italiano,    della    Marina    militare    e
dell'Aeronautica militare il numero annuale di promozioni e'  fissato
in tante  unita'  quanti  sono  i  capitani  e  gradi  corrispondenti
inseriti   nell'aliquota   di   valutazione   e   giudicati    idonei
all'avanzamento.»; 
    hh) dopo l'articolo 1072, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1072-bis (Promozione  dei  tenenti  colonnelli  dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare,   dell'Aeronautica   militare   e
dell'Arma dei carabinieri).  -  1.  In  relazione  all'andamento  dei
ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle  1,
2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta  al
grado  di  colonnello  e  gradi  corrispondenti,  il   numero   delle
promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti
con almeno tredici  anni  di  anzianita'  nel  grado  e'  determinato
annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  per  il  Corpo  delle
capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza
armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a: 
    a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del
Corpo  di  stato  maggiore  della  Marina,  dei  naviganti  dell'Arma
aeronautica e dell'Arma dei carabinieri; 
    b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e
delle armi dell'Aeronautica militare; 
    c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del
Corpo del genio navale e del Corpo del genio aeronautico; 
    d) uno per i restanti ruoli  normali  e  speciali  dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica. 
  2. Se le  promozioni  previste  nell'anno  sono  pari  o  inferiori
all'unita', il decreto di cui al comma 1 puo' essere adottato solo in
casi eccezionali, opportunamente motivati.»; 
    ii) all'articolo 1076, comma 1: 
      1) dopo le parole «del decesso»,  sono  inserite  le  seguenti:
«ovvero dal giorno precedente  alla  data  di  rinuncia  al  transito
nell'impiego civile,  di  cui  all'articolo  923,  comma  1,  lettera
m-bis)»; 
      2)  le  parole  «nel  secondo  caso»,  sono  sostituite   dalle
seguenti: «nei restanti casi»; 
    ll)  all'articolo  1082,  comma  3,  dopo  le  parole  «causa  di
servizio», sono inserite le seguenti: «ovvero in caso di rinuncia  al
transito nell'impiego civile,  di  cui  all'articolo  923,  comma  1,
lettera m-bis), se l'infermita' che ha determinato la permanente  non
idoneita' risulta dipendente da causa di servizio»; 
    mm) all'articolo 1096, comma 6, le  parole  «del  Ministro  della
difesa», sono sostituite dalle seguenti: «adottato dal Ministro della
difesa su proposta del Capo di stato maggiore della  difesa,  sentito
il Capo di  stato  maggiore  di  Forza  armata,  e,  per  l'Arma  dei
carabinieri, su proposta del Comandante generale,  inoltrata  tramite
il Capo di stato maggiore della difesa»; 
    nn) dopo l'articolo 1137, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1137-bis (Mancato conseguimento del diploma di laurea). -  1.
Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore  che  non
conseguono il titolo di studio previsto dagli  ordinamenti  di  Forza
armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di  valutazione  per
l'avanzamento  al  grado   di   capitano   di   corvetta   transitano
d'autorita', anche in soprannumero per il solo anno del transito, nel
corrispondente  ruolo  speciale,  con  decorrenza  dal   1°   gennaio
dell'anno di  formazione  della  predetta  aliquota  di  valutazione,
mantenendo l'anzianita' di grado posseduta, e sono iscritti in  ruolo
prima dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado.»; 
    oo) all'articolo 1243, comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: 
      «a) se tenenti, cinque anni di anzianita' nel grado;»; 
    pp)  all'articolo  1268,  comma  1,   lettera   a),   le   parole
«medico-legale»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «di   medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare». 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  testo  dell'articolo  118  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  ,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.  118.  Corpi   della   Marina   militare   -   1.
          L'organizzazione della Marina militare e' suddivisa in: 
              a) Corpo di stato maggiore; 
              b) Corpo del genio navale; 
              c) Corpo delle armi navali; 
              d) Corpo sanitario militare marittimo; 
              e) Corpo di commissariato militare marittimo; 
              f) Corpo delle capitanerie di porto; 
              g) Corpo degli equipaggi militari marittimi. 
              2. Il Corpo delle  Capitanerie  di  porto  e'  trattato
          nella  sezione  II  del  presente  capo.  Il  Corpo   degli
          equipaggi   militari   marittimi    e'    costituito    dai
          sottufficiali, graduati e militari di truppa  della  Marina
          militare,  esclusi  gli   appartenenti   al   Corpo   delle
          capitanerie di porto. 
              2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi  di  cui
          al  comma  1  possono   essere   utilizzate   le   seguenti
          denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di
          vascello; per il Corpo del genio  navale,  ufficiali  G.N.;
          per il Corpo delle armi  navali,  ufficiali  A.N.;  per  il
          Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali  di  sanita';
          per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali
          commissari;  per  il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,
          ufficiali C.P.;  per  il  Corpo  degli  equipaggi  militari
          marittimi, ufficiali C.S. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  647  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.  647.  Norme  generali  sui  concorsi  -  1.  Con
          distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con
          il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  i
          concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto e
          con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
          ricerca per la parte di cui alla lettera  a)  del  presente
          comma, sono indicati per ciascuna Forza armata: 
              a) i titoli  di  studio  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado richiesti per l'ammissione ai  singoli  corsi
          delle accademie  militari,  nonche'  quelli  validi  per  i
          concorsi per la nomina a ufficiale in servizio  permanente,
          ed eventuali ulteriori requisiti, fermo restando  che,  per
          il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi  normali
          delle  accademie,  i  concorrenti  devono   sostenere   una
          specifica prova  di  selezione  su  argomenti  attinenti  a
          materie    indicate    dal    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, superata  la  quale,  ove
          risultino  vincitori  di  concorso  per   l'accesso   nelle
          accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai  corsi  di
          laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello
          nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della
          Difesa; 
              b) le tipologie  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
          concorsi, delle prove di esame  e  della  formazione  delle
          relative graduatorie di merito, prevedendo, se  necessario,
          programmi differenziati in relazione ai  titoli  di  studio
          richiesti; 
              c) la composizione delle commissioni esaminatrici. 
              2. Le riserve di posti previste da  leggi  speciali  in
          favore di particolari categorie di  cittadini  non  possono
          complessivamente  superare  un  terzo  dei  posti  messi  a
          concorso. 
              3.  Per  la  partecipazione  ai  concorsi   finalizzati
          all'immissione nei ruoli degli ufficiali non  si  applicano
          gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente  previsti  per
          l'ammissione ai pubblici impieghi.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  654  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 654. Condizioni per il reclutamento straordinario
          nei ruoli normali - 1. I concorsi di cui  all'articolo  652
          possono  essere  banditi  se  il  prevedibile  numero   dei
          frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno  il
          ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo,
          risulta inferiore a  7/5  del  numero  delle  promozioni  a
          scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo
          dalle norme del presente codice. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  655  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 655. Alimentazione dei ruoli speciali  -  1.  Gli
          ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano,  della
          Marina  militare   e   dell'Aeronautica   militare,   fatta
          eccezione per gli ufficiali del ruolo  naviganti  speciale,
          possono essere tratti: 
              a) per concorso per titoli ed esami  con  il  grado  di
          sottotenente: 
              1) prevalentemente dal personale appartenente al  ruolo
          dei marescialli, in possesso di un  titolo  di  studio  non
          inferiore al diploma di istruzione  secondaria  di  secondo
          grado, che non ha superato  il  34°  anno  di  eta'  e  che
          all'atto  dell'immissione  nel  ruolo  degli  ufficiali  ha
          almeno 5 anni di anzianita' nel  ruolo  di  provenienza  se
          reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera  a),
          ovvero 3 anni di anzianita' nel  ruolo  di  provenienza  se
          reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera b); 
              2) dagli  ufficiali  di  complemento  che  all'atto  di
          immissione  nel  ruolo  speciale  hanno  completato   senza
          demerito la ferma biennale e non hanno superato il 34° anno
          di eta'; 
              3) dal personale giudicato idoneo e non  vincitore  dei
          concorsi per la nomina a ufficiale in  servizio  permanente
          effettivo dei ruoli normali dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare e dell'Aeronautica militare e  che  non  ha
          superato il 32° anno di eta'; 
              4) dai frequentatori dei corsi normali delle  accademie
          militari che non hanno completato il  secondo  o  il  terzo
          anno  del  previsto  ciclo  formativo,  purche'  idonei  in
          attitudine militare; 
              5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del
          diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che,
          all'atto della presentazione della domanda al concorso, non
          ha superato il 34° anno di eta' e ha  maturato  almeno  tre
          anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza; 
              b) per concorso per  titoli  ed  esami,  con  il  grado
          rivestito,  dagli  ufficiali  inferiori  delle   forze   di
          completamento che hanno aderito ai richiami in servizio per
          le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero
          sono  impiegati  in  attivita'  addestrative,  operative  e
          logistiche sia sul territorio nazionale  sia  all'estero  e
          che non hanno superato il 40° anno d'eta'; 
              c) per concorso  per  titoli  ed  esami  con  il  grado
          rivestito dagli ufficiali in  ferma  prefissata  che  hanno
          completato un anno di servizio complessivo; 
              d) a domanda, mantenendo il grado,  l'anzianita'  e  la
          ferma   precedentemente    contratta,    dagli    ufficiali
          frequentatori dei corsi normali  delle  accademie  militari
          che non  hanno  completato  il  previsto  ciclo  formativo,
          previo  parere  favorevole  della  competente   commissione
          ordinaria di avanzamento che indica il ruolo  di  transito,
          valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la
          situazione organica dei ruoli. 
              2.  Gli  ufficiali   del   ruolo   naviganti   speciale
          dell'Aeronautica militare, nonche' gli ufficiali piloti dei
          ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della  Marina  e
          del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti: 
              a) per concorso per titoli ed esami, con  il  grado  di
          sottotenente: 
              1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo
          dei marescialli,  reclutato  ai  sensi  dell'articolo  679,
          comma 1, lettera a),  previo  superamento  del  concorso  e
          successivo corso finalizzato al conseguimento del  brevetto
          di pilota o navigatore militare, che  non  ha  superato  il
          ventiseiesimo anno di eta'; 
              2) dagli ufficiali di complemento del ruolo  naviganti,
          del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo  delle
          capitanerie di porto muniti di  brevetto  di  pilota  o  di
          navigatore militare che non hanno superato il  ventottesimo
          anno di eta' e hanno almeno due anni di servizio; 
              b)  d'autorita',   previo   parere   della   competente
          commissione ordinaria di avanzamento, dagli  ufficiali  del
          ruolo naviganti normale  che,  non  avendo  completato  gli
          studi dell'ultimo anno di  corso,  conseguono  comunque  il
          brevetto di pilota o di  navigatore  militare.  Gli  stessi
          mantengono la ferma precedentemente contratta. 
              3.  Gli  ufficiali  di  complemento  e   il   personale
          appartenente al ruolo dei marescialli  possono  partecipare
          ai concorsi di  cui  al  comma  1  limitatamente  a  quelli
          concernenti il corpo  o  il  ruolo  o  la  categoria  o  la
          specialita' di appartenenza. Con decreto del Ministro della
          difesa sono definite le corrispondenze  occorrenti  per  la
          partecipazione ai precedenti concorsi. 
              4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di
          merito dei  concorsi  di  cui  al  comma  1  sono  nominati
          sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo. 
              5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1,  lettere
          b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado
          dello stesso ruolo. 
              5-bis. Gli ufficiali dei ruoli  speciali  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
          sono tratti anche  dagli  ufficiali  dei  rispettivi  ruoli
          normali ai sensi degli articoli 726, 728,  729,  732,  833,
          comma 1-ter, 1100 e 1137-bis. ». 
              - Il testo dell'articolo 658 del decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente: 
              «Art.  658.  Alimentazione  straordinaria   dei   ruoli
          speciali - 1. Sulla base delle esigenze di  ciascuna  Forza
          armata, se nei  rispettivi  ruoli  speciali  non  risultano
          ricoperte particolari posizioni organiche,  possono  essere
          indetti annualmente concorsi  straordinari  per  titoli  ed
          esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli  da
          trarre dai giovani che non hanno superato il  32°  anno  di
          eta' alla data indicata dal bando di  concorso  e  sono  in
          possesso di uno dei diplomi di  laurea  previsti  ai  sensi
          dell'articolo 647, comma 1. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  676  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 676. Reclutamento - 1.  Gli  ufficiali  piloti  e
          navigatori di  complemento  dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma  dei
          carabinieri sono reclutati  mediante  corsi  di  pilotaggio
          aereo   o   corsi   per   navigatori    militari,    previa
          sottoscrizione di una ferma di anni dodici. 
              2. I requisiti per essere  ammessi  ai  suddetti  corsi
          sono i seguenti: 
              a) non aver superato il ventitreesimo anno di eta'; 
              b)  aver  conseguito  un  diploma   di   istituito   di
          istruzione secondaria di secondo grado; 
              c) possedere le qualita' fisiche e  psico-attitudinali,
          accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare,
          necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita'
          di piloti militari o di navigatori militari. 
              2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali
          piloti e navigatori di complemento determinato  annualmente
          con la legge di approvazione  del  bilancio  di  previsione
          dello Stato,  in  relazione  ai  risultati  conseguiti  nei
          reclutamenti  pianificati   negli   anni   precedenti,   su
          richiesta della Forza  armata  interessata  possono  essere
          ammessi ai  corsi  di  pilotaggio  aereo  o  ai  corsi  per
          navigatori militari i giovani che non abbiano  superato  il
          venticinquesimo anno di eta' alla data  di  emanazione  del
          bando di concorso. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  725  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.  725.  Corso  di  applicazione   -   1.   Per   i
          sottotenenti e tenenti dei ruoli  normali,  delle  Armi  di
          fanteria, cavalleria, artiglieria,  genio  e  trasmissioni,
          dell'Arma dei trasporti e dei  materiali  e  del  Corpo  di
          commissariato  che  superino  i  corsi  delle   scuole   di
          applicazione, il nuovo ordine di anzianita' e' determinato,
          con  decreto  ministeriale,  in   base   alla   graduatoria
          stabilita secondo le norme previste nel regolamento. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative  alla
          determinazione  dell'anzianita'  si  applicano  anche  agli
          ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del
          Corpo sanitario. 
              2. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per
          una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per
          essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se  lo  superano,
          sono promossi con l'anzianita'  attribuita  agli  ufficiali
          unitamente ai quali hanno superato il predetto  corso.  Gli
          ufficiali di cui al  comma  1  che  superino  il  corso  di
          applicazione   con   ritardo   per   motivi   di   servizio
          riconosciuti con  determinazione  ministeriale  ovvero  per
          motivi di salute, sono iscritti in ruolo  al  posto  che  a
          essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro
          turno. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  726  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.   726.   Mancato   superamento   del   corso   di
          applicazione  -   1.   Fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 660,  i  sottotenenti  e  i  tenenti  di  cui
          all'articolo 725, comma 1, che  non  superano  i  corsi  di
          applicazione per essi prescritti e ottengono a  domanda  di
          permanere in servizio permanente, ai sensi  dell'  articolo
          655,  comma  1,  lettera  d),  sono  trasferiti,  anche  in
          soprannumero, nei ruoli speciali e sono  iscritti  in  tali
          ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita'
          assoluta. 
              2. Gli ufficiali dei  ruoli  normali  del  Corpo  degli
          ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il
          ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della
          laurea, possono ottenere con  determinazione  ministeriale,
          su proposta delle autorita' gerarchiche, la proroga fino  a
          un massimo di due anni accademici. Se completano  il  ciclo
          di studi universitari entro la proroga concessa,  subiscono
          una detrazione di anzianita' nel ruolo  pari  alla  proroga
          concessa. 
              3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non  conseguono
          il diploma  di  laurea  nei  limiti  di  tempo  prescritti,
          compresa l'eventuale proroga, si applicano le  disposizioni
          di cui al  comma  1,  con  destinazione  a  uno  dei  ruoli
          speciali esistenti,  individuati  secondo  le  esigenze  di
          Forza armata, nonche'  una  detrazione  di  anzianita'  nel
          ruolo pari alla proroga concessa. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  729  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 729. Conseguimento del diploma di laurea da parte
          dei  subalterni  dei  ruoli  normali  -  1.  Gli  ufficiali
          subalterni dei ruoli normali devono conseguire  il  diploma
          di laurea prescritto  e  completare  il  periodo  formativo
          secondo  le  modalita'  ed  entro   il   periodo   definiti
          dall'ordinamento di Forza armata. 
              2. Gli ufficiali dei ruoli  normali,  per  i  quali  e'
          previsto  il  completamento  dell'iter  di   studi   presso
          strutture  universitarie,  che  non  hanno  conseguito   il
          diploma di  laurea  entro  il  periodo  prescritto  possono
          avanzare  circostanziata  domanda  intesa  a  ottenere  una
          proroga  di   durata   non   superiore   a   dodici   mesi.
          L'amministrazione ha facolta'  di  accogliere  le  domande,
          previo esame, da parte di una apposita commissione nominata
          con decreto ministeriale, del curriculum di studi  e  degli
          elementi  desunti  dalla  documentazione  valutativa.   Gli
          ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata  superiore
          a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti
          in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado  del  corso  cui  sono
          aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 
              3. Gli ufficiali che conseguono il  diploma  di  laurea
          con ritardo per motivi di servizio o per motivi  di  salute
          riconosciuti con determinazione ministeriale sono  iscritti
          in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero
          conseguito nei tempi previsti. 
              4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  660  e
          dall'articolo 1137-bis, gli ufficiali, che  non  conseguono
          la laurea nel periodo  prescritto  o  che  non  sono  stati
          ammessi al periodo di proroga, possono  essere  trasferiti,
          anche in soprannumero,  con  il  proprio  grado  e  con  la
          propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi
          in applicazione di  quanto  previsto  dall'  articolo  655,
          comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli  dopo
          i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 
              5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali  e'
          stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine
          di  anzianita'   il   giorno   precedente   al   compimento
          dell'anzianita' minima prevista  dal  presente  codice  per
          l'avanzamento al grado superiore,  in  base  all'attitudine
          professionale e al  rendimento  in  servizio  valutati  per
          ciascun   ufficiale   dalla   commissione   ordinaria    di
          avanzamento.  Con  apposito   decreto   ministeriale   sono
          stabilite le modalita' della predetta valutazione. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  734  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.  734.  Corso   di   applicazione   e   corso   di
          perfezionamento - 1. Per i sottotenenti del  ruolo  normale
          dell'Arma  dei  carabinieri  che  superano   i   corsi   di
          applicazione il nuovo ordine di anzianita' e'  determinato,
          con  decreto  ministeriale,  in   base   alla   graduatoria
          stabilita secondo le norme previste dal regolamento. 
              1-bis. Gli ufficiali del ruolo  normale  dell'Arma  dei
          carabinieri completano il ciclo formativo  frequentando  un
          corso di perfezionamento della durata di un anno,  regolato
          dall'ordinamento della  Scuola  ufficiali  carabinieri,  al
          termine del quale l'anzianita'  relativa  e'  rideterminata
          con decreto  ministeriale,  sulla  base  della  graduatoria
          stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento. 
              2. I sottotenenti che non superano per una  sola  volta
          uno dei  due  anni  del  corso  di  applicazione  per  essi
          previsto sono ammessi a ripeterlo e  se  lo  superano  sono
          promossi  con  l'anzianita'   attribuita   agli   ufficiali
          unitamente ai quali hanno superato il predetto  corso.  Gli
          ufficiali che superano il corso di applicazione o il  corso
          di perfezionamento  con  ritardo  per  motivi  di  servizio
          riconosciuti con  determinazione  ministeriale  ovvero  per
          motivi di salute, sono iscritti in ruolo  al  posto  che  a
          essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro
          turno. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  735  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.   735.   Mancato   superamento   dei   corsi   di
          applicazione e di perfezionamento - 1. I  sottotenenti  del
          ruolo normale che non superano il corso di applicazione per
          essi prescritto: 
              a)  sono  trasferiti  nel  ruolo  speciale,  anche   in
          eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda  e
          previo parere favorevole  della  commissione  ordinaria  di
          avanzamento; 
              b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo  il  grado,
          l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta,  dopo  i
          pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta; 
              c) se non presentano domanda o non ottengono il  parere
          favorevole  della   commissione   ordinaria   d'avanzamento
          previsto alla lettera a), sono  collocati  nella  categoria
          del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta. 
              1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano  il
          corso di  perfezionamento  per  essi  prescritto  non  sono
          ammessi    a    ripeterlo    e    nella    rideterminazione
          dell'anzianita', di cui all'articolo 734, comma 1-bis, sono
          iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari  grado  avente  la
          stessa anzianita'. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  743  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 743. Corsi di pilotaggio e di navigatore -  1.  I
          giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di
          navigatore,  sono  assunti  con  la  qualifica  di  allievo
          ufficiale di complemento per  compiere  la  ferma  di  anni
          dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti. 
              2. Essi sono promossi caporali e  gradi  corrispondenti
          dopo un primo periodo di istruzione  della  durata  di  tre
          mesi e  sergenti  e  gradi  corrispondenti  di  complemento
          all'atto  del  conseguimento  del  brevetto  di  pilota  di
          aeroplano. 
              3. Gli ufficiali  di  complemento  e  i  sottufficiali,
          ammessi ai corsi di pilotaggio o ai  corsi  di  navigatore,
          assumono la qualifica di allievo ufficiale. Se essi vengono
          dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di  navigatore,
          sono reintegrati nel ruolo  di  provenienza  con  il  grado
          originariamente posseduto e il  periodo  di  frequenza  dei
          corsi medesimi e' computato ai  fini  della  anzianita'  di
          grado. 
              3-bis. Nel caso di ammissione ai  corsi  di  pilotaggio
          aereo o ai corsi  per  navigatore  militare,  al  personale
          reclutato ai sensi  dell'articolo  676,  proveniente  senza
          soluzione di continuita' dai  ruoli  del  complemento,  dal
          ruolo dei marescialli, dal ruolo dei  sergenti  ovvero  dai
          volontari di truppa, si applica l'articolo 1780. ». 
              - Il testo dell'articolo 755 del decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente: 
              «Art. 755. Corso d'istituto - 1.  Il  corso  d'istituto
          per  gli  ufficiali  in   servizio   permanente   effettivo
          dell'Arma  dei  carabinieri  e'  svolto  presso  la  Scuola
          ufficiali carabinieri dai maggiori e tenenti colonnelli del
          ruolo  normale.  Il  corso  tende   all'affinamento   della
          preparazione culturale, giuridica  e  tecnico-professionale
          dei  frequentatori,  anche  attraverso  l'acquisizione   di
          competenze e abilita' per l'assolvimento delle funzioni nel
          successivo sviluppo di carriera. 
              2. Le conoscenze e le capacita'  acquisite  nonche'  le
          potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di
          specifiche valutazioni. Il corso si conclude con  un  esame
          sostenuto davanti ad  apposita  commissione,  nominata  dal
          Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio
          di fine corso, determinato sulla base delle  valutazioni  e
          dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati
          dal Comandante generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  sono
          comunicati  agli  interessati  e  pubblicati  nel  Giornale
          ufficiale del Ministero della difesa. 
              3.  Nel  regolamento  sono  stabilite  la  durata,   le
          modalita' di ammissione, di svolgimento, di  frequenza,  di
          rinvio,  di  valutazione  dei  frequentatori,  nonche'   le
          modalita' di funzionamento  della  commissione  di  cui  al
          comma 2. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  831  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 831. Concorsi per  i  ruoli  normali  e  i  ruoli
          speciali - 1. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di
          bandire concorsi per titoli ed esami per  il  transito  dei
          tenenti   e   dei   capitani   dei   ruoli   speciali   nei
          corrispondenti ruoli normali,  se  dopo  le  immissioni  in
          ruolo e le promozioni annuali al grado  superiore  esistono
          vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori  del  ruolo
          normale. 
              2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare  i
          tenenti e i capitani che alla data di  scadenza  del  bando
          hanno: 
              a) un'eta' non superiore a 41 anni; 
              b) conseguito il diploma di laurea specialistica; 
              c) riportato negli ultimi tre anni  una  qualifica  non
          inferiore a «eccellente». 
              3. I tenenti e i capitani trasferiti per  concorso  nei
          ruoli normali  conservano  l'anzianita'  posseduta  e  sono
          iscritti in  ruolo  dopo  l'ultimo  pari  grado  avente  la
          medesima anzianita' di grado. 
              4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano
          che non hanno partecipato o superato i concorsi di  cui  al
          comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per  titoli
          ed  esami,  al  corso  di  stato  maggiore.  Gli  ufficiali
          transitati nei ruoli speciali, perche' non  hanno  superato
          il corso di applicazione o perche' non hanno conseguito  il
          diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota
          di valutazione al grado di maggiore, non  sono  ammessi  al
          corso di stato maggiore, ancorche' in possesso del  diploma
          di laurea. 
              5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare  i
          capitani che alla data di scadenza del bando hanno: 
              a) un'eta' non superiore a 41 anni; 
              b) conseguito il diploma di laurea specialistica; 
              c) espletato i periodi di  comando  o  di  attribuzioni
          specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali; 
              d) riportato negli ultimi tre anni  una  qualifica  non
          inferiore a «eccellente». 
              6. I capitani di cui al comma 4 che superano  il  corso
          di  stato  maggiore  sono  iscritti   nel   ruolo   normale
          corrispondente a quello di provenienza con l'anzianita'  di
          grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima
          anzianita' di grado.  Coloro  che  non  superano  il  corso
          permangono nel ruolo speciale. 
              6-bis. In presenza di vacanze  organiche  nei  relativi
          gradi  dei  ruoli  normali  ovvero   speciali   del   Corpo
          sanitario, su richiesta della Forza armata  interessata  e'
          consentito, mediante  concorso  per  titoli  ed  esami,  il
          transito nel rispettivo ruolo normale ovvero  speciale  del
          Corpo sanitario degli ufficiali di grado  non  superiore  a
          tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa
          Forza armata,  in  possesso,  per  il  transito  nel  ruolo
          normale, di una delle lauree e della relativa  abilitazione
          all'esercizio della  professione  previste  per  il  citato
          ruolo ovvero, per il transito  nel  ruolo  speciale,  della
          laurea in psicologia o odontoiatria e  protesi  dentaria  e
          delle    relative    abilitazioni    all'esercizio    della
          professione. 
              6-ter.  Nei  concorsi  di  cui  al  comma  6-bis,   nel
          trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianita'  di
          grado  posseduta  prima  del  trasferimento.  L'ordine   di
          precedenza e' determinato: 
              a) a parita' di anzianita' di grado, dall'eta'; 
              b) a parita' di eta', si raffrontano le anzianita'  nei
          gradi inferiori, fino a quello  in  cui  non  si  riscontra
          parita'; 
              c)  a  parita'  anche  delle   anzianita'   nei   gradi
          inferiori, e' considerato  piu'  anziano  chi  ha  maggiore
          servizio effettivo. 
              6-quater. I militari che transitano  in  un  ruolo  nel
          quale erano stati gia' inquadrati in  passato  non  possono
          assumere un'anzianita' che comporti un ordine di precedenza
          nel nuovo ruolo  piu'  favorevole  rispetto  a  quello  che
          avrebbero maturato se fossero rimasti continuativamente  in
          detto ruolo; il rispetto di tale ordine  di  precedenza  e'
          assicurato anche attraverso una  corrispondente  detrazione
          dell'anzianita' di grado. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  833  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 833. Transiti dal ruolo normale al ruolo speciale
          -  1.  Gli  ufficiali  del  ruolo  normale  delle  Armi  di
          fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio,   trasmissioni
          dell'Esercito italiano possono transitare, a  domanda,  nel
          ruolo  speciale  delle  Armi   di   fanteria,   cavalleria,
          artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di
          capitano, maggiore e tenente colonnello, nel numero  e  con
          le modalita' stabilite con decreto ministeriale. 
              1-bis.  Gli  ufficiali  fino  al   grado   di   tenente
          colonnello appartenenti  ai  ruoli  normali  dell'Arma  dei
          trasporti e dei materiali  e  del  Corpo  di  commissariato
          dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi
          ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e  dei  materiali  e
          del Corpo di commissariato, nel numero e con  le  modalita'
          stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2,
          3, 4, 5 e 6. 
              1-ter.  Gli  ufficiali,  limitatamente  ai   gradi   di
          capitano di corvetta e capitano di fregata, appartenenti al
          ruolo normale del Corpo  di  stato  maggiore  della  Marina
          militare possono transitare, a domanda, nel  corrispondente
          ruolo speciale nel numero e con le modalita' stabiliti  con
          decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno  ottenuto  il
          trasferimento nel ruolo speciale non  possono  chiedere  di
          ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2,  3,
          4 e 6. 
              2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione  di
          stato e l'anzianita' di grado posseduta e assumono, se piu'
          favorevole, un'anzianita' di un giorno precedente a  quella
          del pari grado del ruolo speciale o a  esaurimento  che  ha
          uguale o minore anzianita' di nomina a ufficiale. 
              3.  L'ordine  di  iscrizione  in  ruolo  dei   predetti
          ufficiali e' stabilito in base all' articolo 797, commi 2 e
          3. 
              4. Non e' ammesso il transito nel ruolo speciale  degli
          ufficiali  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  Istituto
          superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo
          751. 
              5. Gli ufficiali che hanno  ottenuto  il  trasferimento
          nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel
          ruolo  normale  ne'  di  partecipare  al  Corso  di   stato
          maggiore. 
              6. Se il numero di  domande  supera  gli  organici  dei
          singoli gradi si procede  alla  formazione  di  graduatorie
          distinte per  gradi,  sulla  base  dei  requisiti  previsti
          dall'articolo 1058.  A  parita'  di  merito  la  precedenza
          spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e,  a
          parita' di grado, al piu' anziano in ruolo. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  835  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 835. Transito dal ruolo speciale al ruolo normale
          - 1. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di  bandire
          concorsi per titoli ed esami  per  il  transito  nel  ruolo
          normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre
          dell'anno in cui e' bandito il concorso, hanno: 
              a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado; 
              b) eta' non superiore a trentotto anni; 
              c) conseguito il diploma di laurea; 
              d)  riportato  nell'ultimo  biennio  la  qualifica   di
          «eccellente». 
              2. Il numero massimo dei posti da  mettere  a  concorso
          per ciascuna delle anzianita' indicate al comma 1,  lettera
          a), non  puo'  eccedere  la  differenza  esistente  tra  un
          tredicesimo dell'organico  degli  ufficiali  inferiori  del
          ruolo normale e il numero dei capitani dello  stesso  ruolo
          aventi la medesima anzianita' di grado. 
              3. L'Amministrazione della difesa ha altresi'  facolta'
          di bandire concorsi per titoli per il  transito  nel  ruolo
          normale, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del
          ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) risultati idonei e iscritti in quadro  d'avanzamento
          per l'anno in cui e' bandito il concorso; 
              b) in possesso di diploma di laurea; 
              c) classificati «eccellente» negli ultimi 3 anni. 
              4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1,  2  e  3
          sono trasferiti nel ruolo normale con anzianita'  di  grado
          assoluta  rideterminata  al  giorno  successivo  a   quella
          dell'ultimo dei pari grado del ruolo 
              normale avente  il  medesimo  anno  di  decorrenza  nel
          grado. 
              5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai  commi
          1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perche'  non
          hanno superato il corso di applicazione o perche' non hanno
          conseguito il  diploma  di  laurea  entro  il  31  dicembre
          dell'anno di nomina a capitano o  in  quanto  transitati  a
          domanda ai sensi dell'articolo 836. 
              6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati  nel
          ruolo  normale  ai  sensi  del   presente   articolo   sono
          considerati validi i  periodi  di  comando  e  di  servizio
          prestati nel ruolo di provenienza. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  906  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 906. Riduzione dei quadri per eccedenze  in  piu'
          ruoli - 1. Se  il  conferimento  delle  promozioni  annuali
          determina, nel grado di colonnello  o  di  generale  di  un
          determinato  ruolo,  eccedenze   rispetto   agli   organici
          previsti dal presente codice, salvo un contingente pari  al
          numero delle posizioni ricoperte  presso  enti,  comandi  e
          unita' internazionali ai sensi  degli  articoli  35,  36  e
          1808, individuato con decreto annuale  del  Ministro  della
          difesa e salvo  quanto  disposto  dall'  articolo  908,  il
          collocamento in aspettativa  per  riduzione  di  quadri  e'
          effettuato  se  la  predetta  eccedenza  non  puo'   essere
          assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate
          per  ogni  Forza  armata  dal  presente   codice.   Se   si
          determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non
          totalmente riassorbibili, e' collocato in  aspettativa  per
          riduzione  di  quadri  l'ufficiale   dei   predetti   ruoli
          anagraficamente  piu'  anziano  e,  a  parita'   di   eta',
          l'ufficiale meno anziano nel grado. 
              2. Il collocamento in  aspettativa  per  riduzione  dei
          quadri di cui  al  comma  1  e'  disposto  al  31  dicembre
          dell'anno di riferimento. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  907  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 907. Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli
          speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri - 1.
          Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero  massimo
          degli organici nei gradi di generale e di  colonnello,  dei
          ruoli   speciale   e   tecnico-logistico   dell'Arma    dei
          carabinieri, salvo un  contingente  pari  al  numero  delle
          posizioni  ricoperte  presso   enti,   comandi   e   unita'
          internazionali ai sensi  degli  articoli  35,  36  e  1808,
          individuato con decreto annuale del Ministro della  difesa,
          sono eliminate  con  il  collocamento  in  aspettativa  per
          riduzione di quadri  dell'ufficiale  del  rispettivo  ruolo
          anagraficamente  piu'  anziano  e,  a  parita'   di   eta',
          dell'ufficiale meno anziano nel grado. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  908  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 908. Ipotesi speciale di riduzione dei  quadri  -
          1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo,  nei
          gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore  non
          si effettuano tutti gli anni, gli articoli  906  e  907  si
          applicano solo negli anni in cui  si  forma  il  quadro  di
          avanzamento. Gli ufficiali  che  sono  stati  iscritti  nel
          predetto quadro non sono computati nel numero  massimo  del
          grado di appartenenza fino alla promozione. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1038  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1038. Commissione superiore di avanzamento  della
          Marina  militare  -  1.   La   commissione   superiore   di
          avanzamento della Marina militare e' composta: 
              a) dal Capo di stato maggiore della Marina; 
              b) dagli ammiragli di squadra che  sono  o  sono  stati
          preposti al comando in capo  di  forze  navali  al  comando
          scuole della Marina militare o al comando  logistico  della
          Marina militare; 
              c) dall'ammiraglio di squadra piu'  anziano  in  ruolo,
          non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b); 
              d)  dal  Sottocapo  di  stato  maggiore  della  Marina,
          qualora  ammiraglio  di  squadra  non  compreso   tra   gli
          ammiragli di cui alle lettere b) e c); 
              e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al  corpo
          di stato maggiore piu' elevato in  grado,  o  piu'  anziano
          degli altri corpi della Marina, se la valutazione  riguarda
          ufficiali del rispettivo corpo. 
              2. Assume la presidenza della commissione superiore  di
          avanzamento il Capo di stato maggiore della  Marina  o,  in
          caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o
          grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita'  di
          anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1043  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1043. Commissione ordinaria di avanzamento  della
          Marina  militare  -  1.   La   commissione   ordinaria   di
          avanzamento della Marina militare e' composta: 
              a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede; 
              b)  da  quattro  ufficiali  ammiragli  o  capitani   di
          vascello del Corpo di stato maggiore; 
              c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di
          vascello degli altri corpi della Marina, se la  valutazione
          riguarda ufficiali del rispettivo Corpo. 
              2. In caso di assenza o di impedimento  del  presidente
          assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a
          parita' di grado, il piu' anziano. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1053  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1053. Formazione delle  aliquote  di  valutazione
          degli ufficiali -  1.  Il  31  ottobre  di  ogni  anno,  il
          Direttore  generale  della  Direzione   generale   per   il
          personale militare, con apposite determinazioni, indica per
          ciascuna Forza armata,  per  ciascun  grado  e  ruolo,  gli
          ufficiali da valutare  per  la  formazione  dei  quadri  di
          avanzamento per l'anno successivo. In  tali  determinazioni
          sono inclusi: 
              a) gli ufficiali non ancora  valutati  che,  alla  data
          suddetta, hanno raggiunto tutte  le  condizioni  prescritte
          dall' articolo 1093; 
              b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e  non  iscritti
          in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2; 
              c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche'  sono
          venute a cessare le cause che  ne  avevano  determinato  la
          sospensione della valutazione o della promozione. 
              2. - 3. (abrogato). 
              4. Il Direttore generale della Direzione  generale  per
          il personale militare con  proprie  determinazioni  indica,
          altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per
          l'avanzamento  per  non  aver   raggiunto   le   condizioni
          prescritte dagli  articoli  1093  e  1096.  Essi  sono  poi
          inclusi nella prima  determinazione  annuale  dell'aliquota
          successiva alla  data  del  raggiungimento  delle  predette
          condizioni. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1067  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1067. Formazione dei quadri di avanzamento  degli
          ufficiali  -  1.  Il  Direttore  generale  della  Direzione
          generale per il  personale  militare,  sulla  scorta  degli
          elenchi  degli  idonei  e  delle  graduatorie   di   merito
          approvate dal  Ministro  della  difesa,  forma  altrettanti
          quadri di avanzamento, iscrivendovi: 
              a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali
          idonei, in ordine di ruolo; 
              b) per l'avanzamento a scelta,  gli  ufficiali  idonei,
          nell'ordine  della  graduatoria  di  merito,  compresi  nel
          numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da
          effettuare,  fatto  salvo  quanto  previsto   dall'articolo
          1072-bis; 
              c) (soppressa). 
              2. (abrogato). 
              3. I quadri di avanzamento hanno validita'  per  l'anno
          cui si riferiscono. 
              4. Se per un determinato  grado  sono  previsti,  nello
          stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianita',
          le  promozioni  sono  disposte  dando  la  precedenza  agli
          ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta. 
              5. Agli ufficiali valutati per  l'avanzamento  e'  data
          comunicazione dell'esito dell'avanzamento. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1071  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente:  
              «Art. 1071. Promozioni annuali degli ufficiali - 1. Nei
          gradi in cui l'avanzamento ha luogo  a  scelta,  il  numero
          delle promozioni fisse annuali  e'  stabilito  per  ciascun
          grado dal presente codice. 
              1-bis. Nell'avanzamento a scelta al grado di maggiore e
          gradi corrispondenti di tutti i ruoli  normali  e  speciali
          delle Armi e dei Corpi dell'Esercito italiano, della Marina
          militare e dell'Aeronautica militare il numero  annuale  di
          promozioni  e'  fissato  in  tante  unita'  quanti  sono  i
          capitani e gradi corrispondenti inseriti  nell'aliquota  di
          valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 
              2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di  avanzamento  a
          scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado
          superiore e comunque non oltre il 1° luglio  dell'anno  cui
          si riferiscono i quadri stessi. 
              3. Le  promozioni  ad  anzianita'  sono  conferite  con
          decorrenza dal giorno del compimento  delle  anzianita'  di
          grado richieste, in base  alle  disposizioni  del  presente
          codice. 
              4. Le promozioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          conferite anche  in  soprannumero  agli  organici  previsti
          dalle  norme  vigenti.  Le  eventuali  eccedenze   che   si
          determinano in applicazione delle norme di cui al  presente
          comma sono assorbite con le vacanze che si  verificano  per
          cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo
          l'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri di
          cui agli articoli 906 e 907. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1076  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1076. Promozione in particolari situazioni  degli
          ufficiali - 1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in
          quadro di avanzamento o giudicati idonei una o  piu'  volte
          ma non iscritti in quadro, i  quali,  rispettivamente,  non
          possono conseguire la  promozione  o  essere  ulteriormente
          valutati perche'  raggiunti  dai  limiti  di  eta'  per  la
          cessazione  dal  servizio  permanente  o  perche'  divenuti
          permanentemente  inabili  al  servizio   incondizionato   o
          perche' deceduti, sono  promossi  al  grado  superiore,  in
          aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente  a
          quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio
          di permanente inabilita' o del decesso  ovvero  dal  giorno
          precedente alla data di rinuncia al  transito  nell'impiego
          civile, di cui all'articolo 923, comma 1,  lettera  m-bis).
          Nel primo caso gli ufficiali  promossi  sono  collocati  in
          ausiliaria applicandosi i limiti di eta'  previsti  per  il
          grado rivestito prima della promozione; nei  restanti  casi
          gli ufficiali promossi sono collocati nella  riserva  o  in
          congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'. 
              1-bis. I benefici previsti dal comma  1  si  applicano,
          con le stesse modalita',  a  favore  degli  ufficiali  che,
          divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato
          o deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti  da
          causa di servizio o riportate  o  aggravate  per  causa  di
          servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in  cui,
          pur avendo  maturato  l'anzianita'  necessaria  per  essere
          compresi nelle aliquote di  ruolo  per  la  formazione  dei
          quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi  per  non
          avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste  dalle
          disposizioni  di  avanzamento,   per   motivi   di   salute
          dipendenti da causa di servizio. 
              2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono
          della promozione prevista dal  comma  1  sono  promossi  al
          grado superiore una volta collocati  in  ausiliaria,  nella
          riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado
          massimo stabilito per  il  ruolo  da  cui  provengono,  con
          esclusione  dei  generali  di  corpo   d'armata   e   gradi
          corrispondenti. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1082  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1082. Ufficiali che cessano dal servizio  per  il
          raggiungimento dei limiti di eta' -  1.  La  promozione  al
          grado superiore, considerata  ad  anzianita',  e'  comunque
          attribuita il giorno precedente la cessazione dal  servizio
          per raggiungimento del limite  di  eta',  prescindendo  dal
          grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per
          il ruolo, a tutti gli  ufficiali  di  tutti  i  ruoli,  con
          l'esclusione  dei  generali  di  corpo  d'armata  e   gradi
          equiparati. 
              2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1  gli
          ufficiali  che  hanno  conseguito  una   promozione   nella
          posizione  di  «a  disposizione»;  per  i   colonnelli   «a
          disposizione» si applica l'articolo 1076, comma 2. 
              3. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita  anche
          agli  ufficiali  cessati  dal  servizio  per  infermita'  o
          decesso dipendenti da causa di servizio ovvero in  caso  di
          rinuncia  al   transito   nell'impiego   civile,   di   cui
          all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se  l'infermita'
          che ha determinato  la  permanente  non  idoneita'  risulta
          dipendente da causa di servizio. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1096  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1096. Requisiti  speciali  -  1.  L'ufficiale  in
          servizio permanente  effettivo,  per  essere  valutato  per
          l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza: 
              a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati
          per ciascun grado e  aver  compiuto  i  periodi  minimi  di
          comando, di attribuzioni  specifiche,  di  servizio  presso
          enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice; 
              b) essere in possesso dei titoli e  aver  superato  gli
          esami e i corsi stabiliti con decreto  del  Ministro  della
          difesa. 
              2. Ai  fini  della  valutazione  per  l'avanzamento,  i
          previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
          servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o  in
          parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente
          disposto dal presente codice. 
              3. I  predetti  periodi  devono  essere  svolti  presso
          comandi, unita', reparti ed enti organicamente  previsti  o
          costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o
          logistico, anche in ambito internazionale. 
              4.  Il  periodo   di   comando   prescritto   ai   fini
          dell'avanzamento deve  essere  compiuto  nell'esercizio  di
          funzioni   che   comportino   attribuzioni,    oltre    che
          disciplinari, di addestramento e di impiego. 
              5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto  ai
          fini dell'avanzamento deve essere  compiuto  nell'esercizio
          di funzioni proprie del ruolo di appartenenza. 
              6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
          servizio e di imbarco  possono  essere  compiuti  anche  in
          incarichi equipollenti a quelli indicati,  determinati  con
          decreto adottato dal Ministro della difesa su proposta  del
          Capo di stato maggiore della difesa,  sentito  il  Capo  di
          stato  maggiore  di  Forza  armata,  e,  per   l'Arma   dei
          carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata
          tramite il Capo di stato maggiore della difesa. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1243  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gia' come modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1243. Periodi di permanenza minima  nel  grado  e
          requisiti speciali - 1. Gli ufficiali inferiori, per essere
          valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver  compiuto  i
          periodi di comando, di servizio o d'imbarco  previsti,  per
          gli ufficiali di complemento. 
              2. I  periodi  di  comando  di  cui  al  comma  1  sono
          sostituibili con un uguale periodo di servizio volto presso
          reparti o scuole di volo. 
              3. Sono  valutati  e,  se  idonei,  promossi  al  grado
          superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre: 
              a) se tenenti, cinque anni di anzianita' nel grado; 
              b) se sottotenenti, due anni di anzianita'  nel  grado.
          ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1268  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1268. Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico -
          1. I corsi  di  istruzione,  gli  esperimenti  e  i  titoli
          richiesti  ai  fini  dell'avanzamento  degli  ufficiali  di
          complemento del Corpo sanitario aeronautico,  in  relazione
          al grado sono i seguenti: 
              a) maggiore: frequentare il corso di  aggiornamento;  3
          mesi  di  esperimento  presso  un  istituto   di   medicina
          aerospaziale dell'Aeronautica militare; 
              b) capitano: frequentare il corso di  aggiornamento;  3
          mesi   di   esperimento   presso   un   ufficio   sanitario
          dell'Aeronautica militare; 
              c) tenente: frequentare il corso  di  aggiornamento;  3
          mesi  di  esperimento  presso  un  servizio  sanitario   di
          aeroporto. 
              2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma  1,
          gli ufficiali  dei  vari  gradi  ai  fini  dell'avanzamento
          devono svolgere un anno di servizio. ».