Art. 9 
 
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei sottufficiali
  dell'Esercito italiano, della Marina militare,  e  dell'Aeronautica
  militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2197: 
      1) al comma 1, alinea, le parole «fino al 2020» sono sostituite
dalle  seguenti:  «sino  all'anno  2024  ovvero  al  diverso  termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31  dicembre
2012, n. 244»; 
      2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera  b),
nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal  2017,
in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate,  al
fine di sopperire alle eventuali  carenze  organiche  dei  ruoli  dei
marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili,  con
decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti: 
          a)  limiti  di  eta'  non  superiori  a  45  anni  per   la
partecipazione alle procedure concorsuali; 
          b) riserve di posti a favore di  particolari  categorie  di
personale militare in  servizio  permanente,  con  selezione  tramite
concorso per titoli ed esami; 
          c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino  ad  un
massimo di 5 anni; 
          d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale
titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti; 
          e) durata dei corsi per l'immissione in ruolo. 
        2-ter. A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024,  ovvero
al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza  di  specifiche  esigenze
funzionali delle Forze armate, al  fine  di  sopperire  alle  carenze
organiche  dei  ruoli  dei  marescialli  e  comunque  in  misura  non
superiore al 50 per  cento  delle  vacanze  complessive,  oltre  alle
procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle
riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del
medesimo comma  1  nonche'  delle  risorse  finanziarie  disponibili,
previa autorizzazione  del  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,
possono essere banditi concorsi per  titoli  ed  esami  riservati  ai
sergenti con i seguenti requisiti: 
          a) anzianita' nel ruolo di almeno 10 anni; 
          b) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui
viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado; 
          c) eta' non superiore a 48 anni. 
        2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui  al
presente articolo , comprese la definizione degli eventuali ulteriori
requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione,  la  nomina
delle commissioni e la formazione delle  graduatorie  sono  stabilite
con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al  Corpo  delle
capitanerie di porto.»; 
      3) al comma 3, le parole «sino al 2015» sono  sostituite  dalle
seguenti: «durante il periodo transitorio di cui al comma 1»; 
    b) l'articolo 2198 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2198 (Regime transitorio del reclutamento dei sergenti). - 1.
Sino all'anno 2024, ovvero al  diverso  termine  stabilito  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,  n.  244,  in
deroga agli articoli  690  e  691,  il  reclutamento  nel  ruolo  dei
sergenti avviene mediante concorso interno  per  titoli  ed  esami  e
successivo corso di aggiornamento e  formazione  professionale  della
durata non inferiore a mesi tre, riservato ai volontari  in  servizio
permanente che hanno maturato  la  permanenza  minima  nel  ruolo  di
provenienza, stabilita con  decreto  del  Ministro  della  difesa  in
misura non superiore a cinque anni. 
  2. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,  n.  244,  in
presenza di specifiche esigenze funzionali  delle  Forze  armate,  al
fine di sopperire alle eventuali  carenze  organiche  dei  ruoli,  in
aggiunta ai concorsi di cui al comma 1 e  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili, previa  autorizzazione  del  Capo  di  Stato
maggiore della difesa, possono essere banditi  concorsi  interni  per
titoli riservati ai volontari in servizio permanente. 
  3. Le norme per lo svolgimento dei  concorsi  di  cui  al  presente
articolo,  comprese  la   definizione   degli   eventuali   ulteriori
requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione,  la  nomina
delle commissioni e la formazione delle  graduatorie  sono  stabilite
con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al  Corpo  delle
capitanerie di porto.». 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Il  testo  dell'articolo  2197  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 2197. Regime  transitorio  del  reclutamento  nel
          ruolo  marescialli  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
          militare e  dell'Aeronautica  militare  -  1.  Al  fine  di
          favorire l'immissione in servizio permanente dei  volontari
          in ferma, sino all'anno  2024  ovvero  al  diverso  termine
          stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31
          dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi gia'  banditi
          o  in  via  di  espletamento,  il  reclutamento  nel  ruolo
          marescialli avviene, in deroga  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 679, in misura: 
              a) non superiore al 70 per cento dei posti  disponibili
          in  organico,  dagli  allievi   delle   rispettive   scuole
          sottufficiali; 
              b) non inferiore al 30 per cento dei posti  disponibili
          in organico, dagli appartenenti  al  ruolo  sergenti  e  al
          ruolo dei volontari  in  servizio  permanente.  Tali  posti
          devono  essere  destinati  nel  limite  di  un  terzo  agli
          appartenenti al ruolo dei sergenti  che  abbiano  riportato
          nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica
          di «superiore alla media» o giudizio corrispondente,  fermi
          restando i requisiti previsti all'articolo 682, comma 5.  I
          rimanenti posti sono  devoluti  ai  volontari  in  servizio
          permanente con sette anni di servizio comunque prestato  di
          cui almeno quattro in servizio permanente. 
              2. I posti di  cui  al  comma  1,  lettera  a)  rimasti
          scoperti possono essere devoluti in aumento al  numero  dei
          posti di cui alla lettera b) e viceversa. 
              2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
          b), nel limite della riserva  di  posti  ivi  stabilita,  a
          partire  dal  2017,  in  presenza  di  specifiche  esigenze
          funzionali delle Forze armate, al fine  di  sopperire  alle
          eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei
          limiti delle risorse finanziarie disponibili,  con  decreto
          del Ministro della difesa possono essere stabiliti: 
              a) limiti di eta'  non  superiori  a  45  anni  per  la
          partecipazione alle procedure concorsuali; 
              b) riserve di posti a favore di  particolari  categorie
          di personale militare in servizio permanente, con selezione
          tramite concorso per titoli ed esami; 
              c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino  ad
          un massimo di 5 anni; 
              d) diploma di istruzione secondaria di  secondo  grado,
          quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti; 
              e) durata dei corsi per l'immissione in ruolo. 
              2-ter. A partire dall'anno 2020 e sino  all'anno  2024,
          ovvero al diverso termine stabilito ai sensi  dell'articolo
          5, comma 2, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  244,  in
          presenza di  specifiche  esigenze  funzionali  delle  Forze
          armate, al fine di sopperire  alle  carenze  organiche  dei
          ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al
          50  per  cento  delle  vacanze  complessive,   oltre   alle
          procedure concorsuali avviate ai sensi del comma  1  e  nei
          limiti delle riserve di posti previste per il personale  di
          cui alla lettera b) del  medesimo  comma  1  nonche'  delle
          risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione  del
          Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi
          concorsi per titoli ed esami riservati ai  sergenti  con  i
          seguenti requisiti: 
              a) anzianita' nel ruolo di almeno 10 anni; 
              b) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in
          cui  viene  emesso  il  bando,  di  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado; 
              c) eta' non superiore a 48 anni. 
              2-quater. Le norme per lo svolgimento dei  concorsi  di
          cui al presente articolo,  comprese  la  definizione  degli
          eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la
          loro  valutazione,  la  nomina  delle  commissioni   e   la
          formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del
          Ministro della  difesa,  di  concerto  col  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti per  la  parte  riferita  al
          Corpo delle capitanerie di porto. 
              3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli,
          durante il periodo transitorio di cui al comma 1, si  tiene
          conto delle vacanze complessive  esistenti  nei  ruoli  dei
          marescialli, dei sergenti e  dei  volontari  di  truppa  in
          servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.».