Art. 10 
 
 
                Modalita' di costituzione in giudizio 
 
  1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica
del ricorso  ai  sensi  dell'articolo  9,  avviene  con  il  deposito
mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a  ruolo  e
degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta  di
accettazione  rilasciata   dal   S.I.Gi.T.   recante   la   data   di
trasmissione. 
  2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il
S.I.Gi.T. rilascia, altresi', il numero di iscrizione del ricorso nel
registro generale di cui all'articolo 25 del decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546. 
  3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti
della parte resistente avviene con le modalita' indicate al comma 1. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92  e'
          il seguente: 
              «Art. 25 (Iscrizione del ricorso nel registro generale.
          Fascicolo d' ufficio del processo e fascicoli di parte).  -
          1. La segreteria della commissione  tributaria  iscrive  il
          ricorso nel registro  generale  e  forma  il  fascicolo  d'
          ufficio  del  processo,   inserendovi   i   fascicoli   del
          ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i  documenti
          prodotti,  nonche',  successivamente,  gli  originali   dei
          verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti  e  copia
          delle sentenze. 
              2.  I  fascicoli  delle  parti  restano  acquisiti   al
          fascicolo d' ufficio e sono ad esse restituiti  al  termine
          del processo. Le parti  possono  ottenere  copia  autentica
          degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di  parte  e
          d'ufficio. 
              3.  La  segreteria  sottopone   al   presidente   della
          commissione tributaria il  fascicolo  del  processo  appena
          formato.».