Art. 11 
 
 
          Deposito degli atti successivi alla costituzione 
                             in giudizio 
 
  1. Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla
costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell'articolo 10,  sono
depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.  e  devono  contenere
l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato
al ricorso introduttivo. Il  deposito  degli  atti  e  dei  documenti
informatici viene attestato  mediante  la  ricevuta  di  accettazione
rilasciata  dal  S.I.Gi.T.  recante  la  data   di   trasmissione   e
l'indicazione  della  corretta  acquisizione  dei  suddetti  atti   e
documenti informatici al fascicolo informatico.