Art. 12 
 
 
            Deposito di atti e documenti non informatici 
 
  1. Gli  atti  e  documenti  depositati  in  formato  cartaceo  sono
acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che  provvede
ad  effettuarne  copia  informatica  e  ad  inserirla  nel  fascicolo
informatico, apponendo  la  firma  elettronica  qualificata  o  firma
digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono  individuate
le modalita' di  acquisizione  di  copia  informatica  degli  atti  e
documenti cartacei fornita dalle  parti  processuali  o  dagli  altri
soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dell'art. 22 del citato d.lgs. n. 82/2005 e'
          il seguente: 
              «Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). -
          1.  I  documenti  informatici  contenenti  copia  di   atti
          pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
          gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
          origine su supporto analogico,  spediti  o  rilasciati  dai
          depositari pubblici autorizzati e dai  pubblici  ufficiali,
          hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e  2715
          del codice civile, se ad essi e' apposta  o  associata,  da
          parte di colui  che  li  spedisce  o  rilascia,  una  firma
          digitale o altra firma  elettronica  qualificata.  La  loro
          esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. 
              2. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria   degli
          originali da cui sono estratte, se la loro  conformita'  e'
          attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
          autorizzato,  con  dichiarazione  allegata   al   documento
          informatico  e  asseverata  secondo  le   regole   tecniche
          stabilite ai sensi dell'art. 71. 
              3. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  di   cui
          all'art. 71 hanno  la  stessa  efficacia  probatoria  degli
          originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita'
          all'originale non e' espressamente disconosciuta. 
              4. Le copie formate  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3
          sostituiscono  ad  ogni  effetto  di  legge  gli  originali
          formati in origine su supporto analogico, e sono idonee  ad
          assolvere gli  obblighi  di  conservazione  previsti  dalla
          legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro
          conformita' all'originale deve  essere  autenticata  da  un
          notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
          dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
          documento informatico. 
              6. Fino alla data di emanazione del decreto di  cui  al
          comma 5 per tutti i  documenti  analogici  originali  unici
          permane  l'obbligo   della   conservazione   dell'originale
          analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva,  la
          loro conformita' all'originale deve essere  autenticata  da
          un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'  autorizzato
          con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed
          allegata al documento informatico.».