Art. 13 
 
 
                         Giudizio d'appello 
 
  1. Per la costituzione  in  giudizio  e  il  deposito  mediante  il
S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al  giudizio  d'appello  di
cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, valgono le medesime modalita' indicate  negli  articoli
10, 11 e 12. 
  2. Ai fini dell'attuazione  delle  disposizioni  dell'articolo  53,
comma 2, del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  il
deposito  del  ricorso  in  appello  presso   la   segreteria   della
Commissione tributaria regionale e' valido anche ai fini del deposito
della  copia  dell'appello  presso  l'ufficio  di  segreteria   della
Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo degli articoli 52 e seguenti  del
          citato d.lgs. n. 546/92: 
              «Art.  52  (Giudice  competente  e  legittimazione   ad
          appellare). - 1. La sentenza della commissione  provinciale
          puo' essere appellata alla commissione regionale competente
          a norma dell'art. 4, comma 2. 
              2. 
              Art. 53  (Forma  dell'appello).  -  1.  Il  ricorso  in
          appello contiene l'indicazione della commissione tributaria
          a cui e' diretto, dell'appellante e delle altre  parti  nei
          cui confronti  e'  proposto,  gli  estremi  della  sentenza
          impugnata,  l'esposizione  sommaria  dei  fatti,  l'oggetto
          della domanda ed i motivi specifici  dell'impugnazione.  Il
          ricorso  in  appello  e'  inammissibile  se  manca   o   e'
          assolutamente incerto uno degli elementi sopra  indicati  o
          se non e' sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3. 
              2. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui
          all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte  le  parti
          che hanno partecipato al giudizio di  primo  grado  e  deve
          essere depositato a norma dell' art. 22, commi 1,  2  e  3.
          Ove il ricorso non sia  notificato  a  mezzo  di  ufficiale
          giudiziario, l'appellante deve, a pena  d'inammissibilita',
          depositare   copia   dell'appello   presso   l'ufficio   di
          segreteria della commissione tributaria che ha  pronunciato
          la sentenza impugnata. 
              3. Subito dopo il deposito del ricorso in  appello,  la
          segreteria della commissione  tributaria  regionale  chiede
          alla   segreteria   della   commissione   provinciale    la
          trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere
          copia autentica della sentenza. 
              Art.  54  (Controdeduzioni  dell'appellato  e   appello
          incidentale). - 1. Le parti diverse dall'appellante debbono
          costituirsi  nei  modi  e  termini  di  cui  all'  art.  23
          depositando apposito atto di controdeduzioni. 
              2. Nello stesso atto depositato nei modi e  termini  di
          cui al  precedente  comma  puo'  essere  proposto,  a  pena
          d'inammissibilita', appello incidentale. 
              Art. 55 (Provvedimenti presidenziali). - Il  presidente
          e i presidenti  di  sezione  della  commissione  tributaria
          regionale  hanno  poteri  corrispondenti   a   quelli   del
          presidente e dei presidenti di  sezione  della  commissione
          tributaria provinciale. 
              Art. 56 (Questioni ed eccezioni non riproposte). -  "Le
          questioni ed eccezioni non  accolte  nella  sentenza  della
          commissione  provinciale,  che  non   sono   specificamente
          riproposte in appello, s'intendono rinunciate. 
              Art. 57 (Domande ed eccezioni nuove). - 1. Nel giudizio
          d'appello  non  possono  proporsi  domande  nuove   e,   se
          proposte,   debbono   essere    dichiarate    inammissibili
          d'ufficio. Possono tuttavia essere  chiesti  gli  interessi
          maturati dopo la sentenza impugnata. 
              2. Non possono proporsi nuove eccezioni che  non  siano
          rilevabili anche d'ufficio. 
              Art. 58 (Nuove prove  in  appello).  -  1.  Il  giudice
          d'appello non puo' disporre nuove prove, salvo che  non  le
          ritenga necessarie ai fini della decisione o che  la  parte
          dimostri di non averle potute fornire nel precedente  grado
          di giudizio per causa ad essa non imputabile. 
              2. E' fatta salva la facolta' delle parti  di  produrre
          nuovi documenti. 
              Art. 59 (Rimessione alla commissione provinciale). - 1.
          La commissione tributaria regionale rimette la  causa  alla
          commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata
          nei seguenti casi: 
                a) quando  dichiara  la  competenza  declinata  o  la
          giurisdizione negata dal primo giudice; 
                b) quando riconosce che nel giudizio di  primo  grado
          il contraddittorio non e' stato regolarmente  costituito  o
          integrato; 
                c)  quando  riconosce  che  la  sentenza   impugnata,
          erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il  processo
          in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; 
                d) quando riconosce che il collegio della commissione
          tributaria provinciale non era legittimamente composto; 
                e) quando manca la sottoscrizione della  sentenza  da
          parte del giudice di primo grado. 
              2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la
          commissione  tributaria   regionale   decide   nel   merito
          previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti
          nulli compiuti in primo grado. 
              3. Dopo che la sentenza di rimessione  della  causa  al
          primo  grado  e'  formalmente  passata  in  giudicato,   la
          segreteria  della  commissione  tributaria  regionale,  nei
          successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il  fascicolo
          del processo alla segreteria della  commissione  tributaria
          provinciale, senza necessita' di riassunzione ad istanza di
          parte. 
              Art. 60 (Non riproponibilita'  dell'appello  dichiarato
          inammissibile). - 1. L'appello dichiarato inammissibile non
          puo' essere riproposto anche se non e' decorso  il  termine
          stabilito dalla legge. 
              Art.  61  (Norme  applicabili).  -   Nel   procedimento
          d'appello si  osservano  in  quanto  applicabili  le  norme
          dettate per il procedimento di primo  grado,  se  non  sono
          incompatibili con le disposizioni della presente sezione.».