Art. 14 
 
 
                        Fascicolo informatico 
 
  1. La segreteria della Commissione tributaria  forma  il  fascicolo
informatico ai sensi  dell'articolo  41,  comma  2-bis,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le  modalita'  tecnico-operative
stabilite dal decreto di cui all'articolo  3,  comma  3,  inserendovi
anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni  altro  atto  e
documento informatico acquisito dal SI.Gi.T. 
  2. Il fascicolo informatico contiene anche  le  copie  informatiche
degli atti e dei documenti cartacei prodotti  e  acquisiti  ai  sensi
dell'articolo 12. 
  3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo  d'ufficio  di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
a condizione che contenga anche tutti gli atti e  documenti  cartacei
prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12. 
  4. Il fascicolo informatico consente ai giudici  tributari  e  agli
altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma  2,
la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle
Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare  copie  su  supporto
cartaceo degli atti e dei  documenti  informatici  ivi  contenuti  ai
soggetti abilitati alla consultazione. 
  5. Nel caso di richiesta delle parti di  ottenere  copia  autentica
degli atti  contenuti  nel  fascicolo  informatico,  ai  sensi  degli
articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,
l'ufficio  di  segreteria  della   Commissione   tributaria,   previo
pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa  tramite
PEC. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo dell'art. 41,  comma  2-bis  del  citato
          d.lgs. n. 82/2005 si veda nella nota all'art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92
          si veda nella nota all'art. 10. 
              - Il testo dell'art. 38 del citato d.lgs. n. 546/92  e'
          il seguente: 
              «Art. 38 (Richiesta  di  copie  e  notificazione  della
          sentenza).  -  1.  Ciascuna  parte  puo'  richiedere   alla
          segreteria copie autentiche della sentenza e la  segreteria
          e'  tenuta  a  rilasciarle  entro   cinque   giorni   dalla
          richiesta, previa corresponsione delle spese. 
              2. Le parti hanno l'onere  di  provvedere  direttamente
          alla notificazione della sentenza alle altre parti a  norma
          dell'art. 16 depositando,  nei  successivi  trenta  giorni,
          l'originale o copia  autentica  dell'originale  notificato,
          ovvero copia autentica della sentenza consegnata o  spedita
          per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della
          spedizione per raccomandata a mezzo  del  servizio  postale
          unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria,  che
          ne  rilascia  ricevuta  e  l'inserisce  nel  fascicolo   d'
          ufficio. 
              3. Se nessuna delle parti provvede  alla  notificazione
          della sentenza, si applica l' art. 327, comma 1, del c.p.c.
          Tale disposizione non si applica se la parte non costituita
          dimostri di non avere avuto  conoscenza  del  processo  per
          nullita'  della   notificazione   del   ricorso   e   della
          comunicazione dell' avviso di fissazione d'udienza.».