Art. 16 
 
 
               Redazione e deposito dei provvedimenti 
 
  1. Ai fini della formazione delle sentenze,  dei  decreti  e  delle
ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con  firma
elettronica  qualificata  o  firma  digitale  dei  soggetti  di   cui
all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
n. 546, la trasmissione dei documenti tra i componenti  del  collegio
giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T. 
  2. Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma
elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di  cui  al
comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito  della
sentenza  ai  sensi  dell'articolo  37  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il testo dell'art. 36, comma 3, del citato d.lgs.  n.
          546/92 e' il seguente: 
              «Art. 36 (Contenuto della sentenza). - 1. - 2. 
              3. La sentenza deve inoltre  contenere  la  data  della
          deliberazione  ed  e'   sottoscritta   dal   presidente   e
          dall'estensore.». 
              - Il testo dell'art. 37 del citato d.lgs. n. 546/92  e'
          il seguente: 
              «Art.   37   (Pubblicazione   e   comunicazione   della
          sentenza). - 1. La sentenza e'  resa  pubblica,  nel  testo
          integrale originale,  mediante  deposito  nella  segreteria
          della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data
          della deliberazione. Il segretario fa risultare  l'avvenuto
          deposito apponendo sulla sentenza la  propria  firma  e  la
          data. 
              2. Il dispositivo della  sentenza  e'  comunicato  alle
          parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui  al
          precedente comma.».