Art. 16 Redazione e deposito dei provvedimenti 1. Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T. 2. Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di cui al comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 36, comma 3, del citato d.lgs. n. 546/92 e' il seguente: «Art. 36 (Contenuto della sentenza). - 1. - 2. 3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e' sottoscritta dal presidente e dall'estensore.». - Il testo dell'art. 37 del citato d.lgs. n. 546/92 e' il seguente: «Art. 37 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza). - 1. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data. 2. Il dispositivo della sentenza e' comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.».