Art. 17 
 
 
                          Formula esecutiva 
 
  1. In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della
formula esecutiva, il segretario  provvede,  previo  pagamento  delle
spese, al  rilascio  della  stessa  sottoscritta  con  propria  firma
elettronica  qualificata  o  firma  digitale  secondo  le   modalita'
tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma
3.