Art. 18 
 
 
                     Trasmissione dei fascicoli 
 
  1.  La  trasmissione  da   parte   della   Commissione   tributaria
provinciale del fascicolo  informatico  alla  competente  Commissione
tributaria regionale avviene tramite il S.I.Gi.T., con  le  modalita'
tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma
3, finalizzate ad assicurarne la  data  certa  nonche'  l'integrita',
l'autenticita' e la riservatezza. 
  2. La trasmissione del fascicolo  informatico  da  e  verso  organi
giurisdizionali diversi da quelli indicati al  comma  1  avviene,  in
ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le  modalita'
stabilite con decreto interministeriale del Ministro dell'economia  e
delle finanze di concerto con il Ministro  della  giustizia,  sentita
l'Agenzia per l'Italia Digitale, finalizzate ad assicurarne  la  data
certa nonche' l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza.