Art. 19 Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia 1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese viene effettuato in via telematica secondo le modalita' e gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese e' effettuato secondo le modalita' tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3. 3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita' telematiche di pagamento di cui ai commi precedenti e' tenuta ad utilizzare le medesime modalita' per l'intero grado del giudizio nonche' per l'appello, salvo sostituzione del difensore.
Note all'art. 19: - Il testo degli articoli 191 e 196 del D.P.R. n. 115/2002 e' il seguente: «Art. 191 (Determinazione delle modalita' di pagamento). - 1. Le modalita' di pagamento del contributo unificato e le modalita' per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». «Art. 196 (Determinazione delle modalita' di pagamento). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.».