Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Gli atti e i  provvedimenti  del  processo  tributario,  nonche'
quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di  reclamo  e
mediazione  possono  essere  formati   come   documenti   informatici
sottoscritti con  firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale
secondo le modalita' disciplinate nel presente regolamento. 
  2.  La  trasmissione,  la  comunicazione,  la  notificazione  e  il
deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonche'  di
quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di  reclamo  e
mediazione, avvengono con modalita' informatiche  nei  modi  previsti
dal presente regolamento. 
  3. La parte che  abbia  utilizzato  in  primo  grado  le  modalita'
telematiche di cui al presente regolamento e' tenuta ad utilizzare le
medesime modalita'  per  l'intero  grado  del  giudizio  nonche'  per
l'appello, salvo sostituzione del difensore. 
  4. Si applicano le disposizioni del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  ove  non
diversamente stabilito dal presente regolamento. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti del  d.lgs.  n.  82/2005,  si  veda
          nelle note alle premesse.