Art. 2 Ambito di applicazione 1. Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonche' quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalita' disciplinate nel presente regolamento. 2. La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonche' di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalita' informatiche nei modi previsti dal presente regolamento. 3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita' telematiche di cui al presente regolamento e' tenuta ad utilizzare le medesime modalita' per l'intero grado del giudizio nonche' per l'appello, salvo sostituzione del difensore. 4. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti del d.lgs. n. 82/2005, si veda nelle note alle premesse.