Art. 20 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi
notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al  decorso
del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del primo  decreto  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  e
depositati  presso  le  Commissioni  tributarie  individuate  con  il
medesimo decreto. 
  2. Con successivi  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie  per  le
quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del  presente
regolamento. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare. 
 
    Roma, 23 dicembre 2013 
 
                                              Il Ministro: Saccomanni 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione economia e finanze n. 359