Art. 3 
 
 
     Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) 
 
  1. Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura: 
    a) l'individuazione della Commissione tributaria adita; 
    b) l'individuazione del procedimento  giurisdizionale  tributario
attivato; 
    c) l'individuazione del soggetto abilitato; 
    d) la  trasmissione  degli  atti  e  documenti  alla  Commissione
tributaria competente; 
    e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione
tributaria competente; 
    f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attivita' di cui
alle precedenti lettere d) ed e); 
    g) la formazione del fascicolo informatico. 
  2. Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici  tributari,  le
parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e  12  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale  abilitato
delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e
gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546. Le parti,  i  loro  procuratori  e  difensori,
nonche' i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle  sole
informazioni contenute nei fascicoli dei  procedimenti  in  cui  sono
costituiti o svolgono attivita' di consulenza. 
  3. Con uno o piu'  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente  ai
profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per
la  protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   regole
tecnico-operative per  le  operazioni  relative  all'abilitazione  al
S.I.Gi.T., alla costituzione  in  giudizio  mediante  deposito,  alla
comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al  rilascio
di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione  dei  ricorsi  e
all'accesso dei soggetti di cui al comma  2  del  presente  articolo,
nonche' alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle
ordinanze.  Con  i  medesimi  decreti  sono   stabilite   le   regole
tecnico-operative finalizzate all'archiviazione e alla  conservazione
dei documenti informatici,  in  conformita'  a  quanto  disposto  dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e
integrazioni. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo degli articoli 11, 12 e 7 del citato  d.lgs.
          n. 546/92 e' il seguente: 
              «Art. 11 (Capacita' di stare in giudizio). - 1.Le parti
          diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in
          giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La
          procura speciale, se conferita al coniuge e  ai  parenti  o
          affini  entro  il  quarto  grado   ai   soli   fini   della
          partecipazione all'udienza pubblica, puo'  risultare  anche
          da scrittura privata non autenticata. 
              2.  L'ufficio  del  Ministero  delle  finanze  nei  cui
          confronti  e'  proposto  il   ricorso   sta   in   giudizio
          direttamente o mediante  l'ufficio  del  contenzioso  della
          direzione   regionale    o    compartimentale    ad    esso
          sovraordinata. 
              3. L'ente locale  nei  cui  confronti  e'  proposto  il
          ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il  dirigente
          dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi  di
          figura dirigenziale, mediante il titolare  della  posizione
          organizzativa in cui e' collocato detto ufficio. 
              3-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  precedenti  si
          applicano anche agli uffici giudiziari per  il  contenzioso
          in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni
          tributarie provinciali.». 
              «Art. 12 (L'assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse
          dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale
          nei cui confronti e'  stato  proposto  il  ricorso,  devono
          essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. 
              2. Sono abilitati all'assistenza tecnica  dinanzi  alle
          commissioni  tributarie,  se  iscritti  nei  relativi  albi
          professionali, gli avvocati, i  dottori  commercialisti,  i
          ragionieri e i periti commerciali, nonche' i consulenti del
          lavoro   purche'   non   dipendenti    dall'amministrazione
          pubblica. Sono altresi'  abilitati  all'assistenza  tecnica
          dinanzi  alle  commissioni  tributarie,  se  iscritti   nei
          relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti,
          i  geometri,  i  periti  edili,  i  dottori  agronomi,  gli
          agrotecnici e i periti agrari, per le  materie  concernenti
          l'estensione, il classamento dei terreni e la  ripartizione
          dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di
          una stessa particella, la consistenza, il classamento delle
          singole unita' immobiliari urbane  e  l'attribuzione  della
          rendita catastale  e  gli  spedizionieri  doganali  per  le
          materie concernenti  i  tributi  amministrati  dall'Agenzia
          delle dogane. In  attesa  dell'adeguamento  alle  direttive
          comunitarie  in  materia  di  esercizio  di  attivita'   di
          consulenza tributaria  e  del  conseguente  riordino  della
          materia, sono, altresi', abilitati alla assistenza tecnica,
          se iscritti  in  appositi  elenchi  da  tenersi  presso  le
          direzioni regionali  delle  entrate,  i  soggetti  indicati
          nell' art. 63, terzo comma, del D.P.R. 29  settembre  1973,
          n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
          nei ruoli di periti  ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la
          subcategoria tributi, in possesso di diploma di  laurea  in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          di  diploma  di  ragioniere  limitatamente   alle   materie
          concernenti le  imposte  di  registro,  di  successione,  i
          tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonche' i
          dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate
          nel  Consiglio  nazionale  dell'economia   e   del   lavoro
          (C.N.E.L.) e i  dipendenti  delle  imprese,  o  delle  loro
          controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c., primo  comma,
          numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono
          parti, rispettivamente, gli associati e le imprese  o  loro
          controllate,  in  possesso  del  diploma   di   laurea   in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          di diploma di  ragioneria  e  della  relativa  abilitazione
          professionale; con decreto del Ministro delle finanze  sono
          stabilite le modalita' per l' attuazione delle disposizioni
          del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza
          tecnica dinanzi alle commissioni  tributarie  i  funzionari
          delle associazioni di categoria che, alla data  di  entrata
          in vigore del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545,  risultavano
          iscritti nell' elenco tenuto dalla  Intendenza  di  finanza
          competente per territorio, ai sensi dell'  art.  30,  terzo
          comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. 
              3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito
          l'incarico  con  atto  pubblico  o  con  scrittura  privata
          autenticata od anche in calce o a margine di  un  atto  del
          processo, nel qual  caso  la  sottoscrizione  autografa  e'
          certificata dallo stesso incaricato.  All'udienza  pubblica
          l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto
          a verbale. 
              4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel  giudizio
          di secondo grado,  puo'  essere  assistito  dall'Avvocatura
          dello Stato. 
              5. Le controversie di valore inferiore a  5.000.000  di
          lire, anche se concernenti atti  impositivi  dei  comuni  e
          degli altri enti locali, nonche' i ricorsi di cui all' art.
          10 del D.P.R. 28 novembre  1980,  n.  787,  possono  essere
          proposti direttamente dalle  parti  interessate,  che,  nei
          procedimenti relativi,  possono  stare  in  giudizio  anche
          senza assistenza tecnica. Per valore della lite si  intende
          l'importo del tributo al  netto  degli  interessi  e  delle
          eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;  in  caso
          di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di
          sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste. Il
          presidente della commissione o della sezione o il  collegio
          possono  tuttavia  ordinare  alla  parte  di   munirsi   di
          assistenza tecnica fissando un termine entro  il  quale  la
          stessa e' tenuta, a pena di inammissibilita',  a  conferire
          l'incarico a un difensore abilitato. 
              6. I soggetti in possesso dei requisiti  richiesti  nel
          comma 2  possono  stare  in  giudizio  personalmente  senza
          l'assistenza di altri difensori.». 
              «Art. 7 (Poteri delle commissioni tributarie).  -  1.Le
          commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei
          fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facolta'  di
          accesso,  di  richiesta  di   dati,   di   informazioni   e
          chiarimenti conferite agli uffici tributari  ed  all'  ente
          locale da ciascuna legge d'imposta. 
              2. Le commissioni tributarie, quando occorre  acquisire
          elementi conoscitivi di particolare  complessita',  possono
          richiedere   apposite   relazioni   ad    organi    tecnici
          dell'amministrazione dello Stato o di altri  enti  pubblici
          compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre
          consulenza tecnica.  I  compensi  spettanti  ai  consulenti
          tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge  8
          luglio  1980,  n.  319,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni. 
              3. 
              4.  Non  sono  ammessi  il  giuramento   e   la   prova
          testimoniale. 
              5. Le commissioni tributarie, se ritengono  illegittimo
          un regolamento o un atto generale rilevante ai  fini  della
          decisione,  non  lo  applicano,  in  relazione  all'oggetto
          dedotto in giudizio, salva l' eventuale impugnazione  nella
          diversa sede competente». 
              - Per i riferimenti al d.lgs. n. 82/2005 si veda  nelle
          note alle premesse.