Art. 4 
 
 
Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa 
 
  1. La procura  alle  liti  o  l'incarico  di  assistenza  e  difesa
conferiti, congiuntamente all'atto cui si  riferiscono,  su  supporto
informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o  firma
digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai  procuratori
e dai difensori di cui all'articolo 3, comma 2, con le  modalita'  di
cui all'articolo 9. 
  2. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa redatta
ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformita' a quanto
stabilito dall'articolo  12,  comma  3  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546 e dall'articolo 25 del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, dal difensore  mediante  apposizione  della  firma
elettronica qualificata o firma digitale. 
  3. Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono
conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori
di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono
congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine  su
supporto informatico della procura o  dell'incarico,  attestata  come
conforme  all'originale  ai  sensi  dell'articolo  22   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante  sottoscrizione  con  firma
elettronica qualificata o firma digitale del difensore. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 12, comma  3,  del  d.lgs.  n.
          546/92, si veda nelle note all'art. 3. 
              - Il testo dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 82/2005 e'
          il seguente: 
              «Art.  25  (Firma  autenticata).  -  1.   Si   ha   per
          riconosciuta, ai sensi dell'art. 2703 del codice civile, la
          firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma  avanzata
          autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
          autorizzato. 
              2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,  anche
          mediante  l'acquisizione  digitale   della   sottoscrizione
          autografa, o di qualsiasi altro tipo di  firma  elettronica
          avanzata consiste nell'attestazione, da parte del  pubblico
          ufficiale, che la firma e' stata apposta  in  sua  presenza
          dal  titolare,  previo  accertamento  della  sua  identita'
          personale,  della  validita'   dell'eventuale   certificato
          elettronico  utilizzato  e  del  fatto  che  il   documento
          sottoscritto  non  e'  in   contrasto   con   l'ordinamento
          giuridico. 
              3. L'apposizione della  firma  digitale  da  parte  del
          pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'art. 24, comma
          2. 
              4. Se al documento informatico autenticato deve  essere
          allegato altro documento formato in originale su altro tipo
          di supporto, il  pubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia
          informatica   autenticata   dell'originale,   secondo    le
          disposizioni dell'art. 23, comma 5.». 
              - Il testo dell'art. 22 del citato d.lgs. n. 82/2005 e'
          il seguente: 
              «Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). -
          1.  I  documenti  informatici  contenenti  copia  di   atti
          pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
          gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
          origine su supporto analogico,  spediti  o  rilasciati  dai
          depositari pubblici autorizzati e dai  pubblici  ufficiali,
          hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e  2715
          del codice civile, se ad essi e' apposta  o  associata,  da
          parte di colui  che  li  spedisce  o  rilascia,  una  firma
          digitale o altra firma  elettronica  qualificata.  La  loro
          esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. 
              2. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria   degli
          originali da cui sono estratte, se la loro  conformita'  e'
          attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
          autorizzato,  con  dichiarazione  allegata   al   documento
          informatico  e  asseverata  secondo  le   regole   tecniche
          stabilite ai sensi dell'art. 71. 
              3. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  di   cui
          all'art. 71 hanno  la  stessa  efficacia  probatoria  degli
          originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita'
          all'originale non e' espressamente disconosciuta. 
              4. Le copie formate  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3
          sostituiscono  ad  ogni  effetto  di  legge  gli  originali
          formati in origine su supporto analogico, e sono idonee  ad
          assolvere gli  obblighi  di  conservazione  previsti  dalla
          legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro
          conformita' all'originale deve  essere  autenticata  da  un
          notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
          dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
          documento informatico. 
              6. Fino alla data di emanazione del decreto di  cui  al
          comma 5 per tutti i  documenti  analogici  originali  unici
          permane  l'obbligo   della   conservazione   dell'originale
          analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva,  la
          loro conformita' all'originale deve essere  autenticata  da
          un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'  autorizzato
          con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed
          allegata al documento informatico.».